Il silenzio non vale consenso e il pagamento riconosce il contratto: la risposta corretta in una comunicazione, e perché non si deve disdire.
Una fattura per un abbonamento a una rivista che non hai mai chiesto. Un servizio di protezione attivato in prova e mai disdetto, perché non sapevi che esistesse. Una polizza aggiunta a un acquisto. Un sollecito per un annuario in cui la tua attività è stata inserita. Per tutti questi casi il Codice del consumo ha una regola di una sola riga: quello che non hai chiesto non lo devi pagare, e il tuo silenzio non vale come consenso.
Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento, contenuto digitale o servizi, e la mancata risposta non costituisce consenso. Esigere quel pagamento è una pratica aggressiva vietata in ogni caso. La risposta corretta è una comunicazione scritta che nega il contratto e chiede la prova del consenso: non si paga e non si disdice.
La prima: sei esonerato da qualsiasi prestazione corrispettiva per una fornitura che non hai richiesto.
La seconda: la tua mancata risposta non costituisce consenso. Il silenzio non ti obbliga a niente, ed è l’esatto contrario di quello che i solleciti lasciano intendere.
La terza: esigere il pagamento, immediato o differito, di prodotti che non hai richiesto è una pratica commerciale aggressiva vietata in ogni caso, senza bisogno di valutare il contesto.
Messe insieme dicono una cosa precisa: chi ti manda qualcosa che non hai chiesto e poi ti chiede di pagarla non ha alcun credito verso di te e sta commettendo una violazione. Non è una posizione da negoziare, è una posizione da dichiarare.
L’abbonamento a riviste o servizi attivato da un contatto telefonico o da un modulo ambiguo. Il servizio accessorio aggiunto a un acquisto, assicurazione, assistenza, protezione, con una casella preselezionata o senza alcuna casella. Le forniture in prova che diventano a pagamento senza un’accettazione espressa. Gli inserimenti in annuari, elenchi e registri a pagamento, spesso rivolti a piccole attività con moduli che sembrano aggiornamenti gratuiti di dati. Le forniture di beni mai ordinati, con la richiesta di pagare o di restituire a tue spese. E i contratti attivati da terzi con i tuoi dati, che sono anche un furto di identità.
Non pagare, nemmeno una piccola somma per chiudere la questione: il pagamento vale come riconoscimento del contratto.
Non disdire: disdire significa ammettere che un contratto esisteva. È l’errore più comune e il più costoso, perché trasforma una pretesa infondata in un rapporto che va chiuso secondo le sue regole.
Rispondi una volta, per iscritto, con mezzo tracciabile, dichiarando di non aver mai richiesto né accettato quel bene o servizio, chiedendo la prova del consenso con il documento o la registrazione, contestando la pretesa come non dovuta e come pratica aggressiva vietata, diffidando dal proseguire con i solleciti e dal cedere il credito, e avvertendo della segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Per i beni ricevuti: dichiara la disponibilità a restituirli a spese del mittente. Non hai obblighi di custodia né di rispedizione a tue spese.
Poi conserva tutto e non rispondere più: una seconda e una terza lettera non aggiungono nulla, mentre il silenzio dopo una contestazione scritta e documentata non ti pregiudica.
I solleciti successivi alla contestazione e il passaggio a una società di recupero non cambiano la posizione: il credito non esiste. Rispondi anche alla società di recupero con la stessa dichiarazione, allegando copia della contestazione e chiedendo la prova del credito.
Le minacce di segnalazione nelle banche dati per un credito contestato sono infondate: quelle banche dati riguardano i rapporti di credito e finanziamento, e una segnalazione per un credito inesistente è un trattamento di dati inesatti, da rettificare.
Le pratiche ripetute si segnalano all’Autorità antitrust, che ha sanzionato più volte le richieste di pagamento per forniture non richieste, e al Garante per l’uso dei dati.
La regola vale per ciò che non hai richiesto. Un abbonamento attivato consapevolmente e poi dimenticato, un servizio accettato con una casella spuntata da te, una prova attivata con l’informazione chiara sul costo successivo sono contratti, e si chiudono secondo le loro regole.
