Tuo figlio non vuole andare a scuola. Dice che non è niente. Poi scopri il gruppo in chat, le foto, i soprannomi, i messaggi notturni. Vai a parlare con i docenti e ti senti dire che sono ragazzate, che se ne occuperanno, che bisogna evitare di drammatizzare. Dal 2024 quella risposta non è più sufficiente: la scuola ha obblighi precisi e procedure scritte che si possono richiamare.
La legge 70/2024 ha riscritto parti della legge 71/2017, estendendone l’ambito dal cyberbullismo al bullismo in tutte le sue forme. Ogni istituzione scolastica deve adottare un codice interno contro il bullismo e il cyberbullismo e istituire un tavolo permanente di monitoraggio con studenti, docenti, famiglie ed esperti. Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di questo tipo applica le procedure previste dalle linee di orientamento e informa tempestivamente i genitori, promuove misure educative e, nei casi gravi o reiterati, riferisce alle autorità competenti.
Che cosa è cambiato con la legge del 2024
La definizione: il bullismo è descritto come aggressione o molestia reiterata nei confronti di un minore o di un gruppo di minori, idonea a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, con atti che comprendono minacce, furti, danneggiamenti, offese e istigazione al suicidio o all’autolesionismo. Non serve che ci sia violenza fisica.
L’ambito: la legge non riguarda soltanto la scuola, ma coinvolge enti locali, associazioni sportive e del terzo settore, e richiama espressamente il ruolo dei genitori nell’educazione all’uso corretto delle tecnologie.
Gli obblighi dell’istituto: il codice interno coerente con le linee di orientamento, il tavolo permanente di monitoraggio, il docente referente che coordina le iniziative, e il recepimento delle linee di orientamento nel regolamento di istituto, comprese le procedure da seguire.
Il patto educativo di corresponsabilità deve indicare le attività di formazione previste, in particolare sull’uso di internet, e impegnare scuola e famiglie a collaborare sulle segnalazioni.
È stata istituita anche la Giornata del rispetto, il 20 gennaio, e le Regioni possono attivare servizi di sostegno psicologico per le scuole, anche tramite intese con gli uffici scolastici regionali.
Che cosa deve fare il dirigente scolastico
Quando viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgono studenti iscritti, applica le procedure delle linee di orientamento e informa tempestivamente i genitori.
Promuove misure educative, che possono comprendere la mediazione scolastica a livello di classe.
Nei casi gravi, quando le condotte sono reiterate o quando le misure educative non hanno prodotto effetti, riferisce alle autorità competenti, con la possibilità che si attivino i percorsi rieducativi previsti dalla normativa sui minori.
Il punto pratico, per una famiglia, è questo: la conoscenza del fatto da parte della scuola è il presupposto di tutti questi obblighi. Una segnalazione verbale lascia spazio all’interpretazione, una segnalazione scritta e protocollata fa decorrere i doveri dell’istituto. È la differenza fra chiedere attenzione e attivare una procedura.
Come si segnala, in concreto
Metti per iscritto una descrizione dei fatti: che cosa è accaduto, quando, dove, chi era presente, che cosa ha detto tuo figlio e a chi. I fatti datati valgono molto più delle valutazioni.
Allega le prove che hai: schermate di chat e di post, con numeri, nomi utente e date visibili, messaggi vocali, fotografie.
Indirizza la segnalazione al dirigente scolastico, protocollandola o inviandola per PEC, con richiesta di riscontro sulle misure adottate. Chiedere il riscontro è importante quanto segnalare.
Se la situazione riguarda contenuti diffusi online, chiedi anche la rimozione, e qui i termini sono precisi e stretti. L’istanza di oscuramento, rimozione o blocco si presenta al titolare del trattamento oppure al gestore del sito o del social network. Può presentarla direttamente il minore che ha compiuto quattordici anni, oltre ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale: è un caso in cui la legge riconosce al ragazzo una legittimazione propria.
Il gestore ha ventiquattro ore dal ricevimento per comunicare di aver preso in carico la richiesta e quarantotto ore per avere effettivamente oscurato, rimosso o bloccato i contenuti. Se non lo fa, l’interessato si rivolge al Garante per la protezione dei dati personali, che interviene entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, con l’apposito modulo per la segnalazione di atti di cyberbullismo.
Due conseguenze pratiche di quei termini. La prima: l’istanza va datata e inviata in modo tracciabile, perché le ventiquattro e le quarantotto ore decorrono dal ricevimento e senza una prova non si contesta nulla. La seconda: questa strada è parallela e indipendente da quella scolastica, ed è molto più rapida. Attivala subito, perché il materiale si moltiplica, e non aspettare l’esito del percorso con l’istituto.
Per i fatti che possono costituire reato, resta la denuncia alle forze dell’ordine, che segue un binario proprio.
Se la scuola non interviene
Verifica se l’istituto ha adottato il codice interno e se ha nominato il docente referente: sono adempimenti previsti dalla legge, e la loro assenza è un elemento rilevante.
Sollecita per iscritto, richiamando gli obblighi di informazione ai genitori e di adozione delle misure educative.
