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Prezzi esposti, scontrino e listini: che cosa il negozio deve dirti

Prezzo alla cassa diverso dal cartellino, listini nascosti, scontrino negato, prezzo al chilo mancante: gli obblighi e che cosa puoi pretendere.

Il cartellino dice un prezzo, la cassa ne batte un altro. Il parrucchiere comunica il conto solo alla fine. Il pesce è a peso, ma il prezzo al chilo non c’è. Lo scontrino non serve, dicono. Sono le situazioni in cui si paga di più per non discutere, e in cui le regole sono più nette di quanto si creda: il prezzo esposto vincola, il listino dei servizi è obbligatorio, lo scontrino è un obbligo dell’esercente e una prova che serve a te.

I prodotti esposti devono indicare il prezzo di vendita e, dove previsto, il prezzo per unità di misura; il prezzo esposto vincola l’esercente, che non può invocare l’errore del cartellino. Chi presta servizi deve esporre il listino. Il documento commerciale va rilasciato sempre, anche se non lo chiedi. E ogni annuncio di sconto deve indicare come prezzo precedente il più basso applicato nei trenta giorni prima.

Il prezzo esposto vincola

La disciplina del commercio, nel decreto legislativo 114/1998, impone che i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, in vetrina, sui banchi e sugli scaffali, indichino in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita. Il Codice del consumo aggiunge, per i preconfezionati e per i prodotti sfusi, il prezzo per unità di misura.

Il prezzo esposto è un’offerta al pubblico: se alla cassa viene battuto un prezzo più alto, hai diritto a pagare quello esposto, e l’errore del cartellino è un problema dell’esercente, non tuo. Fotografare il cartellino prima di andare alla cassa, quando il prezzo sembra conveniente, è la precauzione che chiude la discussione, perché senza quella fotografia è una parola contro l’altra e il cartellino, nel frattempo, viene tolto.

I listini dei servizi

Parrucchieri, estetisti, lavanderie, autolavaggi, officine e in generale chi presta servizi al pubblico devono esporre il listino in modo visibile, e comunicare prima della prestazione il prezzo di ciò che il listino non copre.

Un conto comunicato solo alla fine, molto più alto del prevedibile, si contesta: devi il prezzo di listino o quello concordato, e per le prestazioni aggiunte senza il tuo consenso non devi nulla. Chiedere il prezzo prima, per iscritto quando l’importo è rilevante, è un diritto e non una scortesia.

Lo scontrino

L’esercente deve emettere il documento commerciale per ogni operazione, anche se non lo chiedi, e consegnarlo. L’omissione è una violazione sua, non tua: il cliente non è più sanzionabile per non averlo con sé.

Ma lo scontrino è soprattutto la prova d’acquisto che serve per la garanzia, per il reso e per qualunque contestazione. Chiederlo e conservarlo è nel tuo interesse prima che in quello del fisco. Chi propone che senza scontrino costa meno sta proponendo un’evasione e, nel farlo, ti toglie ogni prova di avere comprato lì.

Gli sconti e i prezzi barrati

Con il decreto legislativo 26/2023, che ha recepito la direttiva europea sulle riduzioni di prezzo, è stata inserita nel Codice del consumo una regola che si applica dal primo luglio 2023: ogni annuncio di riduzione deve indicare il prezzo precedente, e il prezzo precedente è il più basso applicato ai consumatori nei trenta giorni prima della riduzione.

Un prezzo barrato diverso da quello, o alzato poco prima dello sconto, è ingannevole. Nelle campagne a sconti progressivi il prezzo precedente resta quello individuato per la prima riduzione, quindi il riferimento non si sposta a ogni ribasso. Le eccezioni riguardano i prodotti agricoli e alimentari deperibili e i prodotti sul mercato da meno di trenta giorni, per i quali va indicato il periodo in cui il prezzo precedente è stato effettivamente applicato.

Se un prezzo barrato ti sembra gonfiato, chiedi all’esercente quale prezzo ha praticato nei trenta giorni precedenti, e segnala. La violazione delle regole sugli annunci è sanzionata in via amministrativa; presentare un prezzo precedente più alto di quello reale è una pratica scorretta, con sanzioni di ordine molto maggiore, e si segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il prezzo per unità di misura

Per i prodotti venduti a peso o a volume, alimentari e non, il prezzo per unità di misura va indicato accanto al prezzo di vendita: è l’informazione che consente di confrontare una confezione da 400 grammi con una da 500, e la sua assenza è quello che rende impossibile capire quale costa meno.

