La storia
In data 4.05.2024 mia moglie si recava presso un primario concessionario di ROMA per valutare l’acquisto di una automobile.
L’addetta alla reception dell’autosalone la affidava ad un addetto alle vendite presente in autosalone, Sig. xxxxxxx.
A seguito del colloquio intercorso presso il desk del Sig. xxx all’interno dello spazio vendite dell’autosalone, una volta individuata l’autovettura di gradimento, le parti pattuivano l’acquisto di una Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S hybrid n. di telaio xxxxxxx, targa xxxxx, prezzo di € 13.950,00 come da contratto che si allega.
A titolo di acconto, veniva consegnato al venditore sig. xxxxx la somma di € 700,00 in contanti con regolare ricevuta.
Le parti pattuivano che il saldo sarebbe avvenuto con successivo ulteriore versamento da effettuarsi mediante bonifico bancario e la stipula di una finanziaria per la parte residuale dell’importo previsto.
Il Sig. xxxx consegnava copia del contratto, confermando la data di consegna, come ivi indicato, prevista per il 14.05.2024.
In data 6.05.2024, il sig. xxxxx contattava l’acquirente rappresentando l’esigenza, richiesta dal concessionario, di un ulteriore versamento a titolo di acconto pari ad € 3.300,00 da effettuarsi sul conto di cui all’IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’acquirente, preso atto delle comunicazioni ricevute, procedeva all’effettuazione del bonifico come da copia che si allega. Il Sig. xxxxx, a seguito del bonifico annunciava l’invio della documentazione attestante il nuovo importo versato a titolo di acconto.
Non ricevendo alcuna altra comunicazione, dal giorno successivo la cliente provava a mettersi in contatto con il venditore per avere notizie circa l’orario della consegna della vettura già prevista per il giorno 14.05.2024 e per ricevere copia della documentazione necessaria.
Non riuscendo più a mettersi in contatto con il venditore la cliente, in data 8.05.2024 contattava direttamente il concessionario, venendo successivamente contattata dalla Sig.ra xxxxxx la quale chiedeva il resoconto dei fatti e l’invio di tutta la documentazione.
A seguito degli scambi intercorsi con la Sig.ra xxxx risultava evidente la sussistenza di problematiche non espressamente rappresentate telefonicamente.
Il giorno successivo, in data 9.05.2024, il marito della cliente, si recava presso il concessionario.
- Al suo arrivo veniva accolto dalla Sig.ra xxxx e dal Sig.xxxxx dipendenti della concessionaria, che riferivano: a) che la cliente era stata oggetto di un truffa ad opera del Sig. xxxx; b) che il denaro versato risultava in realtà trafugato dal Sig. xxxxx; c) che lo stesso xxx risultava dipendente del concessionario; d) che la medesima truffa risultava essere stata perpetrata a danni una decina di consumatori.
- La Sig.ra xxx e il Sig. xxxx rappresentavano che il concessionario aveva già attivato le procedure legali previste e che, pur in assenza ancora di indicazioni espresse da parte della società, il concessionario avrebbe in ogni caso provveduto alla piena tutela del consumatore con modalità da pattuirsi successivamente
Il parere dell’avvocato del Consumatore Marina Condoleo
La vicenda descritta presenta una situazione di truffa ai danni di diversi consumatori, perpetrata dal venditore, che ha profittato del fatto di essere dipendente del concessionario e in virtù del suo ruolo all’interno della concessionaria. Il soggetto agente ha ottenuto somme di denaro in acconto per l’acquisto di veicoli, senza poi procedere con la consegna delle vetture o fornire la documentazione necessaria. In seguito, il concessionario ha riconosciuto il problema e ha affermato di voler tutelare i consumatori coinvolti.
Risulta per tabulas che il contratto di vendita tra la cliente e il concessionario è valido e regolarmente stipulato, con il pagamento di un acconto e l’accordo per la consegna dell’auto entro una data specifica, per cui il concessionario è obbligato a consegnare il veicolo e rispettare i termini contrattuali pattuiti. Non vi è alcun dubbio in ordine al coinvolgimento di un dipendente in attività fraudolente che comunque non esonera il concessionario dalle sue responsabilità contrattuali.
L’acquirente del veicolo, quindi, potrà porre in essere due tipologie di azioni, l’una diretta in ambito penale da esperire ai danni del dipendente della concessionaria, mentre l’altra in sede civile qualora il concessionario non ottemperi alla consegna nei tempi e nella modalità previste nel contratti di acquisto del veicolo nei confronti del rivenditore, in difetto dovrà restituire le somme versate.
Dal canto suo, anche per vedere tutelata la propria immagine, sarebbe opportuno che la concessionaria ponga in essere tutte le azioni necessarie perché si accerti la responsabilità penale del dipendente infedele e in maniera trasparente provveda a informare i clienti truffati dei provvedimenti posti in essere sia per onorare i contratti di compravendita sottoscritti, eventualmente provvedendo anche a fornire un’auto sostituiva nelle more dell’arrivo dei veicoli acquistati.