Per anni la telefonata commerciale è stata la porta d’ingresso di quasi ogni contratto luce e gas non voluto: un operatore che si presenta in modo ambiguo, una verifica dei dati, un sì a una domanda generica, e settimane dopo la bolletta di un fornitore che non hai mai scelto. Dal 19 giugno 2026 quella porta è chiusa per legge, e la conseguenza non è una sanzione lontana: è la nullità del contratto.
Dal 19 giugno 2026 è vietato proporre o concludere per telefono, anche con messaggi, contratti di fornitura di energia elettrica e gas, salvo che sia stato tu a chiedere il contatto o che sia già cliente di quel fornitore con un consenso specifico. I contratti conclusi in violazione sono nulli, ed è il fornitore a dover provare che il contatto era legittimo. La norma non è retroattiva.
Che cosa dice la norma
La legge di conversione del decreto Bollette, la legge 49 del 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026, ha inserito nell’articolo 51 del Codice del consumo tre nuovi commi, applicabili dal 19 giugno 2026.
Il primo vieta le sollecitazioni telefoniche commerciali finalizzate a proporre o concludere contratti di fornitura di luce e gas, comprese quelle effettuate tramite messaggio. Le eccezioni sono due: quando sei stato tu a contattare il professionista, anche attraverso i suoi canali web, e quando sei già suo cliente e hai espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali telefoniche.
Il secondo stabilisce che il contratto concluso in violazione del divieto è nullo, e che l’onere di provare la legittimità del contatto spetta interamente al professionista.
La norma impone inoltre che le chiamate avvengano da numerazioni che identificano in modo univoco il professionista, e affida la vigilanza al Garante per la protezione dei dati personali e all’AGCOM: se l’AGCOM accerta che le chiamate provengono da numerazioni diverse da quelle assegnate, può ordinare al gestore telefonico la sospensione immediata delle linee.
Che cosa cambia rispetto a prima
Prima, un contratto attivato dopo una telefonata non autorizzata si contestava come contratto non richiesto, e la telefonata illecita era un elemento a favore: ma bisognava ricostruire che cosa era stato detto, e il confronto si giocava sulla registrazione.
Ora la questione è spostata a monte. Se il fornitore non prova che il contatto era consentito, il contratto è nullo, cioè privo di effetti dall’inizio, e nessuna conferma verbale lo sana. È una nullità di protezione, che opera nel tuo interesse e si può far valere in ogni sede, compresa la conciliazione presso l’ARERA.
L’inversione dell’onere della prova è il cuore pratico della riforma: non devi dimostrare di non aver dato il consenso, è il fornitore che deve dimostrare di averlo avuto. È la ragione per cui la richiesta scritta di esibire quella prova chiude molte vicende prima di qualunque contenzioso.
Che cosa resta fuori
La norma non è retroattiva: vale per i contratti conclusi dal 19 giugno 2026. Per quelli precedenti restano le tutele ordinarie, cioè la contestazione come contratto non richiesto, la pratica commerciale scorretta e il trattamento illecito dei dati.
Copre soltanto luce e gas. L’estensione alla telefonia e a internet era stata approvata dal Senato l’11 giugno 2026 e il 17 giugno è stata cancellata alla Camera con un emendamento soppressivo, per una questione di disomogeneità di materia rispetto al contenuto del decreto: uno stralcio procedurale, non una valutazione di merito. Per quel settore valgono quindi le regole generali e il Registro delle opposizioni.
Non copre le vendite porta a porta, che hanno la disciplina propria dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali. E non impedisce le chiamate ai clienti che hanno dato un consenso specifico, che però il fornitore deve provare.
Come si fa valere la nullità
Se ricevi la comunicazione di attivazione o la prima bolletta di un fornitore con cui non hai concluso nulla, o con cui hai parlato solo perché ti ha chiamato lui, il percorso è questo.
Comunicazione scritta al fornitore, con mezzo tracciabile, che dichiara la nullità del contratto ai sensi dell’articolo 51 del Codice del consumo, chiede la cessazione di ogni addebito e il ripristino della fornitura precedente senza costi, e chiede espressamente la prova del consenso preventivo o della richiesta di contatto, con l’indicazione della data e del modo in cui è stato raccolto.
Comunicazione anche al fornitore precedente, perché il ripristino lo riguarda.
Se il fornitore non produce la prova e non ripristina, conciliazione presso lo Sportello per il consumatore di ARERA, dove la nullità si può far valere. In parallelo, segnalazione al Garante per la chiamata illecita e all’AGCOM se il numero non identificava il chiamante, indicando data, ora e numero di provenienza.
