È la parola che spaventa di più chi si avvicina a una procedura, perché suona come un giudizio morale su chi non ce l’ha fatta. Non lo è. La meritevolezza è la verifica di come i debiti si sono formati e di come ti sei comportato, e serve a distinguere chi è finito in difficoltà da chi ha usato il credito sapendo di non poterlo restituire. Sapere che cosa viene guardato, e che cosa no, permette di presentare la propria situazione per quello che è.
Per il consumatore la domanda è inammissibile se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o se ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte. Perdita del lavoro, malattia, separazione e crisi di un’attività non ostacolano l’accesso. E pesa anche la condotta del creditore che ha concesso credito senza valutare il merito creditizio.
Che cosa viene guardato
La relazione dell’Organismo di composizione della crisi ricostruisce le cause dell’indebitamento: quando i debiti sono stati contratti, per quale ragione, con quale reddito al momento della richiesta, quale evento ha rotto l’equilibrio. Indica anche gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, che vanno depositati con la domanda, e valuta l’attendibilità della documentazione.
Il giudice decide su quel quadro. Non è una valutazione sulla povertà né sullo stile di vita in astratto: è una ricostruzione di fatti, in cui contano le date, i numeri e le circostanze.
Che cosa non ostacola l’accesso
Le cause tipiche del sovraindebitamento delle famiglie non sono ostacoli: la perdita del lavoro o la riduzione dell’orario, una malattia tua o di un familiare, una separazione con i suoi costi, la crisi di un’attività familiare, le spese sanitarie, la morte di chi portava il reddito principale.
Nemmeno avere molti debiti è di per sé un problema, se al momento in cui li hai contratti erano sostenibili con il reddito di allora. Il sovraindebitamento è quasi sempre l’effetto di un evento che rompe un equilibrio che prima esisteva, e la relazione dell’organismo serve esattamente a mostrarlo.
Che cosa può pesare in negativo
Il ricorso al credito sproporzionato rispetto alla capacità di rimborso già al momento della richiesta, soprattutto se ripetuto: chiedere finanziamenti per pagare le rate di altri finanziamenti è il comportamento che viene guardato con più attenzione. Le dichiarazioni non veritiere nelle richieste di credito. Gli atti di disposizione del patrimonio compiuti quando i debiti erano già presenti, come vendite o donazioni a familiari. La documentazione incompleta o reticente.
E c’è un effetto immediato che riguarda chi è sotto esecuzione: le misure protettive concesse dal giudice sono revocabili in caso di atti in frode, su istanza dei creditori o anche d’ufficio. Un atto occultato non mette a rischio soltanto l’esito finale: può fare cadere la sospensione dei pignoramenti nel mezzo della procedura.
La condotta del creditore
La valutazione non è tutta a tuo carico. Il Codice della crisi prevede che il creditore che ha colpevolmente concorso a determinare o ad aggravare l’indebitamento, o che ha violato i principi sulla valutazione del merito creditizio, non possa opporsi all’omologazione contestando la convenienza della proposta. Nell’esdebitazione del debitore incapiente, l’organismo indica espressamente nella relazione se il finanziatore aveva valutato il merito creditizio.
È un elemento che va documentato, e si documenta con due cose: le richieste di finanziamento presentate e i redditi che avevi dichiarato all’epoca. Se da quei documenti risulta che chi erogava aveva tutti gli elementi per capire che la rata non era sostenibile, quel creditore perde l’argomento più comodo contro il tuo piano.
Come si presenta la propria situazione
Con i documenti, non con le spiegazioni. Le buste paga e le dichiarazioni dei redditi degli anni in cui i debiti sono stati contratti, che mostrano la capacità di allora. La documentazione dell’evento che ha rotto l’equilibrio: lettera di licenziamento, certificati, provvedimento di separazione, chiusura dell’attività. L’elenco cronologico dei finanziamenti, con le date e le finalità. Le comunicazioni con i creditori nei momenti di difficoltà, che mostrano che avevi cercato soluzioni prima di arrivare qui.
Un quadro documentato racconta la situazione meglio di qualunque memoria difensiva, e soprattutto regge all’esame, che è la cosa che conta.
