Un fornitore che non hai scelto ti manda la prima bolletta. La sequenza esatta per contestare un contratto luce o gas attivato dopo una telefonata.
Squilla il telefono, qualcuno parla di sconti e di “aggiornamento delle condizioni”, chiede di confermare i dati “per verifica”. Settimane dopo arriva una bolletta da un fornitore mai sentito. È una delle situazioni più frequenti allo sportello, e la tempestività fa la differenza: più si aspetta, più la ricostruzione diventa difficile.
Se ricevete la bolletta di un fornitore mai scelto, contestate subito per iscritto il contratto, entro 40 giorni dalla prima bolletta, chiedendo la prova del consenso. Dal 19 giugno 2026 i contratti luce e gas dei consumatori nati da telefonate non autorizzate sono nulli, e per una fornitura non richiesta la legge dice che nulla è dovuto al fornitore.
Cercate nella bolletta nuova due dati: la data di attivazione della fornitura e il codice POD o PDR. Poi chiamate il fornitore nuovo, non per discutere, ma per farvi dire come risulta concluso il contratto: telefonata registrata, firma, adesione online. Chiedete che vi inviino copia del contratto e, se c’è, della registrazione vocale. Ne avete diritto.
Nel frattempo non disdite nulla e non firmate nulla con nessuno. Il cambio di fornitore va contestato, non “rifatto” con un’altra telefonata.
Il reclamo va inviato al fornitore nuovo con un mezzo che lasci traccia: PEC, raccomandata, oppure il canale di reclamo indicato in bolletta. Nel testo si dichiara di non aver mai voluto concludere quel contratto, si chiede l’annullamento e lo storno di ogni importo, e si chiede il ripristino della fornitura con il fornitore precedente. Attenzione ai tempi: per accedere alla procedura di ripristino prevista dall’Autorità, il reclamo va inviato entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta del nuovo fornitore, o da quando avete saputo dell’attivazione, se prima.
Il punto giuridico, detto semplicemente, è questo. Dal 19 giugno 2026 la legge vieta ai venditori di luce e gas di proporre contratti per telefono o con messaggi ai consumatori, salvo due casi: se siete stati voi a chiedere di essere ricontattati, oppure se siete già loro clienti e avete dato un consenso specifico a ricevere proposte. Un contratto nato da una telefonata fuori da questi casi è nullo, e tocca al fornitore dimostrare di avere avuto il consenso, non a voi dimostrare il contrario. La norma tutela i consumatori, cioè le forniture a uso domestico, e non si applica alle imprese. È la norma su cui l’associazione ha costruito la campagna Contratto Nullo. Per i contratti conclusi prima di quella data la nullità non si applica, ma restano le altre tutele: un contratto concluso a distanza vincola solo se l’offerta è stata accettata per iscritto, e la regolazione dell’Autorità prevede una procedura per tornare al fornitore di prima senza costi, a cui il venditore deve avere aderito.
Anche il fornitore precedente va informato per iscritto: gli si comunica che il cambio non è stato voluto e che è in corso la contestazione. Serve a evitare che chiuda definitivamente la posizione e a preparare il ripristino.
La legge è chiara: in caso di fornitura non richiesta il consumatore non deve alcun corrispettivo, e nulla è dovuto al fornitore che ha attivato il contratto senza il vostro consenso. Attenzione: questa tutela vale per i consumatori, cioè per le forniture a uso domestico, e non si applica alle imprese. Il silenzio o il mancato rifiuto non valgono come accettazione. Accanto a questa tutela c’è la procedura di ripristino dell’Autorità, che è volontaria: se la scegliete, il fornitore contestato storna le bollette, per quel periodo può chiedervi al massimo quanto previsto dalle condizioni economiche fissate dall’Autorità, e vi riporta al fornitore di prima. Quale strada convenga va valutato caso per caso, prima di aderire. In ogni caso non pagate senza aver prima contestato per iscritto.
Tre abitudini bastano. Non confermare mai dati al telefono a chi chiama per primo: nome, indirizzo, codice POD, numero di bolletta sono esattamente ciò che serve per attivare un contratto, e un operatore serio non li chiede a freddo. Chiedere sempre la proposta per iscritto, e decidere con calma, con il contratto sotto gli occhi. Iscrivere il numero al Registro delle opposizioni: per luce e gas il divieto vale ormai per legge, ma l’iscrizione protegge anche dalle chiamate commerciali degli altri settori.
