La domanda era stata presentata con tutti i documenti. Dopo mesi arriva un provvedimento di due righe: respinta, con un codice e una formula generica. Nessuna spiegazione comprensibile, nessuna indicazione su che cosa mancava. La maggior parte delle persone a questo punto rinuncia, oppure ripresenta la stessa domanda sperando in un esito diverso. Sono le due reazioni che fanno perdere il diritto, perché nel frattempo corrono termini che non si fermano.
Contro i provvedimenti dell’INPS in materia di prestazioni si propone ricorso amministrativo al comitato competente, secondo gli organi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 639/1970. La scheda INPS sui ricorsi amministrativi indica la regola generale: il ricorso va presentato entro novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento. Per le prestazioni temporanee l’azione giudiziaria è poi soggetta a un termine di decadenza, e i ratei maturati si prescrivono in cinque anni. Il primo adempimento è sempre la lettura del provvedimento con la sua data.
Che cosa fare appena arriva il diniego
Segna la data della comunicazione e conservala. È da quella data che si contano i termini, e in queste pratiche la data è più importante del merito.
Individua il motivo reale del rigetto. I provvedimenti usano formule sintetiche, ma il motivo si ricava dal fascicolo e dalla documentazione presentata: requisito contributivo insufficiente, cessazione considerata volontaria, domanda tardiva, documentazione incompleta, redditi eccedenti un limite, soggetto considerato non avente diritto.
La distinzione che decide tutto è questa: se manca un documento, spesso si rimedia integrando; se manca un requisito, l’integrazione non serve e la strada è un’altra; se il motivo è una qualificazione giuridica, per esempio sul tipo di cessazione del rapporto, allora la questione va impostata su due piani, quello previdenziale e quello del rapporto di lavoro.
Non ripresentare la stessa domanda identica: nella maggior parte dei casi produce un secondo rigetto e consuma tempo utile.
Il ricorso amministrativo
È il passaggio previsto prima di rivolgersi al giudice. La regola generale, nelle parole dell’istituto, è che il ricorso si presenta entro novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento che si vuole impugnare. Se il termine scade in un giorno festivo o non lavorativo, decorre dal primo giorno lavorativo utile.
C’è poi il caso in cui l’istituto non risponda affatto, che è frequente e che molti non sanno come trattare: contro il silenzio-rifiuto i novanta giorni decorrono dal centoventunesimo giorno successivo a quello in cui hai presentato la domanda. Tradotto in pratica: dopo centoventi giorni di silenzio si apre una finestra di novanta, e quella finestra si chiude. Chi continua a sollecitare informalmente la perde.
Un termine diverso vale per i comitati della Gestione Dipendenti Pubblici, i comitati di vigilanza: trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, che per i provvedimenti di pensione decorrono dalla data del primo pagamento. In quel comparto, inoltre, il ricorso contro il silenzio-rifiuto non è ammesso. L’indicazione puntuale per ogni materia sta nella tabella allegata alla circolare INPS 17 maggio 2023, n. 48: se la tua prestazione non è fra quelle ordinarie, è lì che va controllato il termine prima di ogni altra cosa.
Si presenta solo per via telematica, con identità digitale dal servizio dedicato oppure tramite un patronato o un altro intermediario abilitato, e deve contenere i motivi: non basta dire che il rigetto è sbagliato, bisogna dire perché, allegando quello che manca. È il momento per depositare la documentazione che non era stata prodotta o che non è stata valutata: estratti contributivi, buste paga, lettere di cessazione, certificazioni, comunicazioni ricevute.
Due cose utili da sapere sul funzionamento. La prima: ogni volta che viene presentato un ricorso, gli uffici valutano anche se esistono i presupposti per annullare il provvedimento in autotutela, quindi il ricorso può essere risolto prima che il comitato si pronunci. La seconda: il comitato decide con una deliberazione di accoglimento o di reiezione, ma la legge riserva all’istituto il potere di annullare la deliberazione del comitato quando è adottata in violazione della normativa vigente.
Quando il ricorso non è ammesso: l’istanza di riesame
Per alcuni provvedimenti il ricorso ai comitati non è ammesso, e l’istituto ne pubblica l’elenco. In quei casi la strada non è chiusa: resta l’istanza di riesame in autotutela, che si presenta dallo stesso servizio dei ricorsi scegliendo l’apposita funzione.
L’istanza di riesame è disponibile anche quando il ricorso sarebbe ammesso, e serve quando il problema non è un’interpretazione da contestare ma un errore da correggere, per esempio un periodo contributivo non considerato o un documento già inviato e non abbinato alla pratica. Attenzione a una differenza che pesa: l’istanza di riesame non è un’impugnazione e, in mancanza di una indicazione contraria nel provvedimento, non si può dare per certo che sospenda o riapra i termini del ricorso. Se presenti un riesame, continua a calcolare il termine dei novanta giorni come se non lo avessi presentato.
L’azione giudiziaria e i termini
Per le prestazioni temporanee le fonti consultate indicano un termine di decadenza di un anno per l’azione giudiziaria, che decorre dalla decisione del comitato o, in mancanza, dalla scadenza del periodo per decidere.
Sui ratei maturati viene indicata una prescrizione quinquennale.
