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Banca d’Italia dovrà segnalare le aziende sospette di produrre mine e munizioni

Segnalazioni di operazioni sospette: nuova categoria per operazioni connesse con l’attività delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappo

Nuove competenze affidate dalla legge

L’articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 (in vigore dal 23 dicembre 2021), stabilisce che, nell’ambito dei compiti riguardanti la UIF, “i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all’articolo 1, comma 1”, della medesima legge; il riferimento è alle “società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all’estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse”.

Proliferazione armi di distruzione di massa

Al fine di dare concreta e immediata attuazione a tale previsione normativa, la UIF ha integrato il dominio della categoria segnaletica “003 – Proliferazione armi di distruzione di massa” per renderla utilizzabile anche con riferimento alle segnalazioni attinenti all’operatività finanziaria delle predette imprese e società. La denominazione della predetta categoria segnaletica diventa quindi “Proliferazione armi di distruzione di massa, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo”.

I destinatari

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio utilizzeranno tale categoria per la segnalazione delle operazioni sospette in qualsiasi modo riconducibili alle sopra citate imprese e società di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 220/2021 direttamente o indirettamente attive nella produzione, vendita o distribuzione di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo. Per agevolare l’individuazione delle operazioni in questione, i medesimi destinatari potranno altresì avvalersi dell’elenco delle imprese e delle società sopra richiamate che verrà definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata legge 220/2021. Restano ferme, per tali segnalazioni, le disposizioni contenute nel Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, richiamato dal Comunicato del 4 luglio 2017.

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