Sui banchi di pesce, carne, frutta e formaggi è una delle mancanze più frequenti. La sigla s.q., secondo quantità, non lo sostituisce: indica che la quantità varia, non esonera dall’indicare quanto costa il chilo.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo distingue i due piani che in questi casi si confondono, cioè la pretesa individuale verso l’esercente, come il prezzo esposto o il della differenza, e la violazione che riguarda tutti i clienti, come il listino assente o il prezzo al chilo mancante, perché seguono strade diverse. Prepara la richiesta scritta all’esercente e, per gli sconti sospetti, la richiesta del prezzo praticato nei trenta giorni precedenti, che è l’elemento su cui la contestazione sta o cade. Predispone la segnalazione alla polizia locale e al Comune per l’esposizione dei prezzi e quella all’Autorità antitrust per i prezzi barrati fittizi, raccogliendo le posizioni analoghe sullo stesso esercizio. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

La fotografia del cartellino o del listino con la data, lo scontrino con il prezzo battuto, la prova dell’assenza del listino o del prezzo per unità di misura, per gli sconti la fotografia del prezzo barrato con ogni elemento sul prezzo precedente e le comunicazioni scambiate con l’esercente.

Tempi realistici e possibili esiti

La richiesta del prezzo esposto si risolve di regola alla cassa, e la fotografia è ciò che la rende immediata. Le violazioni sull’esposizione dei prezzi e sui listini si segnalano alla polizia locale e al Comune, che sanzionano senza un riscontro individuale per chi segnala. I prezzi barrati fittizi vanno all’Autorità antitrust, con tempi lunghi ed effetti generali. Lo Sportello verifica il caso e prepara richiesta e segnalazioni, senza garantire l’esito.

Per approfondire: Codice del consumo · decreto legislativo 114/1998 · decreto legislativo 26/2023

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Alla cassa il prezzo è più alto del cartellino: quale vale?

Quello esposto. Il prezzo sul cartellino è un’offerta al pubblico e vincola l’esercente, che non può invocare l’errore. Mostra la fotografia del cartellino e chiedi di applicarlo; se rifiutano, puoi non acquistare e segnalare alla polizia locale. Fotografare prima è la precauzione che risolve tutto.

Il parrucchiere mi ha detto il prezzo solo alla fine.

Il listino deve essere esposto e i prezzi di ciò che non copre devono essere comunicati prima. Devi il prezzo di listino o quello concordato, e per le prestazioni aggiunte senza il tuo consenso non devi nulla. Contesta le voci non concordate e, se il listino non è esposto, segnala.

Mi hanno detto che lo scontrino non serve.

L’esercente deve emetterlo sempre, anche se non lo chiedi: l’omissione è una violazione sua. Ma è anche la tua prova d’acquisto per garanzia, resi e contestazioni: chiedilo e conservalo. Chi propone di risparmiare senza scontrino ti toglie ogni prova, oltre a proporti un’evasione.

Il prezzo barrato mi sembra gonfiato.

Dal primo luglio 2023 ogni annuncio di sconto deve indicare come prezzo precedente il più basso praticato nei trenta giorni prima. Un prezzo barrato diverso, o alzato poco prima, è ingannevole. Chiedi all’esercente il prezzo di quei trenta giorni e, se non corrisponde, segnala all’Autorità antitrust.

Sul banco del pesce non c’è il prezzo al chilo.

È obbligatorio: per i prodotti venduti a peso o a volume il prezzo per unità di misura va indicato accanto a quello di vendita, ed è l’unico modo di confrontare. La sigla s.q. non lo sostituisce. Chiedilo prima di acquistare e, se manca sistematicamente, segnala alla polizia locale.

Lo sconto riservato a chi paga in contanti è lecito?

Sì, se è un vero sconto rispetto al prezzo esposto, che resta valido per tutti gli altri mezzi di pagamento. È vietato il contrario, cioè quando il prezzo esposto è quello per i contanti e con la carta aumenta: in quel caso è un sovrapprezzo per lo strumento di pagamento, e il Codice del consumo lo vieta.

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Giovanni Riccobono

Direttore Generale e Tesoriere di Consumerismo No Profit e professionista specializzato nella tutela dei consumatori, con una consolidata esperienza nel settore energetico. Da oltre dodici anni opera nel mondo delle utility, con particolare attenzione alla tutela energetica e alla gestione delle controversie. Nel corso della sua attività ha seguito migliaia di reclami e contribuito al recupero di oltre un milione di euro a favore dei consumatori. Blogger, divulgatore e autore di tre libri dedicati alla tutela energetica, ha progressivamente esteso il proprio percorso professionale al management del Terzo Settore, alla rappresentanza associativa e alle relazioni con istituzioni e mercato, conseguendo il Master in Scienze e Management degli Enti del Terzo Settore presso LUMSA.

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