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Come difendersi dalle modifiche unilaterali dei contratti

In presenza di illeciti nei rinnovi contrattuali o nelle modifiche unilaterali è possibile contestare e richiedere il rimborso delle somme illegittimamente addebitate. Capiamo meglio in questo articolo.

Le dei contratti di energia elettrica possono essere un’esperienza molto negativa per i consumatori, poiché spesso si trovano a dover affrontare condizioni nuove o diverse rispetto a quelle pattuite inizialmente.

Una mancata conoscenza della modifica può creare spiacevoli situazioni, in particolar modo in questo periodo di incertezza dei mercati energetici!

Tuttavia, è importante capire che queste modifiche possono essere effettuate dai fornitori, ma devono rispettare delle tempistiche ben definite dall’Autorità.

Nell’ultimo periodo il tema è stato sulla bocca di tutti, sia per l’aumento vertiginoso dei prezzi di energia elettrica che di , sia per l’intervento governativo (Decreto Aiuti bis) che ha vietato le modifiche dei contratti, prima fino ad Aprile 2023 e successivamente, con il Decreto Milleproroghe, a Giugno 2023.

Quindi i fornitori, oggi e fino a Giugno 2023 salvo proroghe, non possono effettuare modifiche unilaterali ai contratti non ancora scaduti.

Difatti va fatta una distinzione tra modifica per rinnovo e modifiche in corso d’opera.

La modifica per rinnovo prevede che il contratto, giunto a scadenza naturale, viene rinnovato. In questo caso il fornitore può cambiare le condizioni del contratto dandone comunicazione scritta con un preavviso di 3 mesi rispetto al rinnovo e dando la possibilità di poter recedere gratuitamente.

Mentre le modifiche in corso d’opera sono quelle effettuate nel periodo di validità del contratto e anch’esse prevedono un preavviso di almeno 3 mesi, tuttavia al momento sono vietate dal Decreto Aiuti bis.

Per fare un esempio pratico: un contratto attivo il 01/07/2022 con un’offerta valida per 12 mesi non potrà subire le modifiche, in quanto in vigore il Decreto Bis. Viceversa il fornitore potrà variare le condizioni, dando preavviso entro e non Aprile 2023, a partire dal 01/07/2023.

Ma cosa accade se il fornitore non comunica né il rinnovo ne la modifica unilaterale?

In assenza della comunicazione di rinnovo o modifica il fornitore in primis deve riconoscere un indennizzo pari a 30€ per la mancata comunicazione. Inoltre il consumatore potrà contestare la variazione illecita delle condizioni richiedendo l’applicazione delle precedenti e/o un .

Quindi ricapitolando:

  1. I fornitori possono modificare le condizioni del contratto previa comunicazione scritta e un preavviso di almeno 3 mesi;
  2. Le modifiche, fatto salvo quelle per rinnovo, effettuate dal 9 Agosto 2022 e fino a Giugno 2023 sono vietate e qualora effettuate è possibile contestarle;
  3. In caso di assenza di comunicazione del rinnovo/modifica è possibile effettuare un per il degli e/o richiesta di rimborso delle somme illegittimamente addebitate.

Sei stato vittima di un rinnovo o di una modifica unilaterale del contratto? Clicca qui per contattare il nostro Sportello Digitale +Tutela e vedremo insieme di far valere i tuoi diritti!

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Giovanni Riccobono

Direttore Generale e Tesoriere di Consumerismo No Profit e professionista specializzato nella tutela dei consumatori, con una consolidata esperienza nel settore energetico. Da oltre dodici anni opera nel mondo delle utility, con particolare attenzione alla tutela energetica e alla gestione delle controversie. Nel corso della sua attività ha seguito migliaia di reclami e contribuito al recupero di oltre un milione di euro a favore dei consumatori. Blogger, divulgatore e autore di tre libri dedicati alla tutela energetica, ha progressivamente esteso il proprio percorso professionale al management del Terzo Settore, alla rappresentanza associativa e alle relazioni con istituzioni e mercato, conseguendo il Master in Scienze e Management degli Enti del Terzo Settore presso LUMSA.

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