Le situazioni difficili da spiegare
Alcune circostanze sono più delicate: debiti legati al gioco, spese che con il senno di poi appaiono imprudenti, periodi in cui hai continuato a chiedere credito. Nasconderle è l’errore peggiore, perché emergono dai movimenti e dalla documentazione e, quando emergono, compromettono la credibilità di tutto il resto.
Vanno dichiarate e contestualizzate, con la documentazione degli eventuali percorsi intrapresi. La valutazione tiene conto della complessità delle situazioni reali; non tollera la reticenza. È una distinzione che conviene tenere a mente dal primo incontro con il gestore, che non è il tuo giudice ma è chi scrive il documento su cui il giudice deciderà.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo ricostruisce con te la cronologia: quando ogni debito è stato contratto, con quale reddito, e quale evento ha rotto l’equilibrio, perché è questo il racconto che la relazione dell’organismo deve poter documentare. Raccoglie le prove dell’evento che ha causato la difficoltà e verifica se chi ti ha concesso credito aveva valutato il merito creditizio, elemento che riequilibra la valutazione. Ti segnala in anticipo quali circostanze verranno probabilmente esaminate con attenzione, compresi gli atti di disposizione degli ultimi cinque anni, perché un fatto dichiarato pesa molto meno di un fatto scoperto. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
Le dichiarazioni dei redditi e le buste paga degli anni in cui i debiti sono stati contratti, l’elenco cronologico dei finanziamenti con date e finalità, le richieste di finanziamento presentate, la documentazione dell’evento che ha rotto l’equilibrio, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni e le comunicazioni scambiate con i creditori.
Tempi realistici e possibili esiti
La ricostruzione documentale richiede alcune settimane ed è la parte che più incide sull’esito, molto più di come la situazione viene raccontata. La valutazione spetta all’organismo nella relazione e al giudice nella decisione, e nessuno può garantirla in anticipo. Lo Sportello aiuta a ricostruire il quadro e a raccogliere i documenti, e ti dice con franchezza quali elementi potranno essere valutati criticamente, senza promettere l’omologazione.
Per approfondire: Codice della crisi
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
Ho perso il lavoro e non riesco a pagare: è un problema per la procedura?
Al contrario: è la causa tipica del sovraindebitamento delle famiglie e non ostacola l’accesso. Quello che conta è documentarla e mostrare che i debiti, quando li hai contratti, erano sostenibili con il reddito di allora. La relazione dell’organismo serve esattamente a questo.
Ho chiesto prestiti per pagare altri prestiti.
È il comportamento guardato con più attenzione, ma va contestualizzato: conta quando è avvenuto, con quali informazioni e in quali condizioni. Non nasconderlo, perché emerge dalla documentazione. Dichiaralo, e verifica con l’organismo se chi ha erogato aveva a sua volta valutato la sostenibilità.
Ho venduto un’auto a mio fratello l’anno scorso.
Gli atti di disposizione compiuti quando i debiti erano già presenti vengono esaminati, sono esposti a revocatoria e, se occultati, possono far revocare anche le misure protettive già concesse. Dichiaralo con la documentazione e il prezzo effettivamente incassato: un atto dichiarato pesa molto meno di uno scoperto.
Una parte dei debiti nasce dal gioco.
È una circostanza delicata che va dichiarata, non nascosta, perché emerge dai movimenti e comprometterebbe la credibilità dell’intero quadro. Documenta eventuali percorsi di sostegno intrapresi. La valutazione tiene conto delle situazioni reali; la reticenza no. Parlane con l’organismo dal primo incontro.
Il finanziatore mi ha concesso credito che non potevo permettermi.
È un elemento che gioca a tuo favore: il creditore che ha colpevolmente concorso all’indebitamento o che ha violato i principi sulla valutazione del merito creditizio non può opporsi all’omologazione contestando la convenienza. Documenta le richieste presentate e i redditi dichiarati all’epoca.
Sono già stato esdebitato in passato: posso riprovare?
Per il consumatore la domanda è inammissibile se l’esdebitazione è stata ottenuta nei cinque anni precedenti o se ne hai già beneficiato due volte. È una verifica da fare subito, prima di impostare qualunque percorso, perché riguarda l’ammissibilità e non il merito.
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