Il bonus sociale è uno sconto in bolletta per le famiglie in difficoltà economica e per chi ha in casa apparecchiature elettromedicali. Dovrebbe arrivare da solo. Spesso non arriva, oppure arriva a metà, e chi ne ha diritto non se ne accorge. Vediamo come funziona e dove si inceppa.
Il bonus sociale per disagio economico spetta alle famiglie con ISEE fino a 9.796 euro, o 20.000 con almeno quattro figli a carico, ed è automatico: basta presentare la DSU. Dura 12 mesi. Quello per disagio fisico va richiesto al Comune o a un CAF. Se non compare in bolletta, verificate ISEE e intestazione e chiedete gli arretrati per iscritto.
Due bonus diversi, due strade diverse
Il bonus per disagio economico spetta alle famiglie con ISEE fino a 9.796 euro, la soglia in vigore nel 2026 e aggiornata periodicamente dall’Autorità, o fino a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. Dal 2021 è automatico: basta presentare la dichiarazione ISEE, e il sistema incrocia i dati con le forniture intestate ai componenti del nucleo. Non serve fare domanda. Il bonus dura 12 mesi e si applica a una sola fornitura per ciascun servizio.
Il bonus per disagio fisico spetta a chi utilizza apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita, e non è automatico: va richiesto al Comune di residenza o a un CAF, con il certificato dell’azienda sanitaria. Non ha limiti di ISEE e vale solo per l’energia elettrica.
I due bonus si possono cumulare, perché rispondono a condizioni diverse.
Come si vede in bolletta?
Il bonus compare come voce di sconto nel dettaglio della bolletta, con la dicitura che lo identifica e l’importo. Se avete un ISEE sotto soglia e non vedete quella voce da qualche bolletta, non date per scontato che tutto sia in regola. Il primo controllo è semplice: la bolletta contiene o no una riga riferita al bonus?
Perché a volte non arriva
Le cause più frequenti sono quattro. La dichiarazione ISEE non è stata presentata o è scaduta: il bonus dura quanto dura l’ISEE, e ogni anno va rifatto. Il contratto non è intestato a un componente del nucleo familiare che risulta nell’ISEE, per esempio perché è ancora a nome di un parente. La fornitura è in una condizione particolare, come un’utenza non domestica o non residente. Oppure c’è stato un cambio di fornitore e nel passaggio qualcosa non ha funzionato: la regola prevede che il bonus prosegua con il nuovo fornitore per la durata prevista, quindi se si perde è un errore da contestare.
In tutti questi casi il bonus si recupera, ma serve capire quale sia il punto di blocco. Il fornitore può dire se la fornitura risulta o meno associata a un bonus; l’INPS, tramite la propria area riservata, mostra se l’ISEE è valido.
Quanto vale
L’importo del bonus non è uguale per tutti: dipende dal numero di componenti del nucleo familiare e, per il gas, dalla zona climatica e dall’uso, solo cottura oppure anche riscaldamento. Gli importi vengono aggiornati periodicamente dall’Autorità e per questo non li riportiamo qui in cifra: il modo corretto per conoscere quello che vi spetta è consultare la tabella ufficiale in vigore, oppure leggere la voce in bolletta, dove l’importo applicato è indicato.
Attenzione a chi vende il bonus
Il bonus è gratuito e non richiede intermediari. Chiunque proponga di “farvi ottenere il bonus” in cambio di un compenso, di un cambio di fornitore o di una firma sta facendo altro. Allo sportello arrivano regolarmente persone che hanno cambiato contratto convinte che fosse necessario per avere lo sconto: non lo è mai. L’unico passaggio davvero necessario è l’ISEE, e si fa gratis al CAF o online.
Cosa fare
Primo: verificare che l’ISEE sia in corso di validità. Se è scaduto, rifarlo: il bonus riparte da lì. Per non avere interruzioni, conviene presentare la nuova DSU almeno un mese prima della scadenza del bonus in corso. Secondo: verificare l’intestazione della fornitura e, se serve, fare la voltura a un componente del nucleo. Terzo: se ISEE e intestazione sono corretti ma il bonus non compare, fare reclamo scritto al fornitore chiedendo di verificare l’associazione e di riconoscere gli importi arretrati.
