Tra le voci della bolletta dell’acqua c’è la depurazione. In molti comuni italiani, e in Sicilia in modo diffuso, il depuratore non esiste, non è collegato o non funziona. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha stabilito il principio: la quota di depurazione non è un tributo, è il corrispettivo di un servizio, e se il servizio non c’è non si paga. Da allora è un diritto. Ma va esercitato.
La quota di depurazione si paga solo se le acque reflue vengono davvero trattate da un impianto funzionante: lo ha stabilito la Corte costituzionale nel 2008, e la Cassazione ha esteso il principio agli impianti inefficienti. Se il servizio non è reso, puoi chiedere per iscritto al gestore la restituzione di quanto pagato, fino a dieci anni indietro.
Il principio
La sentenza ha dichiarato illegittima la norma che imponeva il pagamento della quota di depurazione anche in assenza di impianti. La legge 13 del 2009 ha poi disciplinato la restituzione, con un limite: dove sono già avviate la progettazione o la costruzione del depuratore, il gestore può trattenere la parte di quota che finanzia quei lavori. Il principio vale ancora oggi, con il metodo tariffario in vigore: la depurazione si fattura agli utenti serviti da un impianto in funzione.
Come verificare se sei servito?
Non è sempre facile. Il gestore deve indicare, a richiesta, se la tua utenza è allacciata alla fognatura e se le acque reflue della tua zona sono trattate da un depuratore in esercizio. Chiedilo per iscritto: in caso di contestazione, è il gestore a dover dimostrare che l’impianto funzionava. Il Comune e l’ente d’ambito hanno la mappa degli impianti. A volte la situazione è nota pubblicamente, per esempio dove ci sono procedure europee di infrazione per mancata depurazione.
Attenzione ai depuratori che esistono ma non funzionano come dovrebbero. Secondo la Cassazione, un impianto inefficiente o inidoneo a depurare va trattato come un impianto inattivo: anche in questo caso la quota non è dovuta. Diverso è un impianto che funziona con qualche limite: lì la contestazione è più difficile e va valutata caso per caso.
Chiedere il rimborso
Con richiesta scritta al gestore, indicando il codice utente e chiedendo la cessazione dell’addebito della quota e la restituzione di quanto pagato per i periodi in cui il servizio non era reso, fino a dieci anni indietro, secondo la Cassazione. Non confondere questo termine con la prescrizione di due anni che vale per le bollette: quella protegge te dalle richieste del gestore per consumi vecchi, mentre qui sei tu a chiedere indietro somme pagate senza che il servizio fosse reso, e il termine è quello ordinario di dieci anni. Allega, se le hai, le evidenze sull’assenza dell’impianto. Il gestore deve rispondere motivando; se rifiuta, reclamo e conciliazione.
Nei comuni in cui l’assenza del depuratore è nota, la richiesta ha molte più possibilità se presentata in forma coordinata: lo sportello raccoglie le adesioni per territorio.
Un caso tipico
Un utente di un comune costiero scopre, da una notizia sulle procedure europee per la mancata depurazione, che il depuratore a servizio della sua zona non è mai entrato in esercizio. Da quindici anni paga la quota di depurazione. Chiede per iscritto al gestore se le sue acque reflue vengono trattate: il gestore risponde in modo generico. L’utente insiste, con richiesta di accesso agli atti al Comune, e ottiene la conferma che l’impianto è inattivo. Presenta la richiesta di cessazione dell’addebito e di restituzione degli ultimi dieci anni. Il gestore può trattenere solo la parte di quota legata a lavori sul depuratore effettivamente avviati, e deve dimostrarlo.