La verifica sta tutta nella prova del consenso: se il fornitore la produce e il consenso è valido, il contratto c’è. Se non la produce, o se quello che chiama consenso è un silenzio, una casella preselezionata o un modulo ambiguo, il contratto non c’è.
C’è poi una regola specifica per i contratti conclusi per telefono: il professionista deve confermarti l’offerta, e sei vincolato soltanto dopo aver firmato l’offerta o averla accettata per iscritto, anche con firma elettronica. Un sì pronunciato al telefono, senza quella accettazione scritta, non è un contratto. È l’argomento da usare quando ti viene opposta una registrazione.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo distingue per prima cosa i due casi che contano, cioè se un consenso valido esiste o no, perché da lì dipende se la risposta è negare il contratto o disdirlo: sono due strade opposte e sbagliarle costa. Prepara la comunicazione unica da inviare, con la richiesta della prova del consenso e la diffida dal cedere il credito, e la risposta alla società di recupero quando subentra. Predispone le segnalazioni all’Autorità antitrust e al Garante, che su queste pratiche hanno prodotto sanzioni. Per le pratiche diffuse raccoglie le posizioni in forma collettiva. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Le fatture e i solleciti ricevuti, l’eventuale modulo o comunicazione da cui la fornitura sarebbe nata, le comunicazioni scambiate con il mittente e con la società di recupero, la risposta inviata con la prova di spedizione e, se c’è stato un contatto telefonico, ogni elemento utile su data e numero.
La risposta scritta con la richiesta di prova del consenso fa cessare le richieste, nella maggior parte dei casi, entro poche settimane. Alcune società insistono per mesi, senza basi: è fastidioso ma non cambia la posizione giuridica, e non va interpretato come un segnale che il credito esista. Le segnalazioni all’Autorità antitrust hanno effetti nel tempo e sulla pratica in generale. Lo Sportello prepara la risposta e le segnalazioni e assiste nel rapporto con il recupero crediti, senza poter garantire che i solleciti cessino immediatamente.
Per approfondire: Codice del consumo · Autorità garante della concorrenza e del mercato
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
No. Il pagamento vale come riconoscimento del contratto e apre la strada a richieste successive, rinnovi e cessioni del credito. Se non hai chiesto nulla, non devi nulla: rispondi per iscritto una volta e non pagare. La piccola somma è esattamente la leva su cui questa pratica si regge.
Non hai obblighi di restituzione né di custodia, e non devi pagare spese di rispedizione. Puoi dichiarare la disponibilità a restituirlo a spese del mittente, che se lo vuole lo ritira. Non usarlo, per evitare contestazioni, ma non sei tenuto a spedirlo.
Per i contratti conclusi per telefono il professionista deve confermarti l’offerta, e sei vincolato solo dopo averla firmata o accettata per iscritto, anche con firma elettronica. Un sì pronunciato al telefono, senza quella accettazione scritta, non è un contratto: chiedi la prova dell’accettazione e, se non c’è, contesta.
Le banche dati creditizie riguardano i rapporti di credito e finanziamento, non le forniture contestate, e una segnalazione per un credito inesistente sarebbe un trattamento di dati inesatti. Rispondi con la contestazione e la richiesta della prova del credito, e diffida dal segnalare. Se lo fanno, chiedi la rettifica e presenta reclamo al Garante.
La regola del Codice del consumo riguarda i consumatori. Per le attività professionali valgono i principi generali dei contratti, e la sostanza non cambia: senza consenso non c’è contratto. I moduli ingannevoli rivolti alle microimprese sono comunque pratiche scorrette su cui l’Autorità antitrust interviene. La risposta è la stessa: negare e chiedere la prova.
Hai indebolito la posizione, perché la disdetta presuppone un contratto, ma non l’hai perduta. Nella comunicazione successiva precisa che la disdetta era volta soltanto a far cessare i solleciti e che contesti l’esistenza del contratto, chiedendo la prova del consenso. Non pagare nulla nel frattempo.
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