Squilla, numero sconosciuto, un operatore parla di luce, gas, telefonia. Tre volte al giorno. Il Registro delle opposizioni esiste per questo, e dal 2022 copre anche i cellulari. Ma chi si aspetta il silenzio resta deluso, perché chi chiama in violazione delle regole non si ferma davanti a un registro. Il Registro serve per un’altra cosa, e va usata.
Iscrivere il numero al Registro delle opposizioni, anche mobile, è gratuito e annulla i consensi precedenti, salvo quelli legati a contratti in corso. Non ferma chi chiama illecitamente, ma rende ogni chiamata una violazione documentabile. Per luce e gas, dal 19 giugno 2026 le vendite telefoniche ai consumatori sono vietate per legge, con o senza iscrizione.
Come funziona?
L’iscrizione è gratuita e si fa online o per telefono, per i numeri fissi e, dal 27 luglio 2022, anche per i cellulari. Con l’iscrizione si revocano i consensi al marketing telefonico dati in precedenza, salvo quelli legati a contratti in corso o cessati da meno di trenta giorni, e gli operatori di telemarketing hanno l’obbligo di consultare il Registro prima di ogni campagna. Chi chiama un numero iscritto commette un illecito, salvo che abbia un consenso dato dopo l’iscrizione o nell’ambito di un contratto in corso.
Perché le chiamate continuano
Perché una parte del telemarketing è fatta da soggetti che non consultano il Registro, spesso dall’estero. Dal 2025 l’Autorità per le comunicazioni ha imposto il blocco delle chiamate dall’estero che usano falsamente numeri italiani, fissi da agosto e mobili da novembre: da allora, secondo l’Autorità, il telemarketing illecito si è spostato su numeri con prefisso straniero, facili da riconoscere. Contro chi chiama illecitamente il Registro non è una barriera tecnica, ma trasforma ogni chiamata in una violazione documentabile. E per luce e gas, dal 19 giugno 2026, c’è di più: la legge vieta ai venditori le proposte telefoniche ai consumatori, salvo che siate stati voi a chiedere di essere ricontattati o che siate già clienti con un consenso specifico, anche se il numero non è iscritto.
Che cosa fare quando chiamano lo stesso
Non fornite dati, non confermate nulla, chiedete il nome della società per conto di cui chiamano e annotate data, ora e numero. Segnalate al Garante per la protezione dei dati personali, che ha strumenti sanzionatori, indicando i dati annotati. Se la chiamata ha portato a un contratto, contestatelo come non richiesto, citando l’iscrizione al Registro. Le segnalazioni individuali sembrano inutili, ma sono uno degli strumenti con cui il Garante avvia le sue istruttorie.
Il collegamento con Contratto Nullo
La campagna dell’associazione sulla nullità dei contratti di luce e gas conclusi dopo telemarketing non autorizzato nasce esattamente da qui. Dal 19 giugno 2026 la legge lo dice espressamente: un contratto di luce o gas nato da una telefonata fuori dai casi consentiti è nullo, se siete consumatori, e tocca al fornitore dimostrare di avere avuto il consenso. Per una fornitura non richiesta, inoltre, nulla è dovuto. Attenzione però: questa nullità riguarda solo luce e gas, non la telefonia. Per un contratto telefonico o internet nato da una chiamata valgono altre tutele: un contratto concluso per telefono vincola solo se l’offerta è stata poi accettata per iscritto, e per un servizio attivato senza richiesta non è dovuto nulla. In entrambi i casi annotate data e numero della chiamata e scriveteci.
Un caso tipico
Un utente iscrive il proprio cellulare al Registro. Le chiamate diminuiscono ma non cessano. Una in particolare, con un operatore che si presenta come “ufficio tecnico” del suo fornitore di energia, lo convince a “confermare i dati”. Un mese dopo arriva la prima bolletta di un fornitore diverso. La contestazione del contratto cita l’iscrizione al Registro, con la data, e il divieto di vendita telefonica di luce e gas in vigore dal 19 giugno 2026, e chiede la prova del consenso alla chiamata. Il fornitore non è in grado di produrla e annulla il contratto senza costi. Per luce e gas, oggi, il divieto vale anche senza iscrizione; per gli altri settori l’iscrizione resta la prova più semplice.
Che cosa annotare durante una chiamata
Data e ora. Numero chiamante, anche se sospettate sia falsificato. Nome della società per cui dicono di chiamare e, se ve lo dicono, il nome dell’operatore. L’oggetto della proposta. Se la chiamata è insistente, ditelo: “il mio numero è iscritto al Registro delle opposizioni, questa chiamata è illecita”. Queste annotazioni sono il contenuto della segnalazione al Garante e, se serve, della contestazione di un contratto.