Che cosa scrivere
Codice utente e indirizzo. Richiesta di confermare per iscritto se l’utenza è allacciata alla rete fognaria pubblica e se le acque reflue sono trattate da un impianto di depurazione in esercizio, indicando quale. In subordine, richiesta di cessazione dell’addebito delle quote di fognatura e depurazione e di restituzione di quanto pagato per i periodi in cui il servizio non è stato reso. Riferimento al principio stabilito dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione. Termine per la risposta e avvertenza sulla conciliazione.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina bollette, letture e comunicazioni del gestore e verifica se il problema rientra nelle tutele della regolazione del servizio idrico. Se sì, prepara il reclamo scritto al gestore e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva entro cinquanta giorni o non risolve, presenta la domanda di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e ti assiste con delega. Per le situazioni strutturali, gestori in liquidazione, interruzioni di zona, quote non dovute, raccoglie le segnalazioni per territorio e le porta all’ente d’ambito, alla Regione e all’Autorità. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
Le bollette dell’ultimo anno e quella contestata; le letture e le autoletture con foto del contatore; per le perdite occulte, la dichiarazione e la fattura dell’idraulico; per il bonus, l’attestazione ISEE e le comunicazioni ricevute; per le interruzioni, date, orari e numeri delle segnalazioni; per la depurazione, eventuali conferme sull’impianto; le comunicazioni con il gestore.
Tempi realistici e possibili esiti
Il gestore deve rispondere al reclamo scritto entro 30 giorni lavorativi; se risponde in ritardo, ti spetta un indennizzo automatico di base di 30 euro. Se la risposta non arriva entro cinquanta giorni o non soddisfa, si può chiedere la conciliazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità, che non comporta costi per il cliente e dura in media circa 65 giorni. Gli esiti più frequenti sono il ricalcolo della bolletta, lo storno delle quote non dovute, la rateizzazione, il riconoscimento del bonus e degli indennizzi. Per i problemi strutturali i tempi dipendono dagli enti e i risultati arrivano con le richieste coordinate. Lo Sportello valuta i documenti e ti dice se la richiesta ha basi, senza promettere l’esito.
Per approfondire: Sportello per il consumatore Energia e Ambiente
Hai un problema? Compila il modulo di segnalazione
Se hai un problema con la bolletta dell’acqua, con il gestore o con il servizio idrico del tuo comune, compila il modulo di segnalazione dello Sportello +Tutela: un operatore ti ricontatta per capire il caso e indicarti il percorso corretto. Puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o chiamare lo 0694805440.
Domande frequenti
Come faccio a sapere se il depuratore c’è?
Chiedilo per iscritto al gestore, che deve risponderti indicando se la tua utenza è allacciata alla fognatura e quale impianto tratta le acque reflue della tua zona. Puoi chiedere informazioni anche al Comune e all’ente d’ambito, che conoscono la situazione degli impianti. Se la risposta è generica, insisti e chiedi il nome dell’impianto e il suo stato di esercizio.
Quanto posso chiedere indietro?
Le somme pagate per la depurazione nei periodi in cui il servizio non era reso, fino a dieci anni indietro: per la Cassazione si tratta di un pagamento non dovuto, soggetto alla prescrizione ordinaria. Dove erano già avviate la progettazione o la costruzione del depuratore, il gestore può trattenere la parte di quota destinata a quei lavori, ma deve dimostrarlo.
Vale anche per la fognatura?
Sì, con lo stesso principio: se la tua abitazione non è allacciata alla rete fognaria pubblica, la quota di fognatura non è dovuta. Se invece sei allacciato alla fognatura ma le acque non arrivano a un depuratore funzionante, non paghi la depurazione ma paghi la fognatura. Controlla in bolletta che le due voci siano addebitate solo se i servizi sono resi.
Il gestore dice che il depuratore c’è ma è in un altro comune.
Può essere vero: molti comuni sono collegati a impianti che si trovano altrove. Conta che le acque reflue della tua zona arrivino davvero a quell’impianto e che l’impianto funzioni. Chiedi conferma scritta del collegamento e dello stato di esercizio: è un dato verificabile, e in caso di contestazione spetta al gestore dimostrarlo.



