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Furto dal conto corrente con utilizzo del pin del bancomat: quando la Banca è responsabile

L'Avv. Fabrizio Plagenza del Foro di Roma ci spiega cosa accade se ignoti carpiscono il pin e effettuano prelievi sul nostro conto corrente.

Con l’apertura del conto corrente, sia bancario che postale, viene rilasciata una carta bancomat che l’utente utilizza mediante digitazione del codice pin. La custodia del predetto codice, ovviamente, spetta al titolare del conto corrente.

Cosa accade se ignoti, fraudolentemente, carpiscono il pin e pongano in essere prelievi in danno del titolare del conto corrente?

POSTE O BANCA

Che si tratti di istituto bancario oppure postale, il ragionamento non cambia. Infatti, entrambi sono qualificati come mandatari qualificati. Su di essi, dunque, gravano tutti gli oneri di garantire la massima sicurezza nei confronti di coloro che si rivolgono presso i propri Enti intermediari.

Secondo una recentissima sentenza e con riguardo all’orientamento maggioritario dei tribunali di merito oltre che della Suprema Corte di Cassazione nonché dell’Arbitro Bancario Finanziario, la banca o intermediario finanziario non può sollevare eccezioni infondate di omessa custodia del pin secondo un proprio regolamento interno mai sottoscritto nelle forme previste dalla legge dai correntisti, in quanto comunque esso istituto non ha adottato alcuna idonea misura di sicurezza come ampiamente argomentato sopra.

CHI DEVE PROVARE COSA?

Nel caso di uso illegittimo di una tessera bancomat, la società di servizi o banca che eccepisca la colpa concorrente del titolare per difettosa custodia del codice personale, ha l’onere di provare concretamente tale negligenza, la quale non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto che una tessera bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata per prelevare facendo uso del pin.

Si, può, al contrario, affermare che sia del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.

CONCLUDENDO

Spetta pertanto all’intermediario bancario provare di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni.

Fabrizio Plagenza

Resposabile Dipartimento Casa di Consumerismo no profit. Avvocato del Foro di Roma. Nasce in Sicilia e si laurea all’Università di Pisa per poi trasferirsi a Roma, dove diventa Avvocato. E’ Mediatore dal 2011. Scrive per Il Sole 24 Ore ed è autore di diversi articoli in materia condominiale e locatizia. Cura la formazione e l’aggiornamento degli amministratori di condominio, con particolare riferimento agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. E’ spesso relatore in diversi convegni su temi che riguardano la materia condominiale, la mediazione e le A.D.R.. Nel 2019 fonda la rete Plagenza & Partners e nel 2020 diventa titolare dello Studio Legale Plagenza, con sede principale in Roma e altre sedi in Napoli, Palermo e Milano. E’ docente Unipegaso e della Camera Arbitrale Internazionale. E’ stato selezionato quale Avvocato del Patrimonio. E’ membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Nazionale Condomini e Responsabile degli Affari Legali della Nobile Accademia Leonina. Recentemente è diventato consulente legale di Sicilia Consulenza. Esperto di diritto dell’ISFOL. E’ stato Presidente della Camera Condominiale di Roma e di C.o.n.a.i.p., nonché Responsabile dell’Ufficio Legale Unimmobiliare e componente del Direttivo e Legale di ASSPII. Dal 2009 al 2012 è stato Consulente Legale per Co.di.ci..
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