L'Editoriale

Illegittimo il teleselling di Sky: AGCOM mette in discussione la filiera dei call center

L'Autorità diffida Sky per telemarketing ingannevole: la difesa dell'azienda non regge

La recente delibera n. 164/25/CONS pubblicata in pieno agosto quando tutti erano sotto l’ombrellone, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (), finalmente ha fatto luce sulle pratiche ingannevoli nel mondo del telemarketing, ponendo l’attenzione sul caso di S.p.A.. L’indagine, scaturita da una segnalazione di Italia S.p.A. e di un utente, ha portato a galla una serie di irregolarità che mettono in discussione l’efficacia dei controlli interni di Sky sui propri partner commerciali.

La vicenda: numeri non registrati e informazioni false

L’intera vicenda prende il via da un utente, cliente Iliad, che ha ricevuto due chiamate, il 27 e il 29 gennaio 2025, da un call center che si spacciava per “consulente Iliad”. Durante le conversazioni, l’operatore ha diffuso informazioni false riguardo il contratto dell’utente, comunicando la necessità di sostituire il modem e avvisando di imminenti disservizi e di un aumento dei costi con l’introduzione di vincoli contrattuali.Lo stesso operatore ha, infine, suggerito un recesso gratuito dal contratto Iliad per sottoscriverne uno nuovo con un “Servizio ministeriale per la tutela dei consumatori”. Il consulente, a sua volta, ha indotto l’utente a fornire dati personali, come codice fiscale e IBAN, per attivare un’offerta fibra di Sky Italia S.p.a. Successivamente, l’utente è stato contattato da un addetto che si è qualificato come “Area amministrativa SKY” per confermare l’attivazione del servizio.L’indagine ha rivelato che i numeri utilizzati per le prime chiamate non erano richiamabili e non erano registrati al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) dell’Autorità, un chiaro segnale di irregolarità.

Le contestazioni dell’AGCOM a Sky

L’AGCOM ha contestato a Sky la scarsa efficacia dei suoi sistemi di verifica e monitoraggio sui partner commerciali, in particolare per quanto riguarda i “siti comparatori”. La delibera sottolinea che, sebbene Sky si sia difesa affermando che l’attività del suo partner è esclusa dal Codice di condotta perché basata sul sistema “Call me back” (l’utente chiede di essere ricontattato), l’Autorità ha respinto questa tesi. Per l’AGCOM, infatti, l’attività del partner rientra nel “Teleselling” poiché consiste in un contatto telefonico con operatore a scopo di vendita diretta, indipendentemente dal fatto che avvenga a seguito di una richiesta preliminare.

Il problema principale riscontrato è la carenza nelle procedure di controllo di Sky L’Autorità ha notato che i controlli “ex post” di Sky non sono stati in grado di rilevare che l’utente è stato indotto a dare il consenso a essere ricontattato in modo illecito, ovvero tramite numeri non registrati e con informazioni false. Questa carenza ha permesso che la fase iniziale, quella di procacciamento del cliente, avvenisse con modalità non conformi al Codice di condotta, utilizzando numeri non richiamabili e diffondendo notizie mendaci per spingere l’utente a un contatto successivo apparentemente legittimo.

L’AGCOM ha quindi diffidato Sky a rispettare gli obblighi previsti dai paragrafi 5.1 e 5.2 del Codice di condotta, che impongono agli operatori di verificare che i partner commerciali utilizzino solo numerazioni registrate al ROC e che non si avvalgano di sub-contractor non autorizzati. Sky è ora obbligata a implementare attività correttive entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento e a comunicare le iniziative assunte entro 30 giorni.

Conclusioni

Il caso sollevato dall’AGCOM dimostra come, anche in presenza di apparenti richieste di ricontatto da parte degli utenti, vi possa essere a monte una catena di pratiche ingannevoli, che utilizzano numeri irregolari e false informazioni per carpire il consenso. L’Autorità ha ribadito che il rispetto del Codice di condotta è un obbligo per gli operatori come Sky, che devono garantire l’efficacia dei propri sistemi di controllo, a prescindere dal tipo di contratto stipulato con i partner commerciali.

La speranza è che questa diffida serva da monito per l’intero settore, spingendo a una maggiore trasparenza e a un più rigoroso rispetto dei diritti dei consumatori. La questione centrale, infatti, non riguarda solo pratiche tecniche come lo spoofing, ma solleva il problema ben più grave del traffico illecito di dati personali dei cittadini. Questa piaga continua a colpire indistintamente imprese e privati, rendendo urgente un intervento normativo e di vigilanza che vada alla radice del problema.

Altro che il BARBATRUCCO del filtro anti-spoofing.

Luigi Gabriele

Presidente di Consumerismo no Profit, e responsabile editoriale di Consumerismo.it. Segno zodiacale Cancro. Laurea in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma (indirizzo politico-amministrativo, per chi ancora crede nelle etichette), giornalista e comunicatore pubblico regolarmente censito nelle rispettive anagrafi di categoria. Ha trascorso gli anni della formazione tra aule accademiche e palazzi del potere, specializzandosi in affari regolatori e relazioni istituzionali, prima di capire che il vero potere risiede nel portafoglio (spesso vuoto) del cittadino. Dal 2008 ha scelto la trincea del sociale come attivista, trasformandosi nell'incubo dei "cartelli" e nella voce fuori dal coro per la tutela dei consumatori. In questo ambito è diventato il volto e la parola delle principali organizzazioni del settore, prestando la propria expertise a molti gruppi di lavoro del Ministero dello Sviluppo Economico e alle Commissioni Parlamentari, dove tenta quotidianamente di tradurre i testi legislativi in una lingua comprensibile ai comuni mortali. Conoscitore anche dei gossip, delle autorità di vigilanza e regolazione italiane, dove ne analizza regolazione, posizioni e sopratutto comportamento. Vive un'ossessione cromatica per l'arancione e il blu scuro, colori eletti a divisa d'ordinanza tra cravatte, braccialetti e stemmi, nonché pantone ufficiale di Consumerismo No Profit, la lobby indipendente dei consumatori italiani di cui è Presidente. L'arancione è anche il tratto distintivo della sua Fiat 500 del 1971 serie L, acquistata per 4.000 euro con i risparmi accumulati in sei anni di mobilità elettrica estrema. Muovendosi tra i palazzi del potere di Roma su una mini bici elettrica, ha infatti evitato 10.000 euro di esborsi tra carburante, bolli e multe: un'operazione che, tra risparmio e rivalutazione dell'auto, ha generato un valore di 14.000 euro. La prova vivente che cambiare un’abitudine è il miglior investimento finanziario possibile. Consulente stabile per i principali media nazionali in materia di economia e consumi, ha la pessima abitudine di dire la verità sui prezzi anche quando non è conveniente per lo share. Quando non è impegnato a difendere i diritti altrui o a pedalare tra i ministeri, si rifugia in montagna per praticare trekking, cercando in quota quell'allineamento tra visione e azione che il livello del mare spesso offusca. Docente di comunicazione pubblica e istituzionale presso il Master di secondo livello in Mangement & Governance della PA dell'Università Niccolò Cusano, insegna ai futuri dirigenti che il senso viene sempre prima della velocità e che la coerenza è l'unica moneta che non svaluta mai. presidenza@consumerismo.it www.luigigabriele.it

Leggi anche:

Pulsante per tornare all'inizio
RICHIEDI ASSISTENZA