Due avvertenze, perché qui la prudenza è d’obbligo. La prima: mentre il termine di novanta giorni per il ricorso amministrativo è quello che l’istituto indica come regola generale, i termini di decadenza per l’azione davanti al giudice e le loro decorrenze cambiano a seconda del tipo di prestazione e della vicenda, e la ricostruzione che abbiamo consultato riguarda in particolare le prestazioni di disoccupazione. La seconda: la differenza fra decadenza e prescrizione non è una sottigliezza, perché la decadenza fa perdere il diritto di agire. Per questo il calcolo va fatto sul caso concreto e non su una regola generale letta da qualche parte.
Gli errori che si vedono più spesso
Aspettare la risposta a un sollecito informale invece di proporre ricorso nei termini.
Presentare il ricorso senza allegare nulla, limitandosi a contestare.
Ripresentare la domanda da zero, perdendo la decorrenza originaria.
Non chiedere l’accesso al fascicolo quando il motivo del rigetto non è comprensibile: capire su che base è stata decisa la pratica è il presupposto per contestarla.
E, nelle situazioni in cui il diniego dipende da come è stato qualificato il rapporto di lavoro, affrontare solo il versante previdenziale lasciando intatta la causa del problema.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo parte dalla data del provvedimento e calcola i termini applicabili al tuo tipo di prestazione, perché è lì che queste pratiche si perdono senza che nessuno se ne accorga. Legge il provvedimento accanto alla documentazione presentata e individua il motivo reale del rigetto, distinguendo i casi in cui manca un documento da quelli in cui manca un requisito. Prepara il ricorso amministrativo con i motivi e con gli allegati, che è la differenza fra un ricorso che viene esaminato e uno che viene archiviato. Dove serve, chiede l’accesso al fascicolo. E quando il diniego dipende dalla qualificazione del rapporto di lavoro, imposta la questione anche su quel versante e indirizza alle sedi competenti per l’azione giudiziaria. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
Il provvedimento di rigetto con la data di comunicazione, la domanda presentata con la ricevuta, tutta la documentazione allegata alla domanda, l’estratto conto contributivo, le buste paga e le lettere di assunzione e cessazione del periodo rilevante, le eventuali comunicazioni intermedie dell’istituto e, se già presentato, il ricorso con la data.
Tempi realistici e possibili esiti
I ricorsi fondati su documentazione mancante o non valutata, presentati nei termini e con gli allegati, hanno la prospettiva migliore e tempi di mesi. I rigetti per requisito contributivo si risolvono quando dalla verifica dell’estratto emergono periodi non registrati, quindi quella verifica va fatta sempre. I rigetti per domanda tardiva hanno margini ridotti, salvo le eccezioni sul computo dei termini. Dove il termine di decadenza è scaduto la strada giudiziaria si chiude, e va detto subito. Lo Sportello verifica i termini e prepara il ricorso, senza garantire l’esito.
Per approfondire: decreto del Presidente della Repubblica 639/1970 · scheda INPS sui ricorsi amministrativi · INPS · ricostruzione dei termini di decadenza
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
L’INPS ha respinto la mia domanda: che cosa faccio per prima cosa?
Segna la data della comunicazione e conservala, perché da quella decorrono i termini, poi individua il motivo reale del rigetto leggendo il provvedimento accanto ai documenti che avevi presentato. Non ripresentare la stessa domanda identica: produce un secondo rigetto e consuma tempo utile.
Quanto tempo ho per il ricorso?
La regola generale indicata dall’istituto è novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, e se il termine cade in un giorno festivo decorre dal primo giorno lavorativo utile. Contro il silenzio-rifiuto i novanta giorni partono dal centoventunesimo giorno dopo la domanda. Per i comitati della Gestione Dipendenti Pubblici il termine è di trenta giorni e il ricorso contro il silenzio non è ammesso.
Che differenza fa se manca un documento o un requisito?
Tutta: se manca un documento, spesso si rimedia integrando in sede di ricorso; se manca un requisito, l’integrazione non serve e va valutata un’altra strada. Se invece il problema è una qualificazione giuridica, come il tipo di cessazione del rapporto, la questione si imposta su due piani insieme.
L’INPS non risponde affatto alla domanda: che cosa posso fare?
Il silenzio dell’istituto è impugnabile. Contro il silenzio-rifiuto il termine di novanta giorni per il ricorso decorre dal centoventunesimo giorno successivo a quello in cui hai presentato la domanda: dopo centoventi giorni di attesa si apre una finestra di novanta, e poi si chiude. Sollecitare informalmente senza presentare il ricorso è l’errore che fa perdere la posizione.
Che cosa devo allegare al ricorso?
I motivi e i documenti: estratto contributivo, buste paga, lettera di cessazione, certificazioni, comunicazioni ricevute, tutto quello che non era stato prodotto o non è stato valutato. Un ricorso che contesta senza allegare nulla viene esaminato sulla stessa base del rigetto, con lo stesso esito.
Per la mia prestazione il ricorso non è ammesso: ho perso tutto?
No. Per i provvedimenti non ricorribili ai comitati resta l’istanza di riesame in autotutela, che si presenta dallo stesso servizio dei ricorsi con l’apposita funzione, e l’istituto pubblica l’elenco delle prestazioni escluse. Il riesame però non è un’impugnazione: non dare per scontato che sospenda i termini, e continua a calcolarli come se non lo avessi presentato.
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