+TutelaEnergia: luce e gas

Conguaglio dopo anni: quando non devi pagare

Per luce e gas la prescrizione è di due anni. Come capire se un conguaglio arrivato in ritardo è dovuto.

Arriva una di ottocento, mille, duemila euro. Dentro c’è un che si riferisce a consumi di tre o quattro anni fa, mai fatturati prima. La reazione più comune è pagare a rate, o litigare al telefono. La cosa giusta è un’altra: verificare se quella somma è ancora esigibile, perché spesso non lo è.

Per e gas i consumi si prescrivono in due anni: un conguaglio che fattura consumi più vecchi non è dovuto per quella parte, anche se il fornitore sostiene che la mancata lettura dipendeva dal cliente. La va eccepita per iscritto con un al fornitore, prima di pagare o di firmare una rateizzazione, che varrebbe come riconoscimento del debito.

La regola: due anni, non cinque

Fino a pochi anni fa i debiti per le bollette si prescrivevano in cinque anni. Dal 2018 la legge ha introdotto per luce, gas e una prescrizione breve, di due anni. Significa che il fornitore non può pretendere il pagamento di consumi risalenti a più di due anni prima della data in cui li fattura.

La regola si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per l’elettricità, al 1° gennaio 2019 per il gas e al 1° gennaio 2020 per l’acqua, e riguarda i consumatori e le microimprese. Per questo, davanti a un conguaglio vecchio, la prima cosa da guardare è la data di emissione della bolletta e il periodo a cui si riferiscono i consumi.

Come si calcola, in pratica?

Prendete la bolletta e cercate il periodo di riferimento dei consumi conguagliati. Il termine di due anni non parte dal giorno in cui avete consumato, ma dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto fatturare: la regolazione gli concede 45 giorni dalla fine del periodo di consumo. Aggiungete quindi 45 giorni alla fine di ciascun periodo: se da quella data all’emissione della bolletta sono passati più di due anni, quella parte dell’importo è prescritta.

Un esempio. Bolletta emessa il 10 marzo 2026, con un conguaglio per consumi mensili da gennaio 2023 a dicembre 2024. Il consumo di dicembre 2023 andava fatturato entro il 14 febbraio 2024: da allora all’emissione sono passati più di due anni, quindi è prescritto, e lo sono tutti i mesi precedenti. Il consumo di gennaio 2024 andava fatturato entro il 16 marzo 2024: i due anni non sono ancora trascorsi, e da lì in avanti i consumi restano dovuti. In pratica, in questo esempio si paga il 2024 e non il 2023. Il fornitore deve indicare separatamente in bolletta gli importi che potrebbero essere prescritti, e non è un dettaglio: se non lo fa, è un ulteriore motivo di contestazione.

E se il fornitore dice che è colpa vostra?

È la risposta che si riceve più spesso, e oggi non regge. Fino al 2019 la legge escludeva la prescrizione breve quando la mancata lettura dipendeva da una responsabilità accertata del cliente, per esempio un contatore inaccessibile. Quella eccezione è stata abrogata dal 1° gennaio 2020, e l’Autorità ha chiarito che i rifiuti fondati su di essa non sono giustificati: il termine di due anni vale anche se il fornitore o il distributore sostengono che la lettura non è stata possibile per causa vostra.

Resta un’ipotesi estrema: il codice civile sospende la prescrizione quando il debitore ha nascosto il debito con dolo, come nei casi di manomissione del contatore. Un contatore semplicemente non raggiungibile, delle stime sbagliate o delle autoletture ignorate non rientrano in quell’ipotesi. Se il fornitore respinge il reclamo con l’argomento della mancata lettura, va contestato: l’Autorità antitrust è intervenuta più volte contro questa pratica.

Cosa scrivere al fornitore

La prescrizione non opera da sola: va eccepita, cioè dichiarata. Serve un reclamo scritto, inviato con un mezzo che lasci traccia, in cui si indica la bolletta, il periodo dei consumi contestati e la richiesta di storno della quota prescritta. Nel frattempo si può pagare la sola parte non contestata, indicandolo espressamente.

Il fornitore ha trenta giorni per rispondere. Se non risponde, o rifiuta senza dimostrare una responsabilità del cliente, la strada è la conciliazione, e da lì in avanti conviene farsi assistere.

Il caso tipico allo sportello

Una coppia di pensionati con contatore elettronico, mai una bolletta contestata in vent’anni. Per due anni le bollette sono basse e regolari; poi ne arriva una da millecinquecento euro, con la spiegazione che le letture non erano state acquisite e i consumi erano stati stimati in difetto. La reazione istintiva è chiedere le rate. La verifica rivela che oltre metà dei consumi conguagliati risale a più di due anni prima: quella parte non è dovuta, e il fornitore non può opporre la mancata lettura, che del resto non dipendeva in alcun modo dalla coppia. Il reclamo chiede lo storno della quota prescritta; quel che resta si può rateizzare. È uno schema che si ripete con poche variazioni.

Attenzione ai piani di rateizzazione

Quando il conguaglio è alto, il fornitore propone spesso una rateizzazione. Attenzione: firmare un piano di rate senza aver prima contestato la parte prescritta può essere letto come riconoscimento del debito. Prima si eccepisce la prescrizione, poi, se resta qualcosa da pagare, si rateizza quello.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina bollette, contratto e comunicazioni e verifica se c’è materia per una contestazione. Se sì, prepara il reclamo scritto al fornitore con il codice POD o PDR, i fatti, la contestazione e le richieste, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva entro trenta giorni o non risolve, presenta la domanda di presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e vi assiste con delega fino all’accordo. Nei casi che lo richiedono, segnala la condotta del fornitore all’Autorità di regolazione o all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che vi vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Le ultime bollette, anche in formato digitale, e quella contestata; il contratto o la scheda dell’offerta, se disponibili; una fotografia del contatore con la lettura del giorno; le comunicazioni ricevute dal fornitore, comprese eventuali lettere di sollecito o di ; i reclami già inviati con le risposte; per i , la prima bolletta del nuovo fornitore.

Tempi realistici e possibili esiti

Il fornitore deve rispondere al reclamo entro trenta giorni. La conciliazione, se necessaria, dura in media circa 65 giorni, secondo i dati dell’Autorità. Gli esiti più frequenti sono la rettifica della bolletta, lo storno delle somme non dovute, il ripristino della fornitura precedente e il riconoscimento degli previsti dalla regolazione. Non tutti i casi hanno basi: lo Sportello ve lo dice dