Auto e moto, sinistri e multe

Decreto autovelox: la tua multa si può ancora contestare?

In vigore dal 12 luglio 2026: che cosa cambia per le multe prese prima e dopo quella data, e quali argomenti restano utilizzabili nel ricorso.

Per anni le multe da autovelox si sono giocate su una parola. La Corte di cassazione ha stabilito che omologazione e approvazione sono due procedimenti diversi, e che l’approvazione del prototipo non equivale all’omologazione richiesta dalla legge: su questo argomento sono stati annullati moltissimi verbali. Il decreto entrato in vigore il 12 luglio 2026 ha costruito la procedura che mancava. Ma non cancella il passato, e questo cambia tutto a seconda della data della tua infrazione.

Il nuovo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2026 ed entrato in vigore il 12 luglio, disciplina omologazione, taratura e controlli degli apparecchi. Si applica alle infrazioni accertate da quella data: per quelle precedenti continua a valere il quadro anteriore, e i ricorsi già avviati proseguono con le regole di allora.

Il problema che il decreto doveva risolvere

Il Codice della strada richiede che le apparecchiature di misurazione della velocità siano omologate. Per anni i dispositivi in uso sono stati immessi sul mercato con un provvedimento di approvazione del prototipo, procedimento amministrativo distinto. La Cassazione ha affermato che le due cose non coincidono, e che spetta all’amministrazione provare l’omologazione e la periodica taratura dello strumento: il principio è stato ribadito in più pronunce fra il 2024 e il 2025.

La conseguenza pratica è stata una stagione di annullamenti. Chi contestava la multa chiedeva all’ente la prova dell’omologazione; l’ente produceva il decreto di approvazione; il giudice annullava il verbale.

Che cosa prevede il decreto

Il decreto definisce finalmente requisiti e procedura di omologazione dei modelli, insieme alle regole su taratura e verifiche dei singoli apparecchi.

Sul fronte tecnico, l’omologazione richiede una tolleranza di misura entro tre chilometri orari fino a cento chilometri orari e del tre per cento oltre, un tasso minimo di rilevamento dei veicoli, l’associazione corretta fra velocità e veicolo e l’accuratezza nella lettura della targa e nell’immagine, con requisiti di qualità in capo al produttore.

Sul fronte della taratura: ogni esemplare deve avere una taratura iniziale eseguita da un laboratorio accreditato prima dell’impiego e verifiche periodiche almeno annuali. Un dispositivo con certificazione scaduta, o che non superi i controlli, non può più accertare infrazioni.

Sul fronte della trasparenza, il Ministero ha censito i dispositivi in funzione sul territorio nazionale, circa quattromila, pubblicando quali possono continuare a operare e quali restano temporaneamente disattivati in attesa che la procedura si completi. È una verifica che puoi fare prima di decidere se ricorrere.

Il regime transitorio, e il suo punto debole

I modelli approvati dopo il giugno 2017 e inseriti nell’elenco allegato al decreto sono trattati come omologati, a condizione che ogni singolo apparecchio corrisponda al modello, abbia una taratura valida e aggiorni la targhetta identificativa alla prima taratura utile. Per i modelli più vecchi è previsto un esame documentale, con una risposta del Ministero entro sessanta giorni, e nel frattempo quei dispositivi non possono essere usati per sanzionare.

Il punto delicato è proprio qui. Questa equiparazione vale per il futuro: non sana le multe già elevate. Alcuni giudici lo hanno già detto in modo esplicito, osservando che il nuovo decreto non si applica a fatti anteriori e che, finché il dispositivo non è stato aggiornato con la nuova targhetta a seguito della procedura di taratura e verifica, l’equiparazione non opera nemmeno in concreto. È il ragionamento seguito, fra le altre, dal Giudice di pace di Lecce in una sentenza del 15 settembre 2026, che ha annullato un verbale elevato nell’aprile 2025.

Che cosa significa per la tua multa

Guarda la data dell’accertamento, non quella della notifica.

Se l’infrazione è anteriore al 12 luglio 2026, vale il quadro precedente: puoi chiedere all’ente la prova dell’omologazione e della taratura valida alla data del fatto, e la distinzione fra omologazione e approvazione resta un argomento utilizzabile. I ricorsi già pendenti proseguono con le regole di allora.

Se l’infrazione è successiva, l’argomento dell’omologazione mancante non è più spendibile in quei termini, ma restano tutti gli altri controlli: che il dispositivo risulti fra quelli attivi nel censimento, che la taratura sia valida e documentata, che la postazione rispetti le regole su distanze, limiti e segnaletica, che l’autorizzazione sia indicata nel verbale e che la contestazione differita sia motivata.

