La Rubrica del Presidente

Illegittimo il teleselling di Sky: AGCOM mette in discussione la filiera dei call center

L'Autorità diffida Sky per telemarketing ingannevole: la difesa dell'azienda non regge

La recente delibera n. 164/25/CONS pubblicata in pieno agosto quando tutti erano sotto l’ombrellone, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (), finalmente ha fatto luce sulle pratiche ingannevoli nel mondo del telemarketing, ponendo l’attenzione sul caso di . L’indagine, scaturita da una segnalazione di . e di un utente, ha portato a galla una serie di irregolarità che mettono in discussione l’efficacia dei controlli interni di Sky sui propri partner commerciali.

La vicenda: numeri non registrati e informazioni false

L’intera vicenda prende il via da un utente, cliente , che ha ricevuto due chiamate, il 27 e il 29 gennaio 2025, da un che si spacciava per “consulente Iliad”. Durante le conversazioni, l’operatore ha diffuso informazioni false riguardo il contratto dell’utente, comunicando la necessità di sostituire il modem e avvisando di imminenti disservizi e di un aumento dei costi con l’introduzione di vincoli contrattuali.Lo stesso operatore ha, infine, suggerito un recesso gratuito dal contratto Iliad per sottoscriverne uno nuovo con un “Servizio ministeriale per la tutela dei “. Il consulente, a sua volta, ha indotto l’utente a fornire dati personali, come codice fiscale e IBAN, per attivare un’offerta fibra di S.p.a. Successivamente, l’utente è stato contattato da un addetto che si è qualificato come “Area amministrativa SKY” per confermare l’attivazione del servizio.L’indagine ha rivelato che i numeri utilizzati per le prime chiamate non erano richiamabili e non erano registrati al Registro degli Operatori di Comunicazione () dell’Autorità, un chiaro segnale di irregolarità.

Le contestazioni dell’AGCOM a Sky

L’AGCOM ha contestato a Sky la scarsa efficacia dei suoi sistemi di verifica e monitoraggio sui partner commerciali, in particolare per quanto riguarda i “siti comparatori”. La delibera sottolinea che, sebbene Sky si sia difesa affermando che l’attività del suo partner è esclusa dal Codice di condotta perché basata sul sistema “Call me back” (l’utente chiede di essere ricontattato), l’Autorità ha respinto questa tesi. Per l’AGCOM, infatti, l’attività del partner rientra nel “Teleselling” poiché consiste in un contatto telefonico con operatore a scopo di vendita diretta, indipendentemente dal fatto che avvenga a seguito di una richiesta preliminare.

Il problema principale riscontrato è la carenza nelle procedure di controllo di Sky L’Autorità ha notato che i controlli “ex post” di Sky non sono stati in grado di rilevare che l’utente è stato indotto a dare il consenso a essere ricontattato in modo illecito, ovvero tramite numeri non registrati e con informazioni false. Questa carenza ha permesso che la fase iniziale, quella di procacciamento del cliente, avvenisse con modalità non conformi al Codice di condotta, utilizzando numeri non richiamabili e diffondendo notizie mendaci per spingere l’utente a un contatto successivo apparentemente legittimo.

L’AGCOM ha quindi diffidato Sky a rispettare gli obblighi previsti dai paragrafi 5.1 e 5.2 del Codice di condotta, che impongono agli operatori di verificare che i partner commerciali utilizzino solo numerazioni registrate al ROC e che non si avvalgano di sub-contractor non autorizzati. Sky è ora obbligata a implementare attività correttive entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento e a comunicare le iniziative assunte entro 30 giorni.

Conclusioni

Il caso sollevato dall’AGCOM dimostra come, anche in presenza di apparenti richieste di ricontatto da parte degli utenti, vi possa essere a monte una catena di pratiche ingannevoli, che utilizzano numeri irregolari e false informazioni per carpire il consenso. L’Autorità ha ribadito che il rispetto del Codice di condotta è un obbligo per gli operatori come Sky, che devono garantire l’efficacia dei propri sistemi di controllo, a prescindere dal tipo di contratto stipulato con i partner commerciali.

La speranza è che questa diffida serva da monito per l’intero settore, spingendo a una maggiore e a un più rigoroso rispetto dei diritti dei consumatori. La questione centrale, infatti, non riguarda solo pratiche tecniche come lo spoofing, ma solleva il problema ben più grave del traffico illecito di dati personali dei cittadini. Questa piaga continua a colpire indistintamente imprese e privati, rendendo urgente un intervento normativo e di vigilanza che vada alla radice del problema.

Altro che il BARBATRUCCO del filtro

Luigi Gabriele

Luigi Gabriele è un giornalista (iscritto al'ODG del Lazio) e comunicatore pubblico (iscritto all'associazione di categoria), con una solida expertise in relazioni istituzionali e comunicazione pubblica. La sua formazione accademica include una laurea in Scienze Politiche Universià Sapienza di Roma con indirizzo politico amministrativo e una specializzazione in affari regolatori, relazioni istituzionali e comunicazione pubblica. Dopo aver maturato diverse esperienze professionali in aziende e università, dal 2008 è attivamente impegnato nel sociale come attivista per la tutela dei consumatori. In questo ambito, ha ricoperto il ruolo di esperto e comunicatore pubblico per le principali organizzazioni del settore. Luigi Gabriele è un consulente stabile per i principali media italiani in materia di economia & consumi. La sua competenza è riconosciuta anche a livello istituzionale, essendo componente dei gruppi di lavoro sulla tutela del consumatore del Ministero dello Sviluppo Economico e avendo fornito consulenza specialistica a numerose commissioni parlamentari su testi legislativi riguardanti la protezione dei consumatori. Attualmente, è presidente di Consumerismo no profit, la lobby indipendente dei consumatori italiani. E' docente in comunicazione pubblica presso il Master di secondo livello in "Management e governance della pubblica amministrazione" dell'Università Niccolò Cusano. La sua carriera testimonia un impegno costante per l'informazione, la difesa dei diritti e la promozione della conoscenza. presidenza@consumerismo.it www.luigigabriele.it
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