Arriva la bolletta e insieme al consumo compare una voce che nessuno aveva annunciato: deposito cauzionale, decine o centinaia di euro. Oppure si chiude una fornitura dopo anni e la cauzione versata all’inizio non torna indietro, e nessuno la menziona. È una delle richieste che i consumatori accettano più facilmente, perché sembra una formalità tecnica, e invece ha regole precise su quando può essere chiesta, quanto può valere e quando deve essere restituita.
Il deposito cauzionale è una garanzia sui pagamenti, non un costo. Nel mercato libero di luce e gas il venditore può chiederlo solo se il contratto lo prevede, nell’importo lì indicato; nei servizi di tutela e per l’acqua i limiti li fissa l’Autorità. Con la domiciliazione del pagamento spesso non si paga, e alla chiusura va restituito.
Che cos’è e a che cosa serve
Il deposito cauzionale è una somma che il cliente versa al venditore o al gestore a garanzia del pagamento delle bollette: non è un costo del servizio e non è un anticipo sui consumi, è una garanzia che resta accantonata e che va restituita quando il rapporto si chiude. Ne consegue che va tenuta distinta da ogni altra voce: comparire in bolletta è possibile, ma deve essere identificata come tale e non confusa con il corrispettivo. La sua funzione spiega anche la regola più importante, cioè che chi offre già una garanzia equivalente non deve versarla: se il pagamento è domiciliato su un conto, il rischio per il venditore si riduce, ed è per questo che la domiciliazione è la principale causa di esonero.
Chi ne è esonerato?
Dipende dal servizio e dal contratto. Per la luce dei clienti in maggior tutela, per il gas dei clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità e per l’acqua, la regola è fissata dall’Autorità: chi attiva la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non versa il deposito, e se lo aveva già versato gli va restituito. Per l’acqua l’esonero con domiciliazione vale per consumi fino a 500 metri cubi l’anno, e sono esonerati anche i beneficiari del bonus sociale idrico. Nel mercato libero decide il contratto, che può prevedere o meno il deposito e l’esonero. La prima verifica, quando arriva la richiesta, è quindi doppia: in quale servizio siete, e cosa dice il vostro contratto.
Quanto può essere
Nel mercato libero l’importo, se il deposito è previsto, è quello indicato nel contratto: non esiste un tetto uguale per tutti, e per questo va controllato prima di firmare. Nei servizi di tutela i limiti li fissa l’Autorità. Per la luce in maggior tutela, al massimo 11,50 euro per ogni kW di potenza impegnata, cioè 34,50 euro per un contatore da 3 kW, che scendono a 5,20 euro per kW per chi ha il bonus sociale. Per il gas nel servizio di tutela della vulnerabilità, da 30 euro per consumi fino a 500 metri cubi l’anno fino a 300 euro tra 2.500 e 5.000 metri cubi, e 25 o 77 euro per chi ha il bonus sociale; l’importo può raddoppiare per chi nell’ultimo anno è stato messo in mora per almeno due bollette. Per l’acqua, al massimo il valore di tre mensilità di consumo medio. Una richiesta superiore a questi limiti, o a quanto scritto nel contratto, si contesta, e lo sportello può fare la verifica per voi.
Gli interessi e la restituzione
Nei servizi di tutela e per l’acqua il deposito è fruttifero: alla chiusura va restituito maggiorato degli interessi legali, e per ottenerlo non vi può essere chiesta la prova di averlo versato; per l’acqua la restituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla cessazione del contratto. Nel mercato libero valgono le condizioni del contratto. In ogni caso la somma va restituita alla chiusura, al netto di eventuali bollette non pagate. Nella pratica è il passaggio in cui più spesso qualcosa si perde: si chiude la fornitura, si riceve la bolletta di chiusura, e della cauzione non si parla. La restituzione va quindi chiesta espressamente, per iscritto, indicando la data di versamento, l’importo e l’IBAN, e verificando che la bolletta di chiusura la riporti. Se il conguaglio finale è a debito, la cauzione si compensa e va restituita la differenza, non trattenuta per intero.
Se non viene restituita
Il reclamo scritto al venditore o al gestore, che per luce e gas deve rispondere entro trenta giorni, con l’indicazione della data di versamento, dell’importo e degli interessi maturati. Se la risposta non arriva o non soddisfa, la conciliazione presso il servizio dell’Autorità, che non comporta costi per il cliente ed è la sede naturale di queste controversie, e la segnalazione allo sportello per il consumatore. Anche per l’acqua si può ricorrere alla conciliazione, trascorsi cinquanta giorni dal reclamo senza risposta. Conservate sempre la prova del versamento iniziale, perché a distanza di anni è il documento che manca più spesso.
