Due mensilità mai arrivate, la tredicesima dimezzata, il TFR promesso a fine mese per sei mesi. Oppure buste paga regolari sulla carta e pagamenti parziali in banca, con la differenza in contanti o mai versata. Sono situazioni in cui il diritto è chiaro e la difficoltà sta nel recuperare il denaro prima che l’azienda chiuda, e nel non perdere i termini.
Le retribuzioni e il TFR sono crediti di lavoro che si prescrivono in cinque anni secondo il Codice civile. Con la sentenza Cassazione n. 26246 del 6 settembre 2022 la Corte ha stabilito che, per i rapporti non assistiti da un regime di stabilità dopo le riforme del 2012 e del 2015, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto e non durante il rapporto: significa che chi è ancora in servizio non vede maturare la prescrizione sui crediti non ancora prescritti a quella data.
La prescrizione, spiegata in modo utilizzabile
Il termine è di cinque anni, e il punto che cambia tutto è da quando si conta.
Nel regime precedente, per i lavoratori assistiti dalla tutela reintegratoria, la prescrizione correva durante il rapporto: chi non reclamava perdeva i crediti più vecchi di cinque anni anche restando in azienda.
Dopo le riforme del 2012 e del 2015 il rapporto a tempo indeterminato non è più considerato assistito da un regime di stabilità, e per i crediti non ancora prescritti a quella data il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
La conseguenza pratica è duplice. Chi è ancora in servizio ha una posizione migliore di quanto crede. Chi ha cessato il rapporto, al contrario, ha una scadenza precisa da rispettare, perché dopo cinque anni dalla cessazione, senza atti interruttivi, i crediti sono persi.
Il calcolo esatto dipende dalle date e dal tipo di rapporto, quindi conviene farlo verificare invece di stimarlo.
Come si interrompe la prescrizione
Con un atto scritto che chieda il pagamento, inviato con un mezzo che provi la data di ricezione: una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC indirizzata alla società.
Deve indicare quali crediti si chiedono, per quali periodi e a quanto ammontano, almeno in modo determinabile. Una richiesta generica di chiarimenti non interrompe nulla.
Da quel momento il termine riparte, ed è la ragione per cui una lettera inviata in tempo può valere anni di retribuzioni.
La busta paga non è la prova del pagamento
È l’equivoco più costoso di questa materia, e va detto con chiarezza: il prospetto paga documenta quanto è dovuto, non quanto è stato pagato.
La prova del pagamento è il bonifico o la ricevuta. Per questo, quando l’importo accreditato in banca è inferiore a quello della busta, la differenza resta un credito, e la firma apposta sulla busta non è una quietanza se non lo dice espressamente.
Due conseguenze pratiche. La prima: conserva sempre le buste paga insieme agli estratti conto del periodo, perché il confronto fra i due documenti è la prova più semplice che esista. La seconda: diffida delle quietanze a saldo generiche firmate alla cessazione, perché una rinuncia consapevole a crediti determinati è cosa diversa da una firma su un modulo prestampato, e la differenza la fanno il testo e le circostanze.
Che cosa si recupera, voce per voce
Le retribuzioni non corrisposte, comprese le differenze fra quanto dovuto in busta e quanto effettivamente accreditato.
Le mensilità aggiuntive, tredicesima ed eventuale quattordicesima.
Le ferie non godute, che alla cessazione del rapporto si monetizzano.
Il TFR, che matura per ogni anno di servizio e si liquida alla cessazione.
Gli straordinari e le maggiorazioni, che sono la voce più difficile da provare quando l’orario non è registrato: qui servono elementi concreti, dai badge ai messaggi di servizio, dalle consegne ai turni pubblicati.
E i contributi non versati, che non sono un credito tuo verso l’azienda ma un obbligo verso l’INPS: la strada è diversa e passa dalla segnalazione all’istituto, perché su quel versante la posizione la fa valere l’ente.
Come si chiede, nell’ordine
Primo: la richiesta scritta alla società, con l’elenco delle voci, i periodi, gli importi e un termine, inviata con PEC o raccomandata. Ha due funzioni, interrompere la prescrizione e creare il documento su cui si fonda tutto il resto.
Secondo: la segnalazione all’Ispettorato nazionale del lavoro per i profili che riguardano il rapporto e la regolarità, e all’INPS per i contributi non versati.
