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La risoluzione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas

Il fornitore può recedere dal contratto, ma solo a determinate situazioni. Ecco la guida per difendersi dalle risoluzioni contrattuali.

Altro tema caldo in merito ai contratti di energia elettrica e gas è la risoluzione dei contratti da parte del proprio fornitore, ovvero la facoltà che il fornitore ha per recedere dal contratto con il proprio cliente.

In materia di recesso dai contratti, difatti, i fornitori hanno la possibilità di poter recedere dai contratti di fornitura, tuttavia devono darne preavviso al cliente finale.

E’ bene sottolineare che in presenza di una risoluzione del contratto non si rimarrà sprovvisti del servizio di energia elettrica o gas, ma verranno attivati i servizi di ultima istanza, volti a garantire la continuità del servizio.

Nello specifico il fornitore deve inviare una comunicazione scritta al proprio cliente e la stessa deve essere tracciabile, ovvero deve garantire l’effettiva consegna al cliente finale.

I termini del preavviso sono 6 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo rispetto a quando la comunicazione è pervenuta al cliente finale.

Per fare un esempio pratico: una comunicazione inviata il 25/05/2022, ricevuta dal cliente il 10/06/2022, avrà validità non prima del 01/01/2023.

Con l’avvento della crisi energetica e del caro bollette c’è stato un boom di risoluzione contrattuali da parte dei fornitori, alcuni i quali si sono appellati all’eccessiva onerosità del contratto, non rispettando il preavviso di 6 mesi. Nonostante la buona motivazione sembrerebbe che questa pratica non sia regolare.

La stessa AGCM – Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato – in una nota ha chiarito che l’eccessiva onerosità non può essere dichiarata unilateralmente dal fornitore, ma lo stesso avrebbe dovuto domandare al giudice la risoluzione del contratto per quanto appena spiegato.

Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

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Giovanni Riccobono

Da oltre 10 anni impegnato nel settore energetico ha deciso di specializzare la sua figura nella tutela energetica ovvero nel garantire diritti e doveri dei consumatori nel mondo delle utility luce e gas. Le sue competenze nel settore energetico sono certificate dalla norma UNI 11782:2020 di Utility Manager. Blogger e divulgatore energetico è autore di 3 libri per tutela energetica dei consumatori. Ha preso parte inoltre a diverse iniziative per aumentare l’informazione e la consapevolezza dei consumatori di energia elettrica e gas. È un conciliatore esperto nelle controversie energetiche: nel triennio 2019-2022 ha gestito oltre 2000 reclami, recuperando oltre 300.000€ a favore dei consumatori nelle controversie energetiche.

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