Lavoro, previdenza e scuola

Infortunio sul lavoro e malattia professionale: termini e indennità

Certificato, due giorni per la denuncia e indennità dal quarto giorno: percentuali, soglie del danno permanente e come si contesta un diniego.

Una caduta dal pianale del furgone, un taglio in cucina, una schiena che cede sollevando un carico. Nei primi minuti conta la cura, ma nelle ore successive contano due documenti: il certificato medico con la prognosi e la comunicazione al datore di lavoro. Chi li salta si trova dopo settimane a discutere se l’infortunio sia avvenuto davvero sul lavoro, con la prognosi archiviata come malattia comune e l’indennità mai liquidata.

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è disciplinata dal testo unico 1124/1965 ed è gestita dall’INAIL. Il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro e farsi rilasciare un certificato con diagnosi e prognosi in giorni; il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato, ed entro ventiquattro ore nei casi mortali o con pericolo di vita. L’indennità per inabilità temporanea assoluta è pagata dall’INAIL dal quarto giorno.

Che cosa fare nelle prime ore

Fatti curare e chiedi al medico o al pronto soccorso un certificato che indichi la diagnosi, la prognosi in giorni e la dinamica riferita come evento di lavoro. È quest’ultimo elemento che evita la riqualificazione successiva.

Informa immediatamente il datore di lavoro, comunicando il numero del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi. L’avviso verbale basta, ma mandare anche un messaggio o una email serve a te, perché lascia la data.

Annota com’è andata mentre il ricordo è fresco: luogo, ora, mansione, attrezzatura coinvolta, presenza di altre persone. I nomi dei colleghi presenti sono la prova che più spesso manca quando serve.

E conserva tutto: referti, prescrizioni, visite di controllo, scontrini delle spese sanitarie.

I termini della denuncia

Il datore di lavoro trasmette la denuncia all’INAIL entro due giorni dalla ricezione dei dati del certificato, attraverso il portale dell’istituto.

Nei casi mortali o con pericolo di morte il termine è di ventiquattro ore, e va informata anche l’autorità di pubblica sicurezza.

Per le prognosi di uno o due giorni la denuncia all’INAIL non è dovuta, ma l’evento va comunque registrato secondo gli obblighi aziendali. Attenzione a questo passaggio: se la prognosi viene poi prorogata oltre i tre giorni, l’obbligo di denuncia scatta.

Se il datore non denuncia, non resti senza strada: la segnalazione può arrivare dal lavoratore, e in quel caso diventa decisiva la documentazione sanitaria che collega l’evento al lavoro.

Che cosa paga l’INAIL

L’inabilità temporanea assoluta, cioè il periodo in cui non si può lavorare. Qui il meccanismo è preciso e vale conoscerlo, perché molte buste paga vengono accettate senza controllo. Il giorno in cui è avvenuto l’infortunio è a carico del datore di lavoro, che deve l’intera retribuzione; per i giorni successivi, finché dura la carenza dell’assicurazione, il datore deve il sessanta per cento della retribuzione, salvo le condizioni migliori previste dal contratto collettivo o individuale. L’INAIL subentra a decorrere dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio: il sessanta per cento della retribuzione giornaliera e, se l’inabilità si prolunga oltre i novanta giorni anche non continuativi, il settantacinque per cento a partire dal novantunesimo. Quindi i giorni a carico del datore dopo quello dell’infortunio sono tre, ed è su quelli che si concentrano gli errori.

Tre dettagli della stessa norma che servono quando il datore prova a non pagare. L’obbligo del datore sussiste anche se la guarigione avviene dentro il periodo di carenza, quindi un infortunio da due giorni non è a carico tuo. L’obbligo vale anche per le giornate festive, e vale per la malattia professionale nell’industria e per infortunio e malattia professionale in agricoltura. E la somma si commisura sul salario medio giornaliero percepito negli ultimi quindici giorni precedenti l’evento, non sul minimo contrattuale: se in quelle due settimane hai fatto straordinari o indennità, entrano nel calcolo. L’indennità INAIL, infine, viene pagata in via posticipata a periodi non superiori a sette giorni.

