
Come viene utilizzata l’intelligenza artificiale nelle frodi telefoniche, quali rischi sono documentati in Italia e come possono difendersi i consumatori.
Uno squillo, poi il telefono smette di suonare. Sul display rimane un numero sconosciuto. Oppure rispondiamo, diciamo «pronto» e dall’altra parte qualcuno riaggancia.
Sono situazioni che conosciamo bene e che oggi sollevano una preoccupazione nuova: qualcuno potrebbe registrare la nostra voce, riprodurla attraverso l’intelligenza artificiale e utilizzarla per attivare un contratto a nostra insaputa?
La risposta richiede di distinguere ciò che la tecnologia permette, quanto è stato effettivamente documentato e quali tutele prevede la legge.
Una semplice chiamata persa non consente di acquisire la voce di chi non ha risposto. Esistono invece casi documentati di registrazioni telefoniche manipolate per simulare un consenso mai prestato. L’intelligenza artificiale può rendere queste falsificazioni ancora più sofisticate, ma non tutte le frodi telefoniche hanno bisogno dell’AI per funzionare.
Uno squillo non basta per rubare la voce
Le telefonate che si interrompono dopo pochi squilli possono avere spiegazioni differenti.
Una tecnica conosciuta come wangiri consiste nel far squillare brevemente il telefono per indurre il destinatario a richiamare una numerazione potenzialmente costosa. Altre chiamate possono provenire da sistemi automatici utilizzati nelle attività commerciali, anche per verificare la disponibilità delle linee o distribuire le conversazioni agli operatori.
Questi meccanismi non richiedono necessariamente l’intelligenza artificiale.
La clonazione vocale è un fenomeno diverso. Attraverso sistemi di AI generativa è possibile produrre audio che riproduce alcune caratteristiche della voce di una persona, utilizzando campioni ricavati da video, messaggi vocali, conversazioni o altre registrazioni.
La qualità del risultato dipende dalla tecnologia impiegata e dal materiale disponibile. Non è quindi corretto affermare che basti sempre una singola parola per ottenere una copia perfettamente credibile della voce.
Soprattutto, quando una persona non risponde a una telefonata, quella chiamata non fornisce al chiamante un nuovo campione della sua voce.
Il rischio di clonazione esiste, ma non può essere automaticamente associato a ogni squillo sospetto.
In Italia le registrazioni manipolate sono già emerse nelle frodi contrattuali
Il problema dei consensi vocali falsificati non è soltanto un’ipotesi.
Nel giugno 2024, la Polizia Postale di Milano ha condotto l’operazione Energy Switch, un’indagine su presunte frodi legate all’attivazione di contratti di energia elettrica e gas.
Secondo la ricostruzione investigativa, alcune persone venivano contattate da operatori telefonici che, attraverso informazioni ingannevoli, cercavano di acquisire dati personali e convincerle a cambiare fornitore. Talvolta gli interlocutori si presentavano come dipendenti di ARERA o delle compagnie con cui i consumatori avevano già stipulato un contratto.
Quando il cliente non accettava la proposta, gli indagati avrebbero in alcuni casi utilizzato i dati raccolti per attivare comunque la fornitura, anche mediante firme false.
In altre circostanze, quando la procedura richiedeva una registrazione vocale, la voce del consumatore sarebbe stata manipolata attraverso software di editing audio o applicazioni di intelligenza artificiale, facendo apparire risposte affermative mai effettivamente pronunciate.
Le indagini hanno portato a 35 perquisizioni tra Italia e Albania. La Polizia di Stato ha inoltre riferito di avere individuato circa un migliaio di ulteriori vittime che non erano ancora consapevoli del raggiro.
Si tratta di una ricostruzione investigativa, non di una sentenza definitiva sulle responsabilità delle persone coinvolte.
Il problema delle registrazioni telefoniche manipolate era già emerso anche nell’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Nel dicembre 2023, l’AGCM aveva sanzionato per 1,56 milioni di euro un operatore energetico per inottemperanza a una precedente diffida. Tra le condotte esaminate e segnalate figuravano attivazioni non richieste di luce e gas, anche attraverso registrazioni telefoniche manipolate.
I procedimenti amministrativi e la successiva indagine della Polizia Postale hanno interessato realtà aziendali collegate e non costituiscono due conferme statisticamente indipendenti.
È importante ricordare anche gli sviluppi successivi: nel 2025 l’AGCM, esaminando distinti procedimenti di verifica dell’ottemperanza, ha valutato positivamente le nuove misure di controllo introdotte dalle società interessate, non riscontrando elementi sufficienti per accertare ulteriori inottemperanze nei limiti dei profili esaminati. Queste decisioni non annullano gli accertamenti precedenti, ma documentano anche le misure correttive adottate.
Al di là delle singole vicende societarie, emerge un fatto importante per i consumatori: una registrazione telefonica può essere manipolata per rappresentare un consenso inesistente.
E per farlo non è sempre necessario utilizzare l’intelligenza artificiale. Anche i programmi tradizionali di editing audio permettono di tagliare e ricomporre una conversazione.