Terzo: il tentativo di conciliazione nelle sedi previste, che per i crediti di lavoro è spesso la via più rapida, soprattutto quando l’azienda è in difficoltà ma non ancora insolvente.
Quarto: l’azione giudiziaria, che per i crediti documentati dalle buste paga può passare da un decreto ingiuntivo, perché quei documenti hanno un valore probatorio rilevante.
E se l’azienda è insolvente, esiste la garanzia del fondo gestito dall’INPS per il TFR e per le ultime mensilità: ha presupposti e termini propri, legati alla procedura, e va attivata con l’assistenza di chi segue la posizione.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo mette in ordine due cose che da sole decidono l’esito: le date, per capire che cosa è ancora esigibile, e il confronto fra buste paga e accrediti bancari, che è la prova più semplice delle differenze non pagate. Prepara la richiesta scritta con l’elenco delle voci e dei periodi, inviata con mezzo tracciabile, che interrompe la prescrizione. Indirizza correttamente i due piani, perché le retribuzioni si chiedono all’azienda mentre i contributi si segnalano all’istituto. Valuta la conciliazione quando l’azienda è ancora solvibile, perché il tempo lavora contro il lavoratore. E quando la situazione richiede un’azione giudiziaria o l’intervento del fondo di garanzia, indirizza alle sedi competenti. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
Le buste paga del periodo, gli estratti conto bancari con gli accrediti, il contratto di lavoro con il contratto collettivo applicato, le comunicazioni con l’azienda, l’eventuale lettera di cessazione, i documenti che provano l’orario effettivo e, se già inviata, la richiesta di pagamento con la prova della data.
Tempi realistici e possibili esiti
Le richieste documentate dalle buste paga vengono definite in via bonaria con una certa frequenza quando l’azienda è solvibile, in settimane o pochi mesi. Dove l’azienda è in difficoltà, la rapidità conta più della ragione: una richiesta tardiva incontra spesso un patrimonio esaurito. Gli straordinari non registrati sono la voce con l’esito più incerto. Per le aziende insolventi il recupero passa dalla procedura e dal fondo di garanzia, con tempi lunghi. Lo Sportello verifica termini e importi e prepara la richiesta, senza garantire l’esito.
Per approfondire: Codice civile · Cassazione n. 26246 del 6 settembre 2022 · INPS · Ispettorato nazionale del lavoro
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per chiedere stipendi arretrati e TFR?
Il termine è di cinque anni, ma conta da quando si calcola: per i rapporti successivi alle riforme del 2012 e del 2015 la Cassazione ha stabilito che decorre dalla cessazione del rapporto. Chi è ancora in servizio ha quindi una posizione migliore di quanto crede, chi ha cessato ha una scadenza precisa.
Ho firmato la busta paga: vale come prova che mi hanno pagato?
No. La busta documenta quanto ti è dovuto, non quanto hai ricevuto: la prova del pagamento è il bonifico o la ricevuta. Se l’accredito è inferiore all’importo in busta, la differenza resta un credito, e la firma non è una quietanza se non lo dice espressamente.
Come interrompo la prescrizione?
Con una richiesta scritta di pagamento inviata alla società con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, che indichi le voci, i periodi e gli importi almeno in modo determinabile. Da quel momento il termine riparte. Una richiesta generica di chiarimenti, invece, non interrompe nulla.
L’azienda non ha versato i contributi: li chiedo io?
Quelli non sono un tuo credito verso l’azienda ma un obbligo verso l’INPS, quindi la strada è la segnalazione all’istituto, che li recupera. Le retribuzioni e il TFR, invece, si chiedono all’azienda. Sono due piani distinti e vanno percorsi entrambi, ciascuno nella sede giusta.
Mi hanno fatto firmare un foglio alla fine del rapporto.
Recuperane una copia e fallo leggere: una rinuncia a crediti determinati, sottoscritta consapevolmente, è cosa diversa da una firma su un modulo prestampato generico. Le quietanze a saldo generiche sono contestabili, ma la valutazione dipende dal testo e dalle circostanze in cui è stata raccolta la firma.
L’azienda sta chiudendo: faccio ancora in tempo?
Muoviti subito, perché in queste situazioni la tempestività conta più della ragione. Invia la richiesta scritta per interrompere la prescrizione e fatti assistere: per TFR e ultime mensilità esiste la garanzia del fondo gestito dall’INPS, con presupposti e termini legati alla procedura concorsuale.
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