Il servizio Contratto Nullo
Consumerismo ha attivato un servizio dedicato, Contratto Nullo, per chi si trova con un contratto luce o gas concluso in violazione del divieto: raccolta della segnalazione, verifica dei presupposti, comunicazione al fornitore e assistenza nella conciliazione. La verifica iniziale della posizione è gratuita.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica anzitutto la data del contratto, perché è quella a dire se si applica la nullità o le tutele precedenti, e ricostruisce come è avvenuto il contatto. Prepara la comunicazione di nullità al fornitore con la richiesta formale della prova del consenso preventivo, che è il documento che il fornitore spesso non ha, e la comunicazione al fornitore uscente per il ripristino. Se il fornitore resiste, ti assiste nella conciliazione presso ARERA e predispone le segnalazioni al Garante e all’AGCOM, che alimentano i procedimenti contro chi opera fuori dalle regole. Per i casi diffusi raccoglie le segnalazioni in forma collettiva. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
La comunicazione di attivazione o la prima bolletta del nuovo fornitore con la data, il numero chiamante e la data della telefonata se li hai annotati, l’eventuale registrazione o trascrizione che il fornitore ti ha trasmesso, le bollette del fornitore precedente, le comunicazioni scambiate con entrambi i fornitori e il contratto nella versione che ti è stata inviata.
Tempi realistici e possibili esiti
La comunicazione di nullità con la richiesta di prova del consenso riceve di regola risposta in poche settimane, e i fornitori che non hanno quel consenso annullano e ripristinano senza arrivare al contenzioso. In caso di resistenza, la conciliazione presso ARERA ha tempi di alcune settimane e la nullità vi si può far valere. Lo Sportello verifica i presupposti e prepara la comunicazione, senza garantire l’esito, che dipende anche dalle prove che il fornitore riesce a produrre.
Per approfondire: Codice del consumo · ARERA
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
Ho detto sì al telefono: il contratto è valido?
No, se la chiamata non era consentita. La norma richiede il consenso preventivo al contatto, non la conferma durante la telefonata, e un sì a una chiamata non autorizzata non sana la nullità. Spetta al fornitore provare che avevi chiesto tu il contatto o che eri già cliente con consenso specifico.
Il contratto è di maggio 2026: posso far valere la nullità?
No, la norma si applica ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026. Per quelli precedenti restano le tutele ordinarie: contestazione come contratto non richiesto con ripristino, segnalazione per pratica scorretta e per trattamento illecito dei dati, con l’eventuale iscrizione al Registro delle opposizioni come elemento a favore.
Ero già cliente di quel fornitore: potevano chiamarmi?
Solo se avevi espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali telefoniche, che il fornitore deve provare indicando data e modalità di raccolta. Un consenso generico contenuto nelle condizioni di contratto non basta. Chiedi per iscritto quella prova: se non arriva, il contratto concluso dopo la chiamata è nullo.
Vale anche per telefonia e internet?
No. L’estensione era stata approvata dal Senato l’11 giugno 2026 ed è stata cancellata alla Camera il 17 giugno, per una questione di disomogeneità di materia rispetto al decreto, non per una valutazione sul telemarketing. Per quel settore valgono le regole generali e il Registro delle opposizioni.
Il numero che mi ha chiamato non corrisponde a nessun fornitore.
Segnalalo al Garante per la protezione dei dati e all’AGCOM indicando data, ora e numero: la norma impone numerazioni che identificano in modo univoco il professionista, e l’AGCOM può ordinare al gestore la sospensione immediata delle linee usate in violazione. Se ne è seguito un contratto, è un elemento in più.
Il fornitore mi ha mandato la registrazione del mio sì.
La registrazione della conferma non è la prova che serve: quello che il fornitore deve dimostrare è la legittimità del contatto, cioè che avevi chiesto tu di essere chiamato o che eri già cliente con consenso specifico. Chiedi per iscritto quella prova e, se non la produce, fai valere la nullità.
Hai un problema su Truffe, telemarketing e pratiche scorrette? Scrivici!
Stai inviando allo Sportello +Tutela di Consumerismo No Profit APS ETS il racconto del tuo problema e i tuoi recapiti. Lo legge un operatore, che valuta gratuitamente il caso e ti risponde entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non ti stiamo chiedendo denaro.
Non devi allegare niente adesso: tieni da parte i documenti che riguardano il tuo caso, se andiamo avanti ti diremo quali servono.