Quando l’AI imita la voce di un familiare
Un altro rischio riguarda l’utilizzo della clonazione vocale per rendere più credibili richieste fraudolente.
Il 3 giugno 2026 i Carabinieri di Roma hanno comunicato i risultati di un’indagine relativa a 39 episodi, tra truffe tentate e consumate, con 44 persone denunciate.
Tra le tecniche ricostruite dagli investigatori figuravano lo spoofing telefonico, che permette di falsificare il numero mostrato sul display del destinatario, e l’impiego di software di intelligenza artificiale per clonare la voce di familiari.
Le vittime venivano contattate attraverso false situazioni di emergenza, come presunti incidenti stradali occorsi a figli o nipoti oppure inesistenti pericoli per i propri risparmi. L’obiettivo era indurle a effettuare bonifici urgenti o ricariche su carte di pagamento.
Nell’operazione sono stati recuperati e sequestrati oro, gioielli e denaro contante per un valore stimato superiore a 900.000 euro.
Il comunicato dei Carabinieri non specifica quanti dei 39 episodi abbiano effettivamente coinvolto la clonazione vocale. Non sarebbe quindi corretto attribuire l’intero numero a questa tecnologia.
Il meccanismo del raggiro, tuttavia, è significativo: una voce apparentemente familiare può generare fiducia e ridurre la propensione a verificare l’identità dell’interlocutore.
Quanto è diffuso il fenomeno?
Secondo AGCOM, nei primi otto mesi del 2026 i sistemi anti-spoofing hanno bloccato circa 191 milioni di chiamate provenienti dall’estero con numerazioni italiane contraffatte o non conformi, pari al 7,2% del traffico internazionale considerato.
Il dato mostra la dimensione del fenomeno delle anomalie telefoniche contrastate dai filtri, ma richiede una distinzione fondamentale.
Non si tratta di 191 milioni di truffe riuscite e non sappiamo quante di queste chiamate fossero collegate a tentativi di clonazione vocale o a falsificazioni contrattuali.
Allo stato delle fonti esaminate, non è disponibile una stima nazionale sufficientemente attendibile del numero di contratti attivati attraverso voci clonate.
Il rischio è documentato, ma non sarebbe corretto attribuirgli dimensioni che i dati disponibili non consentono di dimostrare.
Basta pronunciare un «sì» per sottoscrivere un contratto?
No. La normativa italiana prevede specifici requisiti per la conclusione dei contratti telefonici.
L’articolo 51, comma 6, del Codice del consumo stabilisce che il professionista debba confermare l’offerta e che il consumatore sia vincolato soltanto dopo averla firmata o accettata nelle forme previste dalla legge.
La legge n. 214/2023 ha inoltre rafforzato le garanzie, prevedendo che il consenso non sia valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su carta o altro supporto durevole disponibile e accessibile.
Di conseguenza, la semplice registrazione di una parola pronunciata durante una telefonata non costituisce, da sola, una valida accettazione contrattuale.
Il problema nasce quando una registrazione falsificata viene utilizzata come apparente prova del consenso, provocando l’avvio di una fornitura mai richiesta.
Una registrazione manipolata non rende valido un contratto privo di effettivo consenso, ma può essere utilizzata per provocarne un’attivazione abusiva, che deve essere contestata.
Per i contratti a distanza il Codice del consumo riconosce inoltre, di norma, un periodo di 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
È però importante distinguere due situazioni: chi ha effettivamente concluso un contratto e vuole ripensarci può esercitare il diritto di recesso; chi scopre una fornitura mai autorizzata deve invece contestare espressamente l’assenza del consenso, senza limitarsi a chiedere il recesso.
Le nuove tutele per luce e gas
Dal 19 giugno 2026 sono operative nuove restrizioni alle sollecitazioni commerciali telefoniche relative ai contratti domestici di energia elettrica e gas.
La legge n. 49/2026 ha introdotto nell’articolo 51 del Codice del consumo i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.
La disciplina vieta le sollecitazioni commerciali telefoniche, comprese quelle mediante messaggi, finalizzate alla proposta o conclusione di contratti luce e gas, salvo specifiche eccezioni.
Il professionista può contattare il consumatore nei casi consentiti dalla norma, tra cui una richiesta effettuata direttamente dal consumatore attraverso le interfacce informatiche del professionista oppure il contatto verso propri clienti che abbiano espresso uno specifico consenso commerciale.
Spetta al professionista dimostrare la validità del contatto. Le telefonate consentite devono inoltre provenire da numerazioni che identifichino univocamente il venditore.
La normativa prevede la nullità dei contratti stipulati a seguito di contatti effettuati in violazione di queste disposizioni.
Il comma 8-quater consente inoltre agli utenti di segnalare le chiamate irregolari al Garante per la protezione dei dati personali e ad AGCOM, indicando il numero chiamante.
Qualora AGCOM accerti l’utilizzo di numerazioni diverse da quelle assegnate al professionista, la legge prevede l’intervento dell’Autorità per disporre la sospensione delle linee interessate.
