Auto e moto, sinistri e multe

Auto nuova che continua a rompersi: puoi farti ridare i soldi?

Due anni di garanzia verso il concessionario: quando puoi smettere di accettare riparazioni e chiedere la sostituzione, lo sconto o la restituzione del prezzo.

L’auto è nuova, il difetto si è presentato dopo poche settimane, e dopo il terzo passaggio in officina continua a presentarsi. Il concessionario ripara, la casa manda un aggiornamento, il problema torna. A un certo punto la domanda cambia: non più quando la riparano, ma se puoi smettere di accettare riparazioni e chiedere qualcosa di diverso. La legge prevede quel momento, e dice chi deve dimostrare che cosa.

Sull’auto nuova hai due anni di garanzia legale verso il venditore, non riducibili. Puoi scegliere fra riparazione e sostituzione, e passare alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto quando il difetto si ripresenta dopo un tentativo di riparazione, quando il venditore non interviene o quando il difetto è grave.

Verso chi vale la garanzia

La garanzia legale prevista dal Codice del consumo si fa valere verso il venditore, cioè il concessionario che ti ha venduto l’auto, non verso la casa costruttrice. È un punto pratico che fa perdere tempo a molti: quando il concessionario ti rimanda alla casa, o la casa al concessionario, l’interlocutore corretto per la garanzia legale resta chi ha firmato il contratto con te.

La garanzia convenzionale offerta dal costruttore, quella dei tre, cinque o sette anni, è una cosa diversa: si aggiunge alla garanzia legale, non la sostituisce, e opera alle condizioni scritte nel suo certificato, che possono prevedere limiti, esclusioni e obblighi di manutenzione presso la rete. Se una delle due non copre il tuo caso, controlla l’altra.

I rimedi, e quando puoi cambiare richiesta

Davanti a un difetto di conformità puoi scegliere fra riparazione e sostituzione, a meno che il rimedio che chiedi sia impossibile o comporti per il venditore costi sproporzionati rispetto all’altro. Per un’auto nuova la sostituzione non è un’ipotesi teorica come per l’usato, ma resta la richiesta più onerosa, e il venditore proverà a ricondurti alla riparazione.

Il passaggio ai rimedi successivi, cioè alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, non è a discrezione del venditore. Puoi chiederli quando ricorre almeno una di queste situazioni: il venditore non ha riparato né sostituito, o si è rifiutato di farlo; il difetto si ripresenta nonostante il tentativo di riparazione; il difetto è talmente grave da giustificare un rimedio immediato; oppure il venditore ha dichiarato, o è evidente dalle circostanze, che non ripristinerà la conformità in tempi ragionevoli e senza notevoli inconvenienti per te.

La seconda ipotesi è quella che riguarda la maggior parte dei casi reali: il difetto che torna dopo essere stato “sistemato” apre la strada ai rimedi successivi, e documentare ogni passaggio in officina è ciò che la rende utilizzabile.

Il difetto di lieve entità, e chi deve provarlo

La risoluzione del contratto non si può chiedere per un difetto di lieve entità. Ma attenzione a come è costruita la regola: è il venditore a dover dimostrare che il difetto è lieve, non tu a dover dimostrare che è grave. È una differenza che conta molto quando si arriva a discutere, e che spesso viene presentata al contrario.

C’è poi uno strumento che quasi nessuno usa: finché il venditore non adempie agli obblighi della garanzia, puoi rifiutarti di pagare la parte di prezzo ancora dovuta. Se stai ancora versando rate al concessionario, è una leva concreta, da usare però per iscritto e con la motivazione esplicita, non semplicemente smettendo di pagare.

Le due regole sulle date

La garanzia copre i difetti esistenti alla consegna che si manifestano entro due anni, e sull’auto nuova questa durata non è riducibile. Entro il primo anno il difetto si presume già esistente alla consegna, e tocca al venditore provare il contrario; dal secondo anno la prova torna a carico tuo, e serve una perizia tecnica.

L’azione si prescrive in ventisei mesi dalla consegna. È un termine che si avvicina in fretta quando si passano mesi fra un tentativo di riparazione e l’altro: tieni traccia della data di consegna e, se il tempo stringe, metti per iscritto una richiesta formale invece di aspettare il prossimo appuntamento in officina.

Come si costruisce la pratica

Il materiale che serve lo produce l’officina stessa, a patto che tu lo chieda ogni volta. A ogni intervento fatti rilasciare l’ordine di lavoro e la ricevuta con la data di entrata e di uscita, la descrizione del sintomo come lo hai riferito e quella dell’intervento eseguito. Se l’auto resta ferma, fatti scrivere per quanti giorni.

