Avvocato del Consumatore

Vancanza rovinata, come tutelarsi

Cosa accade e come tutelarsi nell’eventualità in cui la vacanza, anche se organizzata nel migliore dei modi, viene rovinata a causa di una serie di disservizi?

L’articolo 46 del Codice del Turismo definisce il danno da vacanza rovinata come un “risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irrepetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento non sia di scarsa importanza. Conseguentemente, indipendentemente dalla risoluzione del contratto, la norma stabilisce che il turista possa avanzare la richiesta del risarcimento della danno subito, non solo con riferimento al danno patrimoniale ma anche sotto l’aspetto del danno morale conseguentemente generato dalla perdita del tempo di vacanza utilizzato in ragione di eventuali disservizi.

Si tratta di una tipologia di danno che contempla non solo la perdita patrimoniale (ad es. esborso dei costi sostenuti sia per la vacanza stessa, sia per far fronte all’aggravio di disagi imprevisti subiti), ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, configurandosi cioè nella perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita. Il relax e lo svago, infatti, quali diritti costituzionalmente garantiti, vengono fatti rientrare negli interessi non patrimoniali risarcibili ex art. 2059 c.c.

Ai fini dell’ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale, però, il turista è tenuto a provare l’esistenza, non solo del contratto di viaggio, ma anche delle circostanze relative all’inadempimento allegando foto, filmati, testimonianze e scontrini o fatture di spese ultronee rispetto a quanto concordato.
Il tour operator, invece, avrà l’onere di provare l’avvenuto adempimento del contratto.
L’art. 49 del D. Lgs. 79/2011, disciplina, altresì, le modalità con le quali avanzare il reclamo al tour operator e le relative tempistiche, peraltro piuttosto ristrette.

Il turista, infatti, sarà tenuto ad inoltrare reclamo formale entro e non oltre 10 giorni dal rientro dal viaggio a mezzo p.e.c. e/o raccomandata A/R specificando in cosa sia consistito l’inadempimento e/o indicando le difformità rispetto a quanto promesso, pubblicizzato e/o contrattualmente stabilito, allegando, come indicato, eventuali documenti probatori a sostegno di quanto rappresentato.

Qualora non si ricevesse risposta alcuna, si potrà ricorrere ad una tutela sia con una azione stragiudiziale (associazione consumatori, arbitrato o Camera di Commercio della provincia di residenza) che con un’azione Giudiziale (che a seconda del valore economica del risarcimento potrà essere promossa avanti al Giufice di Pace o avanti il Tribunale).

E’ bene sapere che dette azioni si prescrivono:
– in un anno dal rientro dalla vacanza, per danni diversi a quelli alla persona;
– in tre anni per danni alla persona;
– in 12 mesi o 18 mesi, rispettivamente, se l’inadempimento riguarda i servizi di trasporto.
Infine, con riguardo alla quantificazione del danno morale, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ritiene che la stessa debba avvenire in senso equitativo, ossia secondo la discrezionalità del Giudice.

Avv. Cristina Mercogliano

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