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Come difendersi dalle modifiche unilaterali dei contratti

In presenza di illeciti nei rinnovi contrattuali o nelle modifiche unilaterali è possibile contestare e richiedere il rimborso delle somme illegittimamente addebitate. Capiamo meglio in questo articolo.

Le modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica possono essere un’esperienza molto negativa per i consumatori, poiché spesso si trovano a dover affrontare condizioni nuove o diverse rispetto a quelle pattuite inizialmente.

Una mancata conoscenza della modifica può creare spiacevoli situazioni, in particolar modo in questo periodo di incertezza dei mercati energetici!

Tuttavia, è importante capire che queste modifiche possono essere effettuate dai fornitori, ma devono rispettare delle tempistiche ben definite dall’Autorità.

Nell’ultimo periodo il tema è stato sulla bocca di tutti, sia per l’aumento vertiginoso dei prezzi di energia elettrica che di gas, sia per l’intervento governativo (Decreto Aiuti bis) che ha vietato le modifiche dei contratti, prima fino ad Aprile 2023 e successivamente, con il Decreto Milleproroghe, a Giugno 2023.

Quindi i fornitori, oggi e fino a Giugno 2023 salvo proroghe, non possono effettuare modifiche unilaterali ai contratti non ancora scaduti.

Difatti va fatta una distinzione tra modifica per rinnovo e modifiche in corso d’opera.

La modifica per rinnovo prevede che il contratto, giunto a scadenza naturale, viene rinnovato. In questo caso il fornitore può cambiare le condizioni del contratto dandone comunicazione scritta con un preavviso di 3 mesi rispetto al rinnovo e dando la possibilità di poter recedere gratuitamente.

Mentre le modifiche in corso d’opera sono quelle effettuate nel periodo di validità del contratto e anch’esse prevedono un preavviso di almeno 3 mesi, tuttavia al momento sono vietate dal Decreto Aiuti bis.

Per fare un esempio pratico: un contratto attivo il 01/07/2022 con un’offerta valida per 12 mesi non potrà subire le modifiche, in quanto in vigore il Decreto Bis. Viceversa il fornitore potrà variare le condizioni, dando preavviso entro e non Aprile 2023, a partire dal 01/07/2023.

Ma cosa accade se il fornitore non comunica né il rinnovo ne la modifica unilaterale?

In assenza della comunicazione di rinnovo o modifica il fornitore in primis deve riconoscere un indennizzo pari a 30€ per la mancata comunicazione. Inoltre il consumatore potrà contestare la variazione illecita delle condizioni richiedendo l’applicazione delle precedenti e/o un rimborso.

Quindi ricapitolando:

  1. I fornitori possono modificare le condizioni del contratto previa comunicazione scritta e un preavviso di almeno 3 mesi;
  2. Le modifiche, fatto salvo quelle per rinnovo, effettuate dal 9 Agosto 2022 e fino a Giugno 2023 sono vietate e qualora effettuate è possibile contestarle;
  3. In caso di assenza di comunicazione del rinnovo/modifica è possibile effettuare un reclamo per il riconoscimento degli indennizzi e/o richiesta di rimborso delle somme illegittimamente addebitate.

Sei stato vittima di un rinnovo o di una modifica unilaterale del contratto? Clicca qui per contattare il nostro Sportello Digitale +Tutela e vedremo insieme di far valere i tuoi diritti!

Giovanni Riccobono

Da oltre 10 anni impegnato nel settore energetico ha deciso di specializzare la sua figura nella tutela energetica ovvero nel garantire diritti e doveri dei consumatori nel mondo delle utility luce e gas. Le sue competenze nel settore energetico sono certificate dalla norma UNI 11782:2020 di Utility Manager. Blogger e divulgatore energetico è autore di 3 libri per tutela energetica dei consumatori. Ha preso parte inoltre a diverse iniziative per aumentare l’informazione e la consapevolezza dei consumatori di energia elettrica e gas. È un conciliatore esperto nelle controversie energetiche: nel triennio 2019-2022 ha gestito oltre 2000 reclami, recuperando oltre 300.000€ a favore dei consumatori nelle controversie energetiche.

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