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POS obbligatorio: rifiuto della carta, importi minimi e sovrapprezzi

Nessun esercente può rifiutare la carta, per qualsiasi importo, né chiedere un sovrapprezzo: la sanzione, le eccezioni e come si segnala.

Sotto i dieci euro solo contanti. Il POS è rotto. Con la carta c’è un euro in più. Sono frasi che si sentono ogni giorno, e sono tutte fuori dalle regole. Chi rifiuta un pagamento con carta è sanzionabile, per qualsiasi importo, dal 30 giugno 2022; il sovrapprezzo per l’uso della carta è vietato da prima. Chi accetta quelle frasi per non discutere conferma ogni volta una pratica che la legge ha già chiuso.

Commercianti, artigiani e professionisti devono accettare i pagamenti con carte di debito e di credito di qualsiasi importo: il rifiuto è punito con 30 euro più il 4 per cento del valore della transazione rifiutata, salvo oggettiva impossibilità tecnica. Non esiste un importo minimo di legge, e il cartello che lo annuncia è già una violazione. Imporre spese per l’uso di uno strumento di pagamento è vietato dal Codice del consumo.

L’obbligo e la sanzione

L’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito e di credito nasce dal decreto-legge 179/2012 e riguarda chiunque venda prodotti o presti servizi, anche professionali. Per anni è rimasto senza una sanzione effettiva: la sanzione è operativa dal 30 giugno 2022, con un importo fisso di 30 euro aumentato del 4 per cento del valore della transazione rifiutata.

La norma parla di pagamenti di qualsiasi importo. Non esiste una soglia minima, quindi il cartello con il minimo di dieci euro, o di cinque, è una violazione in sé, anche prima che qualcuno si veda rifiutare il pagamento.

L’unica eccezione è l’oggettiva impossibilità tecnica: un guasto reale, non la scelta di non attivare il terminale o di tenerlo spento. Un apparecchio che risulta guasto ogni volta non rientra nell’eccezione, e il punto si dimostra con le segnalazioni ripetute di clienti diversi.

Il sovrapprezzo per la carta

Il Codice del consumo vieta al professionista di imporre al consumatore spese per l’uso di determinati strumenti di pagamento. Un euro in più con la carta, la commissione bancaria addebitata al cliente, la maggiorazione presentata come arrotondamento sono tutte voci non dovute.

Lo sconto per il contante è un’altra cosa, e resta ammesso quando è un vero sconto rispetto al prezzo esposto, valido per tutti. Diventa vietato quando il prezzo esposto è quello scontato e la carta lo aumenta. La distinzione sta nel prezzo che vedi esposto: quello vale per ogni mezzo di pagamento, ed è la verifica da fare prima di discutere.

Il telefono e i portafogli digitali

Qui serve una precisazione, perché la norma sanzionatoria parla di carte. Un portafoglio digitale sul telefono che paga con una carta registrata usa il circuito di quella carta: è il pagamento con carta, e rientra nell’obbligo.

Non esiste invece una disposizione che nomini separatamente le applicazioni di pagamento, e l’opinione corrente è che vi rientrino proprio perché si appoggiano a carte o a conti già abilitati. Se un esercente accetta le carte ma rifiuta una singola applicazione, il quadro è meno netto: è un caso da valutare, non una violazione da affermare.

Che cosa fare davanti a un rifiuto

Chiedi se il terminale è davvero guasto. Se la risposta è che sotto un certo importo non si accetta, fai presente che l’obbligo vale per qualsiasi importo: molte volte finisce lì.

Se il rifiuto resta, hai due strade. Pagare in contanti, se puoi, e segnalare. Oppure, se contanti non ne hai, lasciare il bene: non sei tenuto ad andare a prelevare, e l’esercente non può pretenderlo.

Per la segnalazione servono i dati dell’esercizio, la data, l’ora, l’importo e la frase con cui il pagamento è stato rifiutato. La sanzione viene irrogata dalle autorità di controllo, su segnalazione o in sede di ispezione. I rifiuti abituali, documentati da più clienti, si segnalano anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato come pratica commerciale scorretta, dove gli ordini di grandezza delle sanzioni sono altri.

Che cosa l’obbligo non copre

Non impone di accettare una carta determinata o un circuito specifico, purché ne sia accettato almeno uno diffuso. Non riguarda i pagamenti fra privati. Non obbliga a operazioni che l’esercente non offre, come il prelievo di contante. E non impedisce di chiedere un documento per i pagamenti di importo elevato, secondo le regole del circuito.

Sono i confini oltre i quali la contestazione non ha basi, e conoscerli serve tanto quanto conoscere l’obbligo: una contestazione fuori perimetro indebolisce anche quelle fondate.

I professionisti

L’obbligo vale per medici, avvocati, commercialisti, consulenti, e per ogni professionista che riceva pagamenti da consumatori. Una parcella pagabile soltanto con bonifico o contanti è un rifiuto come quello del negozio.

