Auto e moto, sinistri e multe

Multa arrivata mesi dopo: entro quando devono notificarla?

Novanta giorni dall'accertamento, trecentosessanta per chi risiede all'estero: come si contano, quando il verbale cade e come si fa valere.

La busta arriva mesi dopo il viaggio, per un’infrazione di cui non ricordi nulla. La prima reazione è pagare e chiudere. La seconda dovrebbe essere guardare tre date: quella dell’infrazione, quella in cui l’ente ha spedito il verbale e quella in cui lo hai ricevuto. Fra la prima e la seconda ci sono novanta giorni, oltre i quali la multa non si paga. E non è l’unico motivo per cui un verbale può cadere.

Se l’infrazione non ti è stata contestata sul posto, il verbale va notificato entro novanta giorni dall’accertamento, trecentosessanta se risiedi all’estero. Oltre il termine l’obbligo di pagare si estingue, ma non succede da solo: va fatto valere con ricorso al Prefetto entro sessanta giorni o al Giudice di pace entro trenta.

Il termine di novanta giorni

Il Codice della strada prevede che, quando la violazione non può essere contestata subito, il verbale sia notificato entro novanta giorni dall’accertamento. Se il veicolo è intestato a una persona residente all’estero il termine sale a trecentosessanta giorni. E se la contestazione sul posto c’è stata, ma il verbale deve raggiungere anche gli altri obbligati in solido, ad esempio il proprietario che non guidava, il termine per loro è di cento giorni. Se il termine non viene rispettato, l’obbligo di pagare si estingue nei confronti di chi non ha ricevuto la notifica in tempo.

Il conto si fa fra la data dell’accertamento e quella in cui l’ente consegna l’atto per la notifica, non quella in cui tu lo ricevi: un verbale spedito l’ottantanovesimo giorno e consegnato dieci giorni dopo è regolare. Per questo la busta con il timbro postale, o la ricevuta di invio della posta certificata, è il documento da conservare per primo.

Ci sono casi in cui il termine parte più tardi. Quando il conducente non è stato identificato sul posto, i novanta giorni decorrono dal momento in cui l’intestazione del veicolo risulta dai pubblici registri. Quando l’ente ha chiesto al proprietario i dati di chi guidava, il termine riparte dopo quella comunicazione. E in alcune ipotesi la procedura resta sospesa in attesa della risposta dell’intestatario. Prima di contestare per tardività, conviene ricostruire la sequenza per intero.

Gli altri motivi per cui un verbale può cadere

Oltre alla tardività, il verbale può essere viziato nel contenuto o nella procedura. I casi che ricorrono più spesso: dati errati o incompleti su targa, luogo, data, ora o norma violata; mancata indicazione dei motivi per cui non è stata fatta la contestazione immediata, quando sarebbe stata possibile; notifica irregolare, a un indirizzo sbagliato, a una persona non abilitata a riceverla o senza il rispetto delle regole sulla giacenza; per le rilevazioni automatiche, i problemi di omologazione e taratura dell’apparecchio; segnaletica assente, coperta o non visibile, tipicamente nelle zone a traffico limitato o sui limiti di velocità.

Un avvertimento che vale per tutti: ogni vizio va documentato. L’affermazione “la segnaletica non si vedeva” senza una fotografia datata non convince nessun giudice.

I termini per pagare, e il prezzo dello sconto

Pagando entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica l’importo è ridotto del trenta per cento. La riduzione però non vale per le violazioni che comportano come sanzione accessoria la confisca del veicolo o la sospensione della patente: lì si paga per intero. Entro sessanta giorni si versa l’importo in misura ridotta ordinaria, senza sconto.

Lo sconto ha un costo che non è scritto sul bollettino: pagare vale come accettazione della sanzione, quindi chiude la strada del ricorso. Se hai dubbi sulla regolarità del verbale, usa quei cinque giorni per controllare le date e i dati, non per pagare: il pagamento in misura ridotta ordinaria resta possibile fino al sessantesimo giorno.

Oltre i sessanta giorni, senza pagamento né ricorso, la somma cresce e viene iscritta a ruolo, con la cartella esattoriale e i costi della riscossione. Il diritto a riscuotere si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione, ma ogni atto della riscossione interrompe il termine e lo fa ripartire.

I termini per il ricorso

Il ricorso al Prefetto si presenta entro sessanta giorni dalla notifica: è amministrativo, non costa nulla e non richiede un avvocato. Il Prefetto deve decidere entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti dall’organo che ha accertato la violazione, e se quel termine passa senza provvedimento il ricorso si intende accolto. Se invece lo respinge, emette un’ordinanza-ingiunzione con una somma non inferiore al doppio del minimo previsto per quella violazione, più le spese: il rischio del ricorso al Prefetto è tutto qui.

Il ricorso al Giudice di pace si presenta entro trenta giorni dalla notifica, con un contributo unificato contenuto: è giudiziario, lo decide un giudice terzo e per gli importi tipici delle multe puoi stare in giudizio senza avvocato. Le due strade sono alternative: scelta una, l’altra si chiude, salvo l’impugnazione dell’ordinanza del Prefetto davanti al Giudice di pace.