Se in casa c’è una persona anziana, vale la pena parlarne insieme: la maggior parte dei contratti non richiesti che vediamo allo sportello sono stati “confermati” da chi non ha capito di star confermando qualcosa.
Trenta giorni per la risposta, quaranta dall’invio del reclamo per attivare la conciliazione. In questo tipo di casi la conciliazione funziona, perché il fornitore che non ha una registrazione valida ha poco da difendere. Lo sportello +Tutela imposta il reclamo già pensando a quella fase: cosa contestare, cosa allegare, cosa chiedere.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina bollette, contratto e comunicazioni e verifica se c’è materia per una contestazione. Se sì, prepara il reclamo scritto al fornitore con il codice POD o PDR, i fatti, la contestazione e le richieste, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva entro trenta giorni o non risolve, presenta la domanda di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e vi assiste con delega fino all’accordo. Nei casi che lo richiedono, segnala la condotta del fornitore all’Autorità di regolazione o all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che vi vengono spiegate al primo contatto.
Le ultime bollette, anche in formato digitale, e quella contestata; il contratto o la scheda dell’offerta, se disponibili; una fotografia del contatore con la lettura del giorno; le comunicazioni ricevute dal fornitore, comprese eventuali lettere di sollecito o di distacco; i reclami già inviati con le risposte; per i contratti non richiesti, la prima bolletta del nuovo fornitore.
Il fornitore deve rispondere al reclamo entro trenta giorni. La conciliazione, se necessaria, dura in media circa 65 giorni, secondo i dati dell’Autorità. Gli esiti più frequenti sono la rettifica della bolletta, lo storno delle somme non dovute, il ripristino della fornitura precedente e il riconoscimento degli indennizzi previsti dalla regolazione. Non tutti i casi hanno basi: lo Sportello ve lo dice dopo aver letto i documenti, senza promettere risultati.
Per approfondire: Sportello per il consumatore Energia e Ambiente · Codice del consumo
Se hai un problema con la bolletta, con un contratto o con il fornitore di luce e gas, compila il modulo di segnalazione dello Sportello +Tutela: un operatore che si occupa di energia ti ricontatta per capire il caso e indicarti il percorso corretto. Puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o chiamare lo 0694805440.
Non basta. Un contratto concluso a distanza vincola solo se l’offerta è stata accettata per iscritto, e un “sì” a una domanda generica non lo è. Dal 19 giugno 2026, poi, se siete un consumatore e la telefonata non rientrava nei casi consentiti, il contratto è nullo comunque. Chiedete la registrazione e la prova del consenso: spesso quel “sì” riguardava solo i dati anagrafici.
Per accedere alla procedura di ripristino prevista dall’Autorità, il reclamo va inviato entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta del nuovo fornitore, o da quando avete saputo dell’attivazione. La nullità di un contratto nato da telemarketing vietato si può far valere anche dopo, ma prima si contesta, più è facile ricostruire i fatti e tornare al fornitore precedente.
Se il reclamo è accolto e il venditore ha aderito alla procedura di ripristino, potete tornare al contratto che avevate con il fornitore precedente, senza costi. La vostra adesione va comunicata entro 20 giorni dalla risposta al reclamo, e in quel caso il fornitore contestato storna le bollette del periodo e può chiedervi al massimo quanto previsto dalle condizioni fissate dall’Autorità. Se invece fate valere la fornitura non richiesta, al fornitore non è dovuto nulla.
Per le forniture domestiche di luce e gas, dal 19 giugno 2026, il divieto di proporre contratti per telefono vale anche se il numero non è iscritto al Registro delle opposizioni: la regola è il divieto, salvo i casi consentiti. L’iscrizione resta utile per tutti gli altri settori e si verifica sul sito ufficiale del Registro. Annotate sempre numero e orario delle chiamate ricevute.
È una pratica scorretta e, se il contratto è stato attivato con l’inganno, va segnalata anche all’Autorità antitrust. Dal 2026 le chiamate che violano i nuovi divieti si possono segnalare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante per la privacy, indicando il numero da cui provengono. Ne parliamo anche nell’area dedicata a truffe e telemarketing.