Lo sportello +Tutela verifica la posizione: servono l’ultima bolletta e l’attestazione ISEE.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina bollette, contratto e comunicazioni e verifica se c’è materia per una contestazione. Se sì, prepara il reclamo scritto al fornitore con il codice POD o PDR, i fatti, la contestazione e le richieste, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva entro trenta giorni o non risolve, presenta la domanda di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e vi assiste con delega fino all’accordo. Nei casi che lo richiedono, segnala la condotta del fornitore all’Autorità di regolazione o all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che vi vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
Le ultime bollette, anche in formato digitale, e quella contestata; il contratto o la scheda dell’offerta, se disponibili; una fotografia del contatore con la lettura del giorno; le comunicazioni ricevute dal fornitore, comprese eventuali lettere di sollecito o di distacco; i reclami già inviati con le risposte; per i contratti non richiesti, la prima bolletta del nuovo fornitore.
Tempi realistici e possibili esiti
Il fornitore deve rispondere al reclamo entro trenta giorni. La conciliazione, se necessaria, dura in media circa 65 giorni, secondo i dati dell’Autorità. Gli esiti più frequenti sono la rettifica della bolletta, lo storno delle somme non dovute, il ripristino della fornitura precedente e il riconoscimento degli indennizzi previsti dalla regolazione. Non tutti i casi hanno basi: lo Sportello ve lo dice dopo aver letto i documenti, senza promettere risultati.
Per approfondire: Sportello per il consumatore Energia e Ambiente · Codice del consumo
Hai un problema? Compila il modulo di segnalazione
Se hai un problema con la bolletta, con un contratto o con il fornitore di luce e gas, compila il modulo di segnalazione dello Sportello +Tutela: un operatore che si occupa di energia ti ricontatta per capire il caso e indicarti il percorso corretto. Puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o chiamare lo 0694805440.
Domande frequenti
Il bonus è retroattivo?
Il bonus dura 12 mesi e decorre da quando il sistema verifica il diritto, sulla base della DSU presentata. Se il diritto era accertato ma lo sconto non è stato applicato per un errore, per esempio nell’associazione con la fornitura, gli importi del periodo spettante si recuperano: vanno chiesti con reclamo scritto al fornitore, allegando l’attestazione ISEE.
Devo rifare la domanda ogni anno?
Per il disagio economico non c’è domanda, ma serve una DSU valida ogni anno: presentatela almeno un mese prima della scadenza del bonus in corso, così l’agevolazione prosegue senza interruzioni. Per il disagio fisico la domanda si presenta una volta e il bonus prosegue finché si usano le apparecchiature; va aggiornata se cambiano le apparecchiature o le ore di utilizzo.
Ho cambiato fornitore. Il bonus mi segue?
Sì. In caso di cambio fornitore o di tipo di contratto, il bonus continua a essere erogato per la durata prevista, senza bisogno di fare nulla. Se dopo il passaggio lo sconto non compare più nelle bollette del nuovo fornitore, segnalatelo subito per iscritto, allegando l’ultima bolletta del vecchio fornitore in cui il bonus risultava applicato.
Ho più forniture intestate. Ricevo più bonus?
No. Il bonus per disagio economico si applica a una sola fornitura per ciascun servizio, luce e gas, per nucleo familiare, anche se avete più contratti intestati, e riguarda la fornitura dell’abitazione di residenza. Il bonus per disagio fisico, invece, si aggiunge a quello economico sulla stessa fornitura elettrica, perché risponde a una condizione diversa.
Esiste un bonus anche per l’acqua?
Sì, il bonus sociale idrico funziona con lo stesso meccanismo automatico legato all’ISEE e alle stesse soglie. Ne parliamo nell’area dedicata al servizio idrico, dove i problemi di applicazione sono ancora più frequenti, soprattutto nei condomini con fornitura centralizzata, per i quali il bonus viene erogato direttamente dal gestore con modalità diverse dalla bolletta.