Lo schema del reclamo
Spett.le [venditore o gestore], il sottoscritto [nome], intestatario della fornitura di [energia elettrica, gas, servizio idrico] identificata dal codice [POD, PDR o codice utenza], relativa all’immobile in [indirizzo], espone quanto segue. [Con la fattura n. (numero) del (data) mi è stato richiesto un deposito cauzionale di (importo). Contesto la richiesta in quanto il pagamento della fornitura è domiciliato su conto corrente dal (data) / in quanto l’importo eccede quello previsto dal contratto o dai limiti fissati dall’Autorità per il mio servizio.] [Oppure: in data (data) ho versato un deposito cauzionale di (importo); la fornitura è cessata in data (data) e la somma non risulta restituita. Chiedo la restituzione del deposito e degli interessi maturati, sul conto (IBAN).] Chiedo riscontro scritto entro trenta giorni. Allego: bollette, prova del versamento, comunicazione di cessazione. Data, firma, recapiti.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina le bollette, il contratto e le comunicazioni ricevute, verifica se l’importo richiesto è dovuto secondo la regolazione applicabile e in quale misura, e prepara il reclamo scritto al venditore o al gestore, con la richiesta precisa e i riferimenti regolatori, inviandolo con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva nei termini o non è soddisfacente, vi assiste nella procedura di conciliazione presso il servizio dell’Autorità e nella segnalazione allo sportello per il consumatore. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che vi vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
La bolletta con la voce del deposito e le bollette con i consumi, la prova del versamento iniziale, il contratto, la documentazione della domiciliazione del pagamento, la comunicazione di cessazione della fornitura e la bolletta di chiusura, il reclamo inviato con la prova.
Tempi realistici e possibili esiti
I reclami sulla richiesta o sulla restituzione del deposito ricevono risposta entro trenta giorni per luce e gas, e quando la richiesta si confronta con un contratto o con limiti fissati dall’Autorità la contestazione è semplice da documentare. In mancanza di risposta, la conciliazione presso il servizio dell’Autorità dura in media circa 65 giorni, secondo i dati dell’Autorità, e non comporta costi per il cliente. Lo Sportello verifica l’importo e prepara il reclamo, senza garantire l’esito.
Per approfondire: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente · Sportello per il consumatore
Hai un problema? Compila il modulo di segnalazione
Se vi è stato chiesto un deposito cauzionale che non ritenete dovuto, o se non vi è stato restituito alla chiusura della fornitura, compilate il modulo di segnalazione dello Sportello +Tutela qui sotto: un operatore vi ricontatta per verificare la posizione e preparare il reclamo. Potete anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
Mi hanno chiesto un deposito cauzionale in bolletta. È legittimo?
Può esserlo. Nel mercato libero il venditore può chiederlo solo se il contratto lo prevede, e nell’importo lì indicato. Nei servizi di tutela e per l’acqua i limiti li fissa l’Autorità, e chi ha domiciliato il pagamento non lo versa. Prima verifica: il vostro contratto, e se avete già la domiciliazione attiva.
L’importo mi sembra troppo alto.
Dipende da dove siete. Nel mercato libero si confronta con quanto scritto nel contratto; nei servizi di tutela con i limiti dell’Autorità, per esempio 11,50 euro per kW per la luce e da 30 a 300 euro per il gas secondo i consumi; per l’acqua al massimo tre mensilità di consumo medio. Oltre questi valori la richiesta si contesta con reclamo scritto.
Come faccio a non versarla?
Attivando la domiciliazione bancaria o postale del pagamento: nei servizi di tutela e, per l’acqua, con consumi fino a 500 metri cubi l’anno, comporta l’esonero e la restituzione di quanto già versato; nel mercato libero dipende dal contratto. Comunicatelo per iscritto al venditore o al gestore, chiedendo contestualmente lo storno o il rimborso della cauzione.
Ho chiuso la fornitura e la cauzione non è tornata.
Va restituita alla chiusura, al netto di eventuali bollette non pagate, e nei servizi di tutela e per l’acqua con gli interessi legali; per l’acqua entro 30 giorni. Chiedetela per iscritto indicando importo e IBAN, e controllate la bolletta di chiusura. Se il conguaglio è a debito, la cauzione si compensa e va restituita la differenza, non trattenuta per intero.
Il venditore non risponde al reclamo.
Per luce e gas, se la risposta non arriva entro trenta giorni vi spetta un indennizzo automatico, e trascorsi quaranta giorni potete attivare la conciliazione presso il servizio dell’Autorità, senza costi per il cliente; per l’acqua il termine è di cinquanta giorni. Conservate la prova del versamento, anche se in tutela e per l’acqua non vi può essere richiesta.