Quando il difetto si ripresenta per la seconda volta, smetti di affidarti alle telefonate e manda un scritto al concessionario con posta elettronica certificata o : elenca gli interventi con le date, descrivi il difetto che persiste, indica quale rimedio chiedi e fissa un termine per la risposta. È quel documento, non le riparazioni in sé, a far maturare il passaggio ai rimedi successivi.

I richiami della casa

Una campagna di richiamo riguarda la sicurezza ed è gratuita per te, a prescindere dall’età del veicolo e dalla garanzia. Non va confusa con la garanzia legale: l’adesione al richiamo non consuma i tuoi diritti verso il venditore, e un difetto oggetto di richiamo che continua a manifestarsi dopo l’intervento resta un difetto di conformità a tutti gli effetti.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo ricostruisce la cronologia degli interventi e verifica se ricorrono le condizioni per passare dalla riparazione alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che è il punto su cui le trattative si bloccano. Prepara il reclamo al concessionario con l’elenco documentato dei passaggi in officina e lo invia con mezzo tracciabile, indicando il rimedio richiesto e i termini. Se la risposta non arriva o non soddisfa, valuta con te la davanti a un organismo per le controversie di consumo e, nei casi che lo richiedono, la segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Il contratto di vendita con la data di consegna, il certificato della garanzia convenzionale del costruttore, tutti gli ordini di lavoro e le ricevute degli interventi con le date di entrata e uscita, la descrizione del difetto come riferito e come risolto, le comunicazioni con il concessionario e con la casa, l’eventuale perizia tecnica e la documentazione dei giorni di fermo del veicolo.

Tempi realistici e possibili esiti

Il primo reclamo scritto ottiene di regola una risposta in alcune settimane, quasi sempre con la proposta di un ulteriore tentativo di riparazione: è una proposta che puoi accettare, ma mettendo per iscritto che si tratta dell’ultimo tentativo utile. La sostituzione del veicolo e la risoluzione del contratto si ottengono più spesso in conciliazione che allo sportello del concessionario, con tempi di mesi. Gli esiti migliori appartengono alle pratiche con una cronologia documentata di interventi sullo stesso difetto. Lo Sportello valuta la documentazione e ti dice quale rimedio è esigibile, senza garantire l’esito.

Per approfondire: Codice del consumo

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

A chi devo rivolgermi, al concessionario o alla casa?

La garanzia legale si fa valere verso il venditore, cioè il concessionario che ti ha venduto l’auto. La garanzia del costruttore è un’altra cosa, si aggiunge e opera alle condizioni del suo certificato. Quando l’uno ti rimanda all’altra, l’interlocutore per i tuoi diritti di legge resta chi ha firmato il contratto con te.

Quante riparazioni devo accettare prima di poter chiedere altro?

La legge non fissa un numero. Quello che conta è che il difetto si ripresenti nonostante un tentativo di riparazione: da quel momento puoi chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione. Se accetti un ulteriore tentativo, mettilo per iscritto dichiarando che è l’ultimo utile, così la disponibilità non diventa un’attesa senza fine.

Il venditore dice che il difetto è di poco conto.

La risoluzione non spetta per un difetto di lieve entità, ma è il venditore a dover dimostrare che il difetto è lieve, non tu a doverne provare la gravità. Chiedi per iscritto su che cosa fonda quella valutazione e, se l’auto ha avuto fermi ripetuti o riguarda la sicurezza, documentalo.

Posso smettere di pagare le rate finché non risolvono?

Finché il venditore non adempie agli obblighi della garanzia puoi rifiutare il pagamento della parte di prezzo ancora dovuta a lui. Va fatto per iscritto e motivato, non interrompendo e basta i pagamenti. Attenzione a distinguere: se stai pagando un finanziamento a una banca, il rapporto è diverso e va valutato a parte.

Sono passati quattordici mesi: chi deve provare che il difetto c’era già?

Dopo il primo anno la prova torna a carico tuo, e in pratica serve una perizia tecnica che colleghi il difetto a una causa esistente alla consegna. Entro il primo anno, invece, la presunzione gioca a tuo favore. Ricorda che l’azione si prescrive comunque in ventisei mesi dalla consegna.

Il difetto è oggetto di una campagna di richiamo.

Il richiamo riguarda la sicurezza, è gratuito e prescinde dalla garanzia, ma non consuma i tuoi diritti verso il venditore. Se dopo l’intervento di richiamo il difetto continua a manifestarsi, resta un difetto di conformità e puoi far valere i rimedi ordinari, documentando l’intervento già eseguito.

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