Il danno biologico permanente, valutato secondo le tabelle ministeriali. Sotto il sei per cento non è previsto indennizzo, ed è la cosiddetta franchigia. Dal sei al quindici per cento l’indennizzo è in capitale, in un’unica soluzione. Dal sedici per cento spetta una rendita, che comprende anche la componente relativa alle conseguenze sulla capacità di lavoro.

Queste prestazioni riguardano il danno coperto dall’assicurazione. Il danno differenziale, cioè la parte non coperta, e il danno morale si chiedono al datore di lavoro quando l’infortunio dipende da una sua responsabilità: è un percorso distinto, che si imposta sui documenti della sicurezza aziendale.

La malattia professionale

Non nasce da un evento improvviso ma dall’esposizione prolungata a un rischio: sostanze chimiche, rumore, vibrazioni, movimenti ripetuti, posture.

La differenza pratica è che la data di insorgenza non è evidente, e questo rende più difficile sia la denuncia sia il del nesso con il lavoro svolto. Per le malattie comprese nelle tabelle il nesso si presume quando l’esposizione è documentata, mentre per quelle non tabellate la prova è a carico del lavoratore.

Anche i termini sono diversi da quelli dell’infortunio, e questo è il punto in cui si perde più spesso del denaro. Il lavoratore deve trasmettere la segnalazione, con il certificato medico, entro quindici giorni dalla manifestazione della malattia; il datore di lavoro ha poi cinque giorni dalla ricezione per denunciarla all’INAIL. La conseguenza del ritardo non è la perdita del diritto, ma qualcosa che somiglia molto: il mancato rispetto del termine di quindici giorni fa decadere il diritto all’indennizzo per il periodo precedente alla denuncia. Chi aspetta mesi prima di segnalare non perde la malattia professionale, perde i mesi.

Resta vero che il momento della manifestazione è l’elemento discusso in queste pratiche, perché una malattia professionale non ha una data come una caduta. Proprio per questo conviene fissarla con un documento, il primo certificato che collega i sintomi all’attività svolta, e partire da lì.

Quello che vale sempre: ricostruisci la storia lavorativa con le mansioni, i periodi e le aziende, perché il riconoscimento si decide sull’esposizione documentata, non sulla diagnosi da sola.

Se l’INAIL dice no

Contro i provvedimenti dell’istituto la prima strada è l’opposizione amministrativa alla sede territoriale, entro sessanta giorni dalla notifica.

Contro l’esito dell’opposizione si può ricorrere alla direzione regionale, entro novanta giorni dalla risposta.

In sede giudiziaria l’azione per ottenere le prestazioni si prescrive in tre anni, che decorrono dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. La stessa norma dice una cosa che pochi sanno e che può salvare una pratica: quella è interrotta quando gli aventi diritto hanno iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l’azione giudiziaria. Tradotto: l’opposizione che presenti all’istituto non è tempo perso che consuma i tre anni, è un atto che li interrompe. Il che non autorizza a prendersela comoda, perché sulla decorrenza nei casi di aggravamento o di diagnosi tardiva le questioni restano aperte e vanno valutate sul caso.

