Voltura se il contatore è attivo e cambia solo l'intestatario, subentro se è stato chiuso. Cosa serve, quanto tempo ci vuole.
Nuova casa, affitto, eredità, separazione: prima o poi capita di dover cambiare l’intestatario di una fornitura o riattivare un contatore chiuso. Sono due pratiche diverse, con nomi che si confondono e con tempi e costi che spesso nessuno spiega. Ecco l’essenziale.
La voltura cambia l’intestatario di una fornitura attiva senza interruzione; il subentro riattiva un contatore chiuso, entro cinque giorni lavorativi per la luce e dieci per il gas. Servono documento, codice POD o PDR, lettura del contatore e titolo sull’immobile. I debiti del precedente intestatario non possono essere addossati al nuovo, salvo che sia erede o convivente.
La voltura è il cambio di intestatario su una fornitura attiva: il contatore è acceso, il precedente titolare esce e voi entrate, senza interruzione. Il caso tipico è l’appartamento in affitto con la luce ancora attiva a nome del precedente inquilino, o l’utenza del genitore che passa al figlio.
Il subentro è la riattivazione di un contatore che è stato chiuso: la fornitura era cessata, il contatore è ancora fisicamente installato ma disattivato, e voi chiedete di riattivarlo a vostro nome. È il caso della casa rimasta vuota o dell’utenza chiusa dal precedente titolare.
La differenza conta perché cambiano i tempi, i costi e i documenti. E perché con il subentro, dal momento della richiesta a quello dell’attivazione, si resta senza fornitura.
Per entrambe: i vostri dati e documento, il codice POD o PDR che trovate sul contatore o su una vecchia bolletta, la lettura del contatore al momento del passaggio, e un titolo che giustifichi la richiesta: contratto di affitto, atto di acquisto, dichiarazione di possesso. Il titolo sull’immobile è richiesto dalla legge, e si può dimostrare anche con un’autocertificazione. Per la voltura conviene indicare anche il nominativo del precedente intestatario, se lo conoscete.
Fotografate il contatore con la lettura il giorno in cui entrate in casa: è il confine tra i consumi del vecchio intestatario e i vostri, e vi eviterà di pagare quelli altrui.
Per la voltura il venditore deve comunicarvi l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla richiesta completa, e la fornitura non si interrompe mai. Per il subentro il venditore trasmette la richiesta al distributore entro due giorni lavorativi, e il distributore deve attivare la fornitura entro cinque giorni lavorativi per la luce e dieci per il gas. Se i tempi vengono superati per responsabilità del distributore, spetta un indennizzo automatico in bolletta: 40,25 euro per la luce e 35 euro per il gas con i contatori domestici, importi che raddoppiano o triplicano con il ritardo.
I tempi si allungano se la documentazione è incompleta, perché i termini partono dalla richiesta completa, oppure se voi stessi risultate titolari di un’altra utenza sospesa per morosità: in quel caso il distributore rinvia l’attivazione finché quel debito non è saldato.
Il costo dipende dal contratto con il venditore, al quale il distributore addebita comunque un contributo. Per il gas, il subentro con i contatori domestici comporta un contributo di 30 euro, più 47 euro per la verifica documentale se l’impianto è stato modificato; per le altre pratiche l’importo del contributo va chiesto al venditore prima di firmare, insieme ai suoi eventuali oneri. Chi è nel servizio di tutela della vulnerabilità paga anche 23 euro di oneri amministrativi al venditore. Si aggiungono l’imposta di bollo, se dovuta, e il deposito cauzionale, se previsto dal contratto. Diffidate di chi propone “volture gratis” al telefono: spesso è il modo per farvi firmare un contratto nuovo con un fornitore nuovo.
È il problema più frequente, e la regola è chiara: il venditore non può addebitarvi la morosità del precedente intestatario, né con la voltura né con il subentro. L’eccezione riguarda chi non è estraneo al debito, per esempio l’erede del precedente intestatario defunto o chi conviveva con lui nell’abitazione. Per questo il venditore può chiedervi un’autocertificazione di estraneità al debito: compilatela, e da quel momento nulla può pretendere da voi per i debiti altrui. Se insiste, è un motivo di reclamo.