Rivolgiti all’ufficio scolastico regionale, che ha un ruolo di indirizzo e vigilanza sugli istituti.
E se il minore è in una situazione di sofferenza, chiedi l’attivazione dei servizi di sostegno disponibili sul territorio, senza aspettare che la vicenda scolastica si chiuda: sono due piani distinti e il secondo non può attendere il primo.
Una cosa che conviene sapere: in queste vicende la posizione della famiglia si rafforza enormemente quando esiste una cronologia scritta di segnalazioni e risposte. Nella maggior parte dei casi non esiste, e il confronto diventa una discussione su chi ricorda meglio.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo aiuta a trasformare un racconto in una segnalazione utilizzabile: fatti datati, prove allegate nel formato giusto, richiesta di riscontro. Verifica se l’istituto ha adottato gli adempimenti previsti, dal codice interno al referente, perché la loro assenza pesa. Imposta i due binari separati, quello scolastico e quello della rimozione dei contenuti online, che ha tempi più stretti. Indirizza la famiglia ai servizi di sostegno disponibili, perché la tutela del minore non può aspettare l’esito di una procedura. E dove la scuola resta inerte prepara il sollecito e la segnalazione all’ufficio scolastico regionale. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
La cronologia scritta dei fatti con le date, le schermate delle chat e dei post con numeri, nomi utente e date visibili, le eventuali certificazioni mediche o relazioni di professionisti, le segnalazioni già inviate alla scuola con la prova della data e le risposte ricevute, il regolamento di istituto e il patto educativo di corresponsabilità.
Tempi realistici e possibili esiti
Le segnalazioni scritte e protocollate ottengono di regola una risposta e l’avvio delle procedure interne in tempi brevi, perché l’istituto ha obblighi espressi. Le istanze di rimozione hanno esito più rapido quando la richiesta è corredata da schermate complete e inviata in modo tracciabile, perché i termini di ventiquattro e quarantotto ore decorrono dal ricevimento; se il gestore non provvede, l’intervento del Garante è previsto entro quarantotto ore dalla richiesta, mentre un eventuale contenzioso successivo ha tempi molto più lunghi. Va detto che sui fatti privi di qualunque traccia documentale l’accertamento è difficile, ed è il motivo per cui la raccolta va fatta subito. Lo Sportello imposta la segnalazione e le istanze, senza garantire l’esito.
Per approfondire: legge 70/2024 · legge 71/2017 · Garante per la protezione dei dati personali · report dell’ufficio scolastico sulle modifiche introdotte
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
La scuola dice che sono ragazzate: posso fare qualcosa?
Sì. Dal 2024 il dirigente che viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo deve applicare le procedure previste dalle linee di orientamento e informare tempestivamente i genitori, promuovendo misure educative. Il presupposto è la conoscenza del fatto: per questo la segnalazione va messa per iscritto.
Serve la violenza fisica perché si parli di bullismo?
No. La definizione introdotta nel 2024 descrive aggressioni o molestie reiterate idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione, e comprende minacce, furti, danneggiamenti, offese e istigazione all’autolesionismo. L’isolamento sistematico di un ragazzo rientra pienamente in questo quadro.
Come devo scrivere la segnalazione?
Con i fatti datati: che cosa è accaduto, quando, dove, chi era presente. Allega schermate con numeri, nomi utente e date visibili. Indirizzala al dirigente, protocollandola o inviandola per PEC, e chiedi un riscontro sulle misure adottate: chiedere il riscontro conta quanto segnalare.
Ci sono foto di mio figlio in giro nelle chat.
Attiva subito la strada della rimozione, che è indipendente da quella scolastica e molto più rapida: istanza al titolare del trattamento o al gestore del servizio, che ha ventiquattro ore per prendere in carico la richiesta e quarantotto per rimuovere i contenuti. Se non provvede, ci si rivolge al Garante per la protezione dei dati personali, che interviene entro quarantotto ore. L’istanza può presentarla anche il minore che ha compiuto quattordici anni.
Che cosa deve avere la scuola per legge?
Un codice interno contro il bullismo e il cyberbullismo coerente con le linee di orientamento, un tavolo permanente di monitoraggio con studenti, docenti, famiglie ed esperti, un docente referente che coordina le iniziative, e il recepimento delle procedure nel regolamento di istituto. L’assenza di questi adempimenti è un elemento rilevante.
Mio figlio sta male e la procedura è lunga.
Sono due piani distinti e il secondo non deve attendere il primo: chiedi subito l’attivazione dei servizi di sostegno disponibili sul territorio, tenendo presente che le Regioni possono attivare servizi di sostegno psicologico per le scuole anche tramite intese con gli uffici scolastici regionali.
Hai un problema su Lavoro, previdenza e scuola? Scrivici!
Stai inviando allo Sportello +Tutela di Consumerismo No Profit APS ETS il racconto del tuo problema e i tuoi recapiti. Lo legge un operatore, che valuta gratuitamente il caso e ti risponde entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non ti stiamo chiedendo denaro.
Non devi allegare niente adesso: tieni da parte i documenti che riguardano il tuo caso, se andiamo avanti ti diremo quali servono.