Come si segnala al Garante
Il Garante mette a disposizione un modulo per le segnalazioni sul telemarketing indesiderato. Servono i dati annotati e la conferma dell’iscrizione al Registro. La segnalazione non produce una risposta individuale, ma alimenta le istruttorie: le segnalazioni raccolte in numero sono una delle basi delle istruttorie del Garante. Segnalate ogni volta, anche se sembra inutile.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina contratto, fatture e comunicazioni dell’operatore e verifica se c’è materia per una contestazione. Se sì, prepara il reclamo scritto all’operatore, con la richiesta degli indennizzi tabellari previsti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva nei termini o non risolve, presenta la domanda di conciliazione sulla piattaforma ConciliaWeb dell’Autorità e vi assiste con delega fino all’accordo o, in caso di mancato accordo, nella richiesta di definizione della controversia. Per i casi urgenti chiede i provvedimenti temporanei. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che vi vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
Il contratto o la scheda dell’offerta; le fatture contestate e le precedenti; le comunicazioni dell’operatore, comprese rimodulazioni via SMS o email con la data; i numeri dei ticket e delle segnalazioni; per i disservizi, test di velocità e schermate; per le migrazioni, la conferma della data; per i servizi non richiesti, il dettaglio del traffico; i reclami già inviati con le risposte.
Tempi realistici e possibili esiti
L’operatore deve rispondere al reclamo entro 45 giorni, o nel termine più breve indicato nel contratto o nella carta dei servizi; se non risponde, vi spetta un indennizzo di 2,50 euro per ogni giorno di ritardo, fino a 300 euro. La conciliazione si svolge online su ConciliaWeb, davanti al Corecom della vostra regione, e non comporta costi per il cliente. Gli esiti più frequenti sono lo storno degli addebiti contestati, il rimborso, il riconoscimento degli indennizzi per disservizio e per mancata risposta, lo sblocco delle migrazioni. Non tutti i casi hanno basi: lo Sportello ve lo dice dopo aver letto i documenti, senza promettere risultati.
Per approfondire: Registro pubblico delle opposizioni
Hai un problema? Compila il modulo di segnalazione
Se hai un problema con l’operatore telefonico, con internet, con la pay-tv o con una spedizione, compila il modulo di segnalazione dello Sportello +Tutela: un operatore ti ricontatta per capire il caso e indicarti il percorso corretto. Puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o chiamare lo 0694805440.
Domande frequenti
L’iscrizione ha una scadenza?
No, resta valida finché non la cancellate. Ma i consensi dati dopo l’iscrizione, per esempio firmando un contratto o partecipando a un concorso, permettono a quel soggetto di chiamarvi. In quel caso potete rinnovare l’iscrizione: il rinnovo annulla i consensi dati tra la prima iscrizione e il rinnovo. Controllate sempre le caselle del consenso nei moduli.
Vale per gli SMS e per WhatsApp?
No. Il Registro riguarda le telefonate, con operatore o automatizzate, e la posta cartacea. Per SMS, email e messaggistica valgono le regole generali sulla privacy: serve un vostro consenso specifico, che potete revocare in qualsiasi momento scrivendo al mittente. Se i messaggi continuano dopo la revoca, potete segnalarlo al Garante per la protezione dei dati personali.
Come faccio a sapere chi mi ha chiamato?
Chiedetelo durante la chiamata: chi chiama deve dire per quale società lo fa. Annotate anche il numero che compare, pur sapendo che può essere falsificato. Una chiamata commerciale con prefisso straniero è un forte indizio di attività illecita: dal 2025 le chiamate dall’estero con numeri italiani falsi vengono bloccate, e il telemarketing illecito si è spostato su numeri esteri.
La segnalazione al Garante serve a qualcosa?
Sì. Le segnalazioni sono una delle basi da cui il Garante avvia le istruttorie contro chi fa telemarketing illecito, e più sono numerose e precise, più pesano. Indicate data, ora, numero chiamante, società per cui dicevano di chiamare e la data di iscrizione al Registro. Non riceverete una risposta individuale, ma la segnalazione non va sprecata.
Ho dato il consenso a una società anni fa. L’iscrizione lo cancella?
Sì, in gran parte. L’iscrizione annulla i consensi al marketing telefonico dati in precedenza, con un’eccezione: restano validi quelli legati a contratti in corso, o cessati da meno di trenta giorni, per esempio con il vostro operatore telefonico o il vostro fornitore di energia. Anche questi si possono revocare scrivendo direttamente all’azienda.