In entrambi i casi i termini non cambiano: trenta giorni per l’opposizione al Giudice di pace, sessanta per il ricorso al Prefetto, dalla notifica. Se sono già scaduti, il verbale non si contesta più, qualunque sia lo stato dell’apparecchio.

Come si verifica, in pratica

Primo passo: leggi sul verbale il modello dell’apparecchio e il numero di matricola, che devono essere indicati. Secondo: controlla nel censimento pubblicato dal Ministero se quel dispositivo risulta attivo o sospeso. Terzo: chiedi all’ente, con una richiesta di accesso agli atti, il certificato di taratura in corso di validità alla data dell’infrazione, il provvedimento relativo all’apparecchio e l’autorizzazione della postazione. Quarto: deposita comunque il ricorso nei termini, senza aspettare la risposta, perché i trenta giorni non si fermano.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo colloca la tua multa prima o dopo lo spartiacque del 12 luglio 2026 e ti dice quali argomenti sono ancora utilizzabili e quali no, evitandoti un ricorso costruito su una tesi che per la tua data non vale più. Prepara la richiesta di accesso agli atti all’ente, verifica la posizione del dispositivo nel censimento e ti assiste nella predisposizione del ricorso nei termini, indicandoti quale delle due strade conviene. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Il verbale completo con modello e matricola dell’apparecchio, la data dell’accertamento e quella di notifica, la busta con il timbro di spedizione, la richiesta di accesso agli atti e la risposta dell’ente, il certificato di taratura, le fotografie della postazione e della segnaletica e l’eventuale fotogramma allegato.

Tempi realistici e possibili esiti

La verifica della data e del dispositivo richiede pochi minuti; la risposta dell’ente alla richiesta di accesso agli atti alcune settimane, e non va attesa prima di depositare il ricorso. Per le infrazioni anteriori al 12 luglio 2026 l’esito dipende da che cosa l’ente riesce a produrre: la mancata prova dell’omologazione e della taratura resta la causa più frequente di annullamento. Per quelle successive il contenzioso si sposta su taratura, collocazione e segnaletica. Lo Sportello verifica la posizione e ti assiste, senza garantire l’esito.

Per approfondire: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Da quando si applica il nuovo decreto?

Alle infrazioni accertate dal 12 luglio 2026, data di entrata in vigore. Conta la data dell’accertamento, non quella in cui hai ricevuto il verbale: una multa presa a giugno e notificata a settembre resta nel regime precedente. È la prima cosa da guardare prima di impostare qualsiasi contestazione.

Il decreto sana le multe già prese?

No. Il decreto non ha effetto retroattivo: le multe elevate prima della sua entrata in vigore non sono né sanate né annullate automaticamente, e i ricorsi già avviati proseguono con le regole precedenti. Diversi giudici hanno già escluso che l’equiparazione prevista dal regime transitorio possa coprire fatti anteriori.

Che differenza c’è fra omologazione e approvazione?

Sono due procedimenti amministrativi distinti. L’approvazione riguarda il prototipo, l’omologazione è l’atto che il Codice della strada richiede per l’impiego sanzionatorio. La Cassazione ha affermato che non coincidono e che spetta all’amministrazione provare l’omologazione e la taratura periodica dello strumento.

Come controllo se quell’autovelox è attivo?

Il verbale deve indicare modello e matricola dell’apparecchio. Con quei dati puoi verificare nel censimento pubblicato dal Ministero se il dispositivo risulta fra quelli che possono operare o fra quelli temporaneamente disattivati. Un apparecchio sospeso al momento del rilevamento è un argomento forte.

Ogni quanto va tarato un autovelox?

Ogni esemplare richiede una taratura iniziale eseguita da un laboratorio accreditato prima dell’impiego e verifiche periodiche almeno annuali. Se la certificazione scade o il dispositivo non supera i controlli, non può più accertare infrazioni: chiedi all’ente il certificato valido alla data della tua infrazione.

La multa è di due anni fa e non ho mai fatto ricorso.

I termini sono perentori: trenta giorni per il Giudice di pace, sessanta per il Prefetto, dalla notifica. Scaduti, il verbale non si contesta più, qualunque fosse lo stato dell’apparecchio. Se invece la cartella di riscossione è arrivata senza che il verbale ti fosse mai stato notificato, la questione è un’altra e va verificata la notifica.

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