È il settore in cui la violazione è più diffusa e meno segnalata, perché il rapporto di fiducia scoraggia la contestazione. La regola non cambia, e la segnalazione è anonima rispetto all’esito: non sei tu a dover sostenere un procedimento.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica se il comportamento dell’esercente rientra nel perimetro dell’obbligo, che è il primo punto su cui le contestazioni si perdono, e distingue il rifiuto sanzionabile dallo sconto per contanti lecito. Prepara la richiesta scritta di restituzione del sovrapprezzo pagato e la segnalazione alle autorità di controllo con gli elementi che la rendono utilizzabile, cioè data, ora, importo e frase. Per i rifiuti abituali raccoglie le segnalazioni di clienti diversi sullo stesso esercizio e predispone la segnalazione aggregata all’Autorità antitrust, che è la strada in cui questi casi pesano davvero. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

I dati dell’esercizio con la data e l’ora, l’importo del pagamento rifiutato, la frase con cui è stato rifiutato, la fotografia del cartello con l’importo minimo se c’è, lo scontrino del pagamento in contanti, la prova del sovrapprezzo applicato sulla ricevuta o sull’estratto conto e i riferimenti di eventuali testimoni.

Tempi realistici e possibili esiti

La segnalazione alle autorità di controllo può portare alla sanzione senza che tu riceva un riscontro individuale: è il limite di questa strada, e va saputo prima. Il sovrapprezzo pagato si chiede indietro all’esercente per iscritto, con tempi di settimane. Le pratiche abituali documentate da più clienti si segnalano all’Autorità antitrust, con tempi più lunghi ed effetti generali. Lo Sportello raccoglie le segnalazioni sullo stesso esercizio e prepara quella aggregata, senza garantire l’esito.

Per approfondire: decreto-legge 179/2012 · Codice del consumo · Autorità garante della concorrenza e del mercato

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Il negozio accetta la carta solo sopra i dieci euro: è legale?

No. L’obbligo vale per qualsiasi importo, e il cartello con l’importo minimo è di per sé una violazione, punita con 30 euro più il 4 per cento della transazione rifiutata. Fai presente l’obbligo e, se il rifiuto resta, segnala con data, ora e importo.

Mi hanno chiesto un euro in più per pagare con la carta.

È vietato: il Codice del consumo proibisce di imporre spese per l’uso di uno strumento di pagamento, e il prezzo esposto vale per ogni mezzo. Chiedi per iscritto la restituzione della maggiorazione e segnala. Uno sconto reale per i contanti rispetto al prezzo esposto è invece ammesso.

Il POS è rotto: devo credergli?

L’unica eccezione è l’oggettiva impossibilità tecnica, cioè un guasto reale. Un terminale rotto ogni volta, o non attivato per scelta, non rientra. Se non hai contanti non sei tenuto ad andare a prelevare: lascia il bene, annota data, ora e importo, e segnala.

Vale anche per il medico e per l’avvocato?

Sì: l’obbligo riguarda chiunque venda prodotti o presti servizi, anche professionali, a consumatori. Una parcella pagabile solo con bonifico o contanti è un rifiuto come quello del negozio. È il settore in cui la violazione è più diffusa e meno segnalata.

Posso pretendere di pagare con un’applicazione sul telefono?

Se l’applicazione paga con una carta registrata, usa il circuito della carta e rientra nell’obbligo. Per le applicazioni che si appoggiano direttamente al conto non c’è una disposizione che le nomini: l’opinione corrente le include, ma un rifiuto limitato a una sola applicazione, con le carte accettate, è un caso da valutare e non una violazione certa.

A chi si segnala il rifiuto?

Alle autorità di controllo competenti per le sanzioni amministrative, con i dati dell’esercizio, data, ora, importo e la frase usata per rifiutare. Se il rifiuto è abituale, aggiungi la segnalazione all’Autorità antitrust come pratica commerciale scorretta: è lì che le segnalazioni di clienti diversi sullo stesso esercizio producono effetti.

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Giovanni Riccobono

Direttore Generale e Tesoriere di Consumerismo No Profit e professionista specializzato nella tutela dei consumatori, con una consolidata esperienza nel settore energetico. Da oltre dodici anni opera nel mondo delle utility, con particolare attenzione alla tutela energetica e alla gestione delle controversie. Nel corso della sua attività ha seguito migliaia di reclami e contribuito al recupero di oltre un milione di euro a favore dei consumatori. Blogger, divulgatore e autore di tre libri dedicati alla tutela energetica, ha progressivamente esteso il proprio percorso professionale al management del Terzo Settore, alla rappresentanza associativa e alle relazioni con istituzioni e mercato, conseguendo il Master in Scienze e Management degli Enti del Terzo Settore presso LUMSA.

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