
Si consiglia di presentare una querela entro 3 mesi dalla “notitia criminis”, cioè dal momento in cui la vittima ha la certa consapevolezza del fatto-reato e dell’autore. Consumerismo è inoltre a disposizione per fornire ai consumatori coinvolti l’adeguato aiuto al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi anche attraverso un’azione collettiva.
Si ricorda inoltre come le agenzie di viaggi debbano avere polizze di garanzia per insolvenza così che il cliente, munito dei documenti, può richiedere il rimborso all’assicurazione.
Ulteriormente è bene ricordare che il voucher +15% proposto dalla crociera non è obbligatorio ed i consumatori possono rifiutarlo e chiedere il rimborso totale.
Il consiglio di Consumerismo è dunque quello di:
- Raccogliere le prove: ricevute, bonifici, mail, messaggi
- Querela entro 3 mesi.
- Rivolgersi a Consumerismo al fine di tentare di ottenere la restituzione delle somme inutilmente pagate e l’eventuale risarcimento del danno.
Infatti quando si acquista un pacchetto turistico (cioè una combinazione di almeno due servizi turistici: es. volo + hotel, crociera + trasporto ecc.), il venditore e l’organizzatore (e dunque la stessa agenzia) assumono precise responsabilità verso il consumatore tra cui:
- Esecuzione conforme del contratto (art. 42 Codice del Turismo)
- Informazione precontrattuale trasparente (art. 34 e ss.)
- Rimborso o alternativa in caso di disservizio (art. 43)
- Assistenza obbligatoria al viaggiatore in difficoltà (art. 45)
- Risarcimento per danni patrimoniali e morali, incluso quello da vacanza rovinata (art. 47)
- Garanzia per l’insolvenza dell’organizzatore o venditore (agenzia di viaggi) (art. 47)
Nel caso dunque in cui l’agenzia incassi il pagamento ma non eroghi i servizi viola gravemente il contratto. Tali azioni configurano, a seconda della condotta, anche reati penali (es. truffa ex art. 640 c.p.). Le tutele del turista dunque sono principalmente due:
✅ A) Tutela contrattuale:
– Il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale del prezzo pagato (art. 42 e 43).
– Può chiedere un risarcimento danni per le spese sostenute e per i disagi subiti.
✅ B) Azione verso il fondo di garanzia:
Ogni agenzia o tour operator deve essere coperto da polizza assicurativa o fondo per l’insolvenza (art. 47) (In questo link trovi indicato il funzionamento del fondo di garanzia: https://www.aiav.eu/istituzioni/il-fondo-di-garanzia/ ).
Il turista può attivare direttamente tale garanzia se l’agenzia è inadempiente o fallita.
✅ C) Denuncia penale:
Se l’agenzia ha intascato il denaro e non ha saldato i fornitori, siamo di fronte a un possibile reato di truffa, da segnalare alla Procura con denuncia-querela.
È possibile chiedere anche il “danno da vacanza rovinata” ex art. 47 del Codice del Turismo.
Il danno da vacanza rovinata è un danno non patrimoniale che il turista subisce quando non può godere in modo sereno e pieno del viaggio prenotato, per colpa dell’organizzatore o del venditore. È risarcibile anche se non c’è un danno economico diretto, ma la vacanza è stata comunque frustrata o compromessa.
L’azione si prescrive in 2 anni dalla fine del viaggio (art. 49 D.Lgs. 79/2011).