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Decreto FIscale 2021, tutte le novità

Tutte le novità contenute nella LEGGE DI CONVERSIONE AL DECRETO FISCALE 2021: L. DI CONVERSIONE N. 215 DEL 17.12.2021 - NOVITA' FISCALI E DEL LAVORO

A cura di:

STUDIO FABIANO & PARTNERS
Consulenza Tributaria, Societaria e del Lavoro
Raffaello Fabiano – Dottore Commercialista Revisore Legale

 

PARTE FISCALE

– la proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero, di cui all’art. 24 del D.L. n. 34/2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato (art. 1-bis, comma 1);

l’estensione a 180 giorni (il testo originario del decreto ne prevedeva 150) del termine per pagare le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (art. 2);

– la conferma della proroga di un anno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie alle persone;

– la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e i nuovi limiti all’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificati. Con riferimento a tale ultima previsione, la nuova disposizione dispone che il ruolo e la cartella di pagamento sono impugnabili per vizi di notifica soltanto qualora il debitore dimostri che dalla iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovutegli da soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione (art. 3-bis);

il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato (art. 3-quater);

il differimento, dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022, della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti (art. 5, comma 12-bis);

lo slittamento al 1° gennaio 2023 dell’obbligo, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata ( art. 5, comma 12-ter);

la conferma per tutto il 2022 del divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 5, comma 12-quater);

la proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 dell’abolizione dell’esterometro (art. 5, comma 14-ter);

– l’aggiornamento dei valori monetari che determinano l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino (art. 5, comma 14-quater);

– la possibilità per le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (Aps), che hanno conseguito ricavi per anno non superiori a 65.000 euro, di applicare, ai soli fini della disciplina IVA, il regime forfetario (art. 5, comma 15-quinquies);

la semplificazione dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate (art. 5-ter).

– l’ammissione tra le operazioni non imponibili ai fini IVA delle cessioni e delle prestazioni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto Ue, finalizzate a contrastare la pandemia di Covid-19, tranne quando i beni o servizi sono ulteriormente ceduti a titolo oneroso (art. 5, commi 15-bis e 15-ter);

– il passaggio – per alcuni enti associativi (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica), al ricorrere di determinati condizioni – da un regime di esclusione IVA a uno di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci (art. 5, comma 15-quater);

– l’esclusione dal regime di non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile (art. 5-septies).

– via libera anche alla stretta sull’IMU per le prime case (art. 5-decies). In particolare, per effetto della nuova disposizione, l’esenzione IMU per l’abitazione principale, nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, vale per una sola casa, scelta dai componenti del nucleo familiare, sia se le due unità sono situate nello stesso comune sia se, invece, sono presenti nel territorio di due diversi comuni.

PARTE DEL LAVORO

la possibilità, fino al 30 settembre 2022, per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 11, comma 15);

– la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre per l’invio dei dati all’INPS necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale (art. 11-bis).

– diventano definitive tutte le novità relative al D.Lgs. 81/2008, tra le quali l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione di tale adempimento è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (art. 13, comma 1, lettera d). COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

– entrano in vigore anche nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione:

– quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche quando riscontra lavoratori inquadrati come autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (art. 13, comma 1, lettera d);

– a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008. Alle 12 ipotesi contenute nell’allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, già previste nel testo originario del decreto, si aggiunge la causa 12-bis “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”, con applicazione della somma aggiuntiva di 3.000 euro (Allegato I).

– per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare – oltre che con la pubblica amministrazione – anche con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016.

– con la legge di conversione, inoltre, viene specificato che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

– diventano efficaci anche le nuove di vigilanza e controllo del preposto, che, a seguito della nuova disposizione (art. 13, comma 1, lettere d-bis) e d-ter):

– non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di detta attività;

– ha il dovere di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

– in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

– ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.

ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE

estensione al 30 giugno 2022 degli interventi del Patrimonio Destinato in Temporary Framework ed ampliamento degli interventi a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni (art. 5, comma 6-bis);

– la norma di interpretazione autentica con cui si chiarisce che, fini del cumulo tra reddito di lavoro e assegno di invalidità civile, il requisito dell’inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento dell’assegno mensile, pari 4.931,29 euro annui ( art. 12-ter);

– la norma di interpretazione autentica del comma 1-ter dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con cui si chiarisce che soggetto gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno anche per il periodo precedente al 19 maggio 2020, corrispondente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2020 (art. 5-quinquies);

– la qualificazione come start-up a vocazione sociale delle imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico (art. 12-quinquies)

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