Se la bolletta si basa su una stima e non su una lettura, si può far ricalcolare. Autolettura, prova della lettura.
Dietro la maggior parte delle bollette sbagliate c’è una parola: stimato. Il fornitore non ha ricevuto la lettura del contatore e ha calcolato i consumi in base al passato. Quando la stima è lontana dalla realtà, si può e si deve far correggere. Ecco come.
Se la bolletta si basa su consumi stimati e non su una lettura reale, potete far ricalcolare l’importo: comunicate l’autolettura con foto del contatore, chiedete la rettifica con reclamo scritto e pagate intanto solo la parte corrispondente al consumo reale. Se il contatore sembra sbagliare, potete chiederne la verifica, gratuita se risulta difettoso.
In ogni bolletta, nella sezione dei consumi, è indicato se le letture utilizzate sono effettive, cioè rilevate dal contatore, oppure stimate. La dicitura è obbligatoria. Se trovate “stimato” accanto alla lettura finale del periodo, i consumi fatturati sono una previsione, non un dato.
Con i contatori elettronici la lettura dovrebbe arrivare al fornitore automaticamente. Se le stime si ripetono per più bollette, c’è un problema di comunicazione tra contatore, distributore e fornitore, e non è un problema vostro: ma le conseguenze, cioè i conguagli, ricadono su di voi.
Il cliente ha diritto di comunicare la lettura del contatore, e il fornitore deve tenerne conto nella fatturazione, entro certe finestre temporali indicate in bolletta. Si comunica tramite l’area clienti, un numero telefonico dedicato, un’applicazione o un modulo, a seconda del fornitore. Fotografate sempre il contatore con la data visibile prima di comunicare la lettura: è la vostra prova.
L’autolettura non è obbligatoria, ma è il modo più semplice per evitare le stime. E una lettura comunicata correttamente e non utilizzata è un argomento forte in un reclamo: dimostra che il dato reale era disponibile e che la stima è stata una scelta del fornitore.
Se una bolletta stimata è palesemente sbagliata, si chiede la rettifica con un reclamo scritto, allegando la foto del contatore con la lettura reale e la data. Il fornitore deve ricalcolare sulla base della lettura effettiva ed emettere una nuova bolletta o una nota di credito. Nel frattempo si può pagare solo la parte corrispondente al consumo reale, dichiarandolo per iscritto.
Attenzione a una cosa: la rettifica riguarda la bolletta stimata in eccesso. Se la stima era in difetto, il ricalcolo vi porterà un conguaglio da pagare. È comunque meglio saperlo subito che ricevere un conguaglio enorme dopo due anni, quando peraltro parte dei consumi potrebbe essere prescritta.
Il distributore deve tentare la lettura con una frequenza minima fissata dall’Autorità. Per la luce, i contatori elettronici vanno letti ogni mese, quelli tradizionali delle abitazioni almeno una volta ogni quattro mesi. Per il gas, con un contatore tradizionale e consumi fino a 500 metri cubi l’anno, almeno una volta l’anno. Se per mesi ricevete solo stime, chiedete per iscritto al fornitore il motivo e la data dell’ultima lettura effettiva. Se il contatore è inaccessibile, per esempio dentro casa, concordate un accesso o comunicate l’autolettura. Per il gas la regolazione prevede anche indennizzi automatici: 35 euro per ogni lettura saltata di un contatore accessibile, e 10 euro se un contatore elettronico non viene letto per sei mesi consecutivi, per consumi fino a 500 metri cubi l’anno.
Capita raramente, ma capita. Se i consumi reali, letti dal contatore, sono comunque incompatibili con l’uso che fate, si può chiedere la verifica metrologica del contatore. Ha un costo se il contatore risulta funzionante, che il fornitore vi comunica prima come preventivo da accettare; è gratuita se risulta difettoso, e in quest’ultimo caso i consumi vengono ricostruiti. Prima di chiederla, fate un controllo semplice: spegnete tutto e guardate se il contatore continua a registrare consumi.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina bollette, contratto e comunicazioni e verifica se c’è materia per una contestazione. Se sì, prepara il reclamo scritto al fornitore con il codice POD o PDR, i fatti, la contestazione e le richieste, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva entro trenta giorni o non risolve, presenta la domanda di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e vi assiste con delega fino all’accordo. Nei casi che lo richiedono, segnala la condotta del fornitore all’Autorità di regolazione o all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che vi vengono spiegate al primo contatto.
Le ultime bollette, anche in formato digitale, e quella contestata; il contratto o la scheda dell’offerta, se disponibili; una fotografia del contatore con la lettura del giorno; le comunicazioni ricevute dal fornitore, comprese eventuali lettere di sollecito o di distacco; i reclami già inviati con le risposte; per i contratti non richiesti, la prima bolletta del nuovo fornitore.
Il fornitore deve rispondere al reclamo entro trenta giorni. La conciliazione, se necessaria, dura in media circa 65 giorni, secondo i dati dell’Autorità. Gli esiti più frequenti sono la rettifica della bolletta, lo storno delle somme non dovute, il ripristino della fornitura precedente e il riconoscimento degli indennizzi previsti dalla regolazione. Non tutti i casi hanno basi: lo Sportello ve lo dice dopo aver letto i documenti, senza promettere risultati.
Per approfondire: Sportello per il consumatore Energia e Ambiente · Codice del consumo
Se hai un problema con la bolletta, con un contratto o con il fornitore di luce e gas, compila il modulo di segnalazione dello Sportello +Tutela: un operatore che si occupa di energia ti ricontatta per capire il caso e indicarti il percorso corretto. Puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o chiamare lo 0694805440.
No, ma è consigliata, soprattutto per il gas con contatore tradizionale e per chi ha il contatore dentro casa. Evita le stime, riduce il rischio di conguagli e vi dà una prova in caso di contestazione. Fotografate sempre il contatore con la data visibile e comunicate la lettura nella finestra indicata in bolletta, conservando la conferma di invio.
Può essere stata comunicata fuori dalla finestra utile indicata in bolletta, oppure il distributore può averla scartata perché incompatibile con le letture precedenti. In entrambi i casi chiedete spiegazioni per iscritto al fornitore, allegando la foto del contatore e la prova dell’invio: una lettura corretta e ignorata è un buon argomento nel reclamo.
La rettifica di una bolletta sbagliata va fatta entro 60 giorni dal reclamo, 90 se la fatturazione è quadrimestrale. Se il fornitore non rispetta il termine, vi deve un indennizzo automatico in bolletta, senza bisogno di chiederlo: 30 euro, che diventano 60 se il ritardo supera il doppio del termine e 90 oltre il triplo.
Al fornitore, che è la vostra controparte contrattuale e inoltra la richiesta al distributore. Prima di procedere, il fornitore vi comunica il costo della verifica, che pagate solo se il contatore risulta funzionante: se è difettoso, la verifica è gratuita e i consumi del periodo vengono ricostruiti. Conservate le letture e le foto dei mesi precedenti.
Sì, perché sono consumi reali, ma entro i limiti della prescrizione: i consumi che il fornitore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima della bolletta di conguaglio si possono contestare come prescritti. Se l’importo è alto, potete avere diritto a pagarlo a rate. Ne parliamo negli articoli dedicati alla prescrizione e al distacco per morosità.