Osservatorio C.E.R.

La creazione di una comunità energetica consente di ottenere notevoli risparmi

A cura dell'Avv. Ludovica Terenzi - Legal Counsel di GreenSquare Italia

Gli obiettivi dell’Ue al 2030, seppur chiari su carta, hanno bisogno di essere realizzati seguendo degli iter specifici. Proprio per questo motivo prima il decreto legge 162/2019 e poi il 199/2021 hanno introdotto in Italia la normativa europea in materia di Comunità Energetiche (c.d. Direttiva Red II).

Tale novità consente di aggregarsi diventando autoconsumatori di energia prodotta da impianti rinnovabili in maniera “collettiva”.

Questo può avvenire sia costituendo un ente specifico ad hoc, sia, in alternativa, usufruendo di un impianto comune posizionato al di sopra di un medesimo edificio (ad esempio nel caso di condominio che utilizzi un unico impianto collettivo di proprietà comune).

In primis sarà necessaria la raccolta dei consensi dei partecipanti: tutti dovranno dimostrare la propria volontà di adesione alla c.d. Comunità Energetica o accordo di autoconsumo.

Nel caso in cui si dovesse costituire un ente giuridico, la forma alla quale più spesso gli operatori fanno riferimento è quella dell’associazione non riconosciuta; tuttavia, devono ben essere analizzati tutti gli aspetti legali prima di procedere con la scelta del modello giuridico più idoneo.

La creazione di una comunità energetica consente di ottenere notevoli risparmi di natura economica poiché il legislatore europeo ha consentito l’incentivazione (per una durata di 20 anni) nei riguardi di coloro che decidono di aggregarsi per costituire delle comunità energetiche. Inoltre, tali configurazioni consentono di combattere la c.d. povertà energetica e di ridurre gli impatti ambientali relativi ai consumi.

Nonostante l’inesistenza di una normativa ad oggi univoca numerosi aspetti consentono, comunque, di iniziare già ad attivare tali iniziative essendo possibile già usufruire degli incentivi economici.

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