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Decreto fiscale 2021, le novità per la rottamazione

DECRETO FISCALE 2021: D.L. N. 146 DEL 21.10.2021 - NOVITA' FISCALI E DEL LAVORO a seguire un breve commento sulle principali disposizioni normative (fiscali e del lavoro) contenute nel "decreto fiscale 2021" di cui all'oggetto.

a cura di: STUDIO FABIANO & PARTNERS

PARTE FISCALE

Nuova scadenza per rottamazione e saldo e stralcio

In particolare, l’art. 1 del decreto, rubricato riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, prevede il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.

Cartelle di pagamento

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Decadenza dai piani di dilazione

L’art. 3 del decreto, rubricato estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell’inizio della sospensione Covid-19, prevede che per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa. I debitori incorsi, alla data di entrata in vigore del decreto, in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 è fissato al 31 ottobre 2021.

 Correttivi al credito d’imposta R&S

Il decreto individua anche alcuni correttivi alla disciplina del credito d’imposta Ricerca e sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. In particolare, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi. La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando:

– il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta,

– gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo,

– tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022. L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione e si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto.

Patent box semplificato

L’opzione per il patent box ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 90%. I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

PARTE LAVORO

Indennità di malattia per quarantena e rimborso

Rifinanziata l’indennità di malattia per quarantena. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell’INPS, con esclusione dei datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’Istituto. Il rimborso una tantum è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso erogato dall’INPS è pari a euro 600 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda.

Congedi Covid

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14 può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, può usufruire di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa. Si prevede altresì che gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 possano, su domanda, essere convertiti in congedo Covid-19. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

CIG-CIGD Integrazione salariale

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi:

– la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto;

– per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento

– non è dovuto alcun contributo addizionale.

Contrasto al lavoro irregolare

L’Ispettorato nazionale del lavoro, nel caso in cui dall’attività di verifica emerga la presenza sul luogo di lavoro di una quota di lavoratori irregolari pari almeno al 10%, adotta un provvedimento di sospensione dell’attività economica aziendale, a prescindere dal settore di intervento. Il provvedimento di sospensione può essere revocato ma solo a determinate condizioni e dietro il pagamento di somma aggiuntiva che varia in base alla violazione e, nel caso di lavoro irregolare, in base al numero dei lavoratori irregolari.

Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

a cura di:

STUDIO FABIANO & PARTNERS
Consulenza Tributaria, Societaria e del Lavoro
Raffaello Fabiano – Dottore Commercialista Revisore Legale
Via Catanzaro, 29 – Zona Villa Torlonia
00161 Roma (RM)

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