Sono strumenti di tutela importanti, che riguardano tuttavia lo specifico settore energetico disciplinato dalla norma e non possono essere automaticamente estesi a qualunque contratto telefonico.
Cosa cambia con l’intelligenza artificiale?
La manipolazione delle registrazioni esiste da prima della diffusione dell’AI generativa. È possibile tagliare, modificare e ricomporre tracce audio anche utilizzando software tradizionali.
L’intelligenza artificiale introduce però capacità ulteriori: può generare nuove frasi con caratteristiche vocali simili a quelle di una persona reale, rendendo più sofisticati i tentativi di impersonificazione.
La questione non riguarda soltanto la tecnologia, ma anche la fiducia che attribuiamo alla voce.
Per molto tempo riconoscere una voce familiare è stato considerato un elemento rassicurante. Oggi non possiamo più utilizzarlo come unica verifica dell’identità di chi ci chiama.
Anche il quadro normativo si sta evolvendo. Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act europeo per determinate categorie di contenuti generati o manipolati artificialmente, comprese le riproduzioni audio qualificabili come deepfake. Per alcuni sistemi già immessi sul mercato prima di tale data è previsto un periodo transitorio limitato relativo agli obblighi di marcatura.
In Italia, la legge n. 132/2025 ha inoltre introdotto nuove disposizioni penali relative all’impiego illecito dell’intelligenza artificiale, tra cui un’aggravante comune per determinate modalità di commissione dei reati e una specifica fattispecie relativa alla diffusione illecita di contenuti falsificati mediante AI.
Queste norme contribuiscono a definire obblighi e responsabilità, ma non eliminano il rischio di utilizzi criminali. La prevenzione richiede anche comportamenti consapevoli e strumenti di verifica indipendenti.
Come possono difendersi i consumatori?
La prima precauzione è non richiamare automaticamente numerazioni sconosciute dopo squilli brevissimi, soprattutto quando presentano prefissi internazionali inattesi.
Durante le telefonate è opportuno evitare di comunicare dati personali, credenziali, codici di verifica o informazioni bancarie a interlocutori la cui identità non sia stata accertata.
Chi si presenta come operatore bancario, fornitore energetico o rappresentante di un’autorità deve poter essere verificato attraverso recapiti ufficiali individuati autonomamente, senza affidarsi ai numeri o ai collegamenti forniti durante la chiamata sospetta.
Nel caso delle voci clonate, anche riconoscere apparentemente la voce di un familiare non è più una garanzia sufficiente. Può essere utile concordare in famiglia una parola di controllo riservata, da utilizzare in presenza di richieste improvvise di denaro. La precauzione più importante resta comunque interrompere la conversazione e ricontattare direttamente la persona attraverso un numero già conosciuto.
Per i contratti telefonici è fondamentale leggere la documentazione prima di approvare qualsiasi proposta e non comunicare codici OTP né confermare procedure elettroniche senza averne verificato origine e contenuto.
Se arriva una comunicazione relativa a una fornitura mai richiesta, occorre contestarla tempestivamente per iscritto, chiedendo al venditore copia del contratto e delle evidenze che dimostrerebbero il consenso.
Per le controversie relative a luce e gas, dopo il reclamo scritto e secondo le condizioni previste, è possibile ricorrere gratuitamente al Servizio Conciliazione ARERA, anche con l’assistenza di un’associazione dei consumatori. Eventuali compensi concordati con un delegato restano distinti dalla gratuità del servizio.
Se si scopre un pagamento bancario mai autorizzato, bisogna contattare immediatamente la banca e attivare la procedura di disconoscimento. Il diritto al rimborso dipende dalle circostanze e dalle condizioni previste dalla normativa sui servizi di pagamento.
Diverso può essere il caso in cui il consumatore abbia disposto personalmente un bonifico perché ingannato da un truffatore. Anche in questa situazione occorre avvisare subito la banca, verificare se sia possibile intervenire sul trasferimento e valutare una denuncia alle forze dell’ordine.
Conoscere il rischio senza alimentare la paura
La clonazione vocale attraverso l’intelligenza artificiale è una tecnologia reale e il suo impiego fraudolento è emerso anche in indagini italiane. Allo stesso modo, l’utilizzo di registrazioni manipolate per simulare un consenso contrattuale è un problema documentato.
Ma questo non significa che ogni telefonata sospetta sia un tentativo di sottrarre la nostra voce, né che una singola parola possa essere sufficiente per vincolarci legalmente a un contratto.
La tutela dei consumatori passa dalla capacità di distinguere i rischi documentati dalle ipotesi non dimostrate, conoscere le norme applicabili e adottare comportamenti prudenti.
Non serve avere paura di rispondere al telefono. Serve imparare a verificare chi ci sta parlando, riconoscere le situazioni sospette e sapere come difendersi quando qualcosa non torna.
Perché nell’epoca delle voci artificiali, riconoscere una voce non significa più necessariamente riconoscere una persona.