I dinieghi più frequenti riguardano due cose: il nesso fra l’evento e il lavoro, e la valutazione del grado di danno permanente. Nel primo caso serve documentazione sull’accaduto, nel secondo una valutazione medico legale di parte.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo parte dai termini, perché sono il punto in cui queste pratiche si perdono: verifica se la denuncia è stata fatta, quando, e che cosa risulta all’istituto. Ricostruisce la dinamica con i documenti e con i nomi dei presenti, che è l’elemento più spesso mancante. Controlla i conteggi dell’indennità temporanea, perché il passaggio dal sessanta al settantacinque per cento e la base di calcolo generano errori frequenti. Sul danno permanente verifica la congruità del grado riconosciuto, dato che la differenza fra quindici e sedici per cento cambia la natura della prestazione. Prepara l’opposizione amministrativa nei termini. E dove emerge una responsabilità del datore indirizza alle sedi competenti per il danno differenziale. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Il certificato medico iniziale con diagnosi e prognosi, i referti del pronto soccorso e le visite successive, la comunicazione inviata al datore di lavoro con la data, la copia della denuncia all’INAIL se disponibile, le buste paga dei mesi precedenti l’evento, i provvedimenti dell’istituto, i nomi dei colleghi presenti e, per le malattie professionali, la ricostruzione completa delle mansioni e dei periodi.

Tempi realistici e possibili esiti

Gli infortuni denunciati nei termini e documentati dal pronto soccorso vengono di regola definiti in alcune settimane per la parte temporanea. Le contestazioni sul grado di danno permanente richiedono una valutazione medico legale e hanno tempi di mesi, con esito legato alla qualità della documentazione clinica. Le malattie professionali non tabellate sono i casi più difficili, perché la prova del nesso è a carico del lavoratore. Le azioni per il danno differenziale verso il datore hanno tempi lunghi. Lo Sportello verifica termini e conteggi e prepara l’opposizione, senza garantire l’esito.

Per approfondire: testo unico 1124/1965 (articolo 68, articolo 73, articolo 112) · INAIL · documentazione del Ministero del Lavoro sulla tutela assicurativa · scheda sul pagamento dell’infortunio

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Che cosa devo fare subito dopo un infortunio?

Farti curare e chiedere un certificato con diagnosi, prognosi in giorni e la dinamica riferita come evento di lavoro, poi informare immediatamente il datore comunicando numero e data del certificato e i giorni di prognosi. L’avviso verbale basta, ma un messaggio o una email lasciano la data e conviene a te.

Entro quando il datore deve denunciare l’infortunio?

Entro due giorni dalla ricezione dei dati del certificato, attraverso il portale dell’INAIL, ed entro ventiquattro ore nei casi mortali o con pericolo di vita. Per prognosi di uno o due giorni la denuncia non è dovuta, ma se la prognosi viene prorogata oltre i tre giorni l’obbligo scatta.

Chi mi paga i primi giorni di assenza?

Il giorno dell’infortunio lo paga il datore di lavoro, per intero; i tre giorni successivi di carenza li paga sempre il datore, al sessanta per cento della retribuzione, salvo condizioni migliori del contratto collettivo. Dal quarto giorno successivo all’infortunio paga l’INAIL: sessanta per cento della retribuzione giornaliera e settantacinque per cento dal novantunesimo giorno se l’inabilità si prolunga. L’obbligo del datore vale anche se guarisci dentro il periodo di carenza.

Mi resta un’invalidità: che cosa mi spetta?

Dipende dal grado valutato secondo le tabelle ministeriali: sotto il sei per cento non c’è indennizzo, dal sei al quindici per cento spetta un indennizzo in capitale e dal sedici per cento una rendita. La differenza fra quindici e sedici per cento cambia la natura della prestazione, quindi il grado riconosciuto va verificato.

Il datore non ha fatto la denuncia.

Non resti senza strada: la segnalazione può partire da te, e in quel caso diventa decisiva la documentazione sanitaria che collega l’evento al lavoro. Recupera il certificato iniziale, i referti e la prova di avere informato l’azienda, perché è su questi documenti che si ricostruisce il nesso.

Mi hanno respinto la domanda: che cosa posso fare?

Puoi proporre opposizione amministrativa alla sede territoriale entro sessanta giorni dalla notifica e, contro l’esito, ricorrere alla direzione regionale entro novanta giorni dalla risposta. In sede giudiziaria l’azione si prescrive in tre anni dal giorno dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale, ma le pratiche amministrative avviate o proseguite interrompono quella prescrizione.

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