La stessa situazione, due esiti

Un automobilista riceve a novembre un verbale per un eccesso di velocità di luglio, rilevato da un dispositivo automatico. Fra la data dell’infrazione e il timbro di spedizione sulla busta passano centoventi giorni. Presenta ricorso al Giudice di pace entro trenta giorni, allegando il verbale e la busta, e chiede l’annullamento per tardività. L’ente non produce alcuna giustificazione del ritardo e il verbale viene annullato. Se avesse pagato subito con lo sconto del trenta per cento, avrebbe rinunciato a tutto per risparmiare poche decine di euro.

Che cosa fare quando arriva un verbale

Conserva la busta con il timbro di spedizione e annota la data in cui lo hai ricevuto. Confronta la data dell’infrazione con quella di spedizione. Leggi ogni dato del verbale e verificalo, uno per uno. Se trovi vizi, decidi in fretta: hai trenta giorni per il Giudice di pace e sessanta per il Prefetto, e i due termini non si recuperano. Se il verbale è regolare, valuta il pagamento entro cinque giorni per lo sconto. Quello che non conviene mai è ignorarlo: l’inerzia porta all’iscrizione a ruolo e ai costi della riscossione.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina il verbale e la busta, ricostruisce le date e verifica se la notifica è tempestiva e se il contenuto dell’atto è regolare. Ti dice quale strada ha più senso nel tuo caso, considerando l’aumento dell’importo in caso di rigetto del ricorso al Prefetto, e ti assiste nella predisposizione del ricorso, nei termini. Se il verbale è regolare te lo dice, perché un ricorso senza basi costa tempo e può costare di più della multa. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Il verbale completo di tutte le pagine, la busta con il timbro postale di spedizione o la ricevuta della posta certificata, la data di ricezione, l’eventuale avviso di giacenza, la carta di circolazione, le fotografie del luogo e della segnaletica se il vizio riguarda quella e, per le rilevazioni automatiche, tutte le indicazioni riportate nel verbale sull’apparecchio utilizzato.

Tempi realistici e possibili esiti

La verifica delle date e dei vizi richiede pochi giorni e va fatta subito, perché i termini per il ricorso sono brevi e perentori. Il ricorso al Prefetto si decide entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti, oltre i quali vale l’accoglimento. I tempi del Giudice di pace variano molto da sede a sede. L’annullamento per tardività della notifica, quando le date sono chiare, è fra gli esiti più frequenti. Lo Sportello ti dice se il ricorso ha basi e ti assiste nella preparazione, senza garantire l’esito.

Per approfondire: Codice della strada

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

La multa è arrivata dopo cento giorni. Non devo pagarla?

Se fra l’accertamento e la data in cui l’ente ha spedito il verbale sono passati più di novanta giorni, l’obbligo di pagare si estingue. Ma la nullità non opera da sola: va fatta valere con ricorso al Prefetto entro sessanta giorni o al Giudice di pace entro trenta. Conta la data di spedizione, non quella in cui hai ricevuto la busta.

Conviene pagare entro cinque giorni con lo sconto?

Solo se il verbale è regolare e non intendi contestarlo: il pagamento vale come accettazione della sanzione e chiude il ricorso. Lo sconto del trenta per cento non si applica alle violazioni che comportano la confisca del veicolo o la sospensione della patente. Se hai dubbi, usa quei giorni per controllare le date: fino al sessantesimo giorno puoi comunque pagare in misura ridotta ordinaria.

Prefetto o Giudice di pace: che cosa conviene?

Il Prefetto non costa nulla e non richiede avvocato, ma non è un giudice terzo e se respinge il ricorso l’ordinanza non può essere inferiore al doppio del minimo, più le spese. Il Giudice di pace ha un contributo contenuto e decide in modo indipendente. Per i vizi formali documentabili, come la tardività della notifica, il Giudice di pace è spesso la scelta più efficace.

Ho presentato ricorso al Prefetto e non risponde nessuno.

Gioca a tuo favore. Il Prefetto deve adottare l’ordinanza entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti dall’organo accertatore: se quel termine scade senza provvedimento, il ricorso si intende accolto. Conserva la ricevuta di presentazione e, se ti arriva un atto successivo, falla valere.

Non ho mai ricevuto il verbale, ma una cartella esattoriale.

Chiedi all’ente copia del verbale e della prova di notifica. Se la notifica manca o è irregolare puoi contestare la cartella per questo motivo davanti al Giudice di pace, entro trenta giorni dalla notifica della cartella. Se invece la notifica era regolare e il verbale è rimasto senza risposta, la cartella è dovuta con le maggiorazioni.

L’auto è intestata a un’altra persona ma guidavo io.

Il verbale viene notificato al proprietario, che deve comunicare i dati di chi guidava entro sessanta giorni perché i punti vengano decurtati a quella persona. La sanzione in denaro resta a carico del proprietario in solido. La mancata comunicazione, senza un motivo giustificato, comporta una sanzione ulteriore a suo carico.

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