Chiedete per iscritto lo stato della pratica e il motivo del ritardo. Se il ritardo dipende dal gestore, spetta un indennizzo. Se dipende da documenti mancanti, devono dirvi quali. Se nessuno risponde, il reclamo scritto è la via, e poi la conciliazione. Allo sportello +Tutela arrivano spesso pratiche ferme per mesi senza una ragione: una richiesta formale scritta è il primo passo per sbloccarle.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina bollette, contratto e comunicazioni e verifica se c’è materia per una contestazione. Se sì, prepara il reclamo scritto al fornitore con il codice POD o PDR, i fatti, la contestazione e le richieste, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva entro trenta giorni o non risolve, presenta la domanda di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e vi assiste con delega fino all’accordo. Nei casi che lo richiedono, segnala la condotta del fornitore all’Autorità di regolazione o all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che vi vengono spiegate al primo contatto.
Le ultime bollette, anche in formato digitale, e quella contestata; il contratto o la scheda dell’offerta, se disponibili; una fotografia del contatore con la lettura del giorno; le comunicazioni ricevute dal fornitore, comprese eventuali lettere di sollecito o di distacco; i reclami già inviati con le risposte; per i contratti non richiesti, la prima bolletta del nuovo fornitore.
Il fornitore deve rispondere al reclamo entro trenta giorni. La conciliazione, se necessaria, dura in media circa 65 giorni, secondo i dati dell’Autorità. Gli esiti più frequenti sono la rettifica della bolletta, lo storno delle somme non dovute, il ripristino della fornitura precedente e il riconoscimento degli indennizzi previsti dalla regolazione. Non tutti i casi hanno basi: lo Sportello ve lo dice dopo aver letto i documenti, senza promettere risultati.
Per approfondire: Sportello per il consumatore Energia e Ambiente · Codice del consumo
Se hai un problema con la bolletta, con un contratto o con il fornitore di luce e gas, compila il modulo di segnalazione dello Sportello +Tutela: un operatore che si occupa di energia ti ricontatta per capire il caso e indicarti il percorso corretto. Puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o chiamare lo 0694805440.
Sì. Oggi voltura e cambio di fornitore si possono chiedere insieme, direttamente al nuovo fornitore, senza dover prima fare la voltura con quello vecchio. Al nuovo fornitore servono i vostri dati, il codice POD o PDR, la lettura del contatore e il titolo sull’immobile. La fornitura non si interrompe durante il passaggio.
No, se siete estranei al debito: il venditore non può addebitarvi la morosità del precedente intestatario, e può soltanto chiedervi un’autocertificazione di estraneità, che vi conviene firmare. Il debito vi riguarda solo se non siete estranei, per esempio come eredi del precedente intestatario o se convivevate con lui nell’abitazione della fornitura.
La legge non fissa un termine, ma finché non fate la voltura i consumi vengono fatturati al vecchio intestatario, che potrebbe chiudere l’utenza e costringervi a un subentro, con giorni di attesa senza fornitura. Fotografate il contatore il giorno dell’ingresso e chiedete la voltura subito: la lettura di quel giorno separa i vostri consumi da quelli altrui.
Solo per motivi tecnici o documentali. La legge richiede di dimostrare, anche con un’autocertificazione, di avere un titolo sull’immobile: proprietà, possesso o detenzione regolare, come un contratto di affitto. Se invece risultate titolari di un’altra utenza sospesa per morosità, il distributore rinvia l’attivazione finché quel debito non è saldato.
È una somma versata a garanzia dei pagamenti, dovuta solo se il contratto la prevede, e va restituita alla cessazione del contratto. Molti fornitori non la chiedono a chi sceglie la domiciliazione bancaria o postale: verificate nel contratto importo e condizioni prima di firmare, e controllate che la restituzione compaia nella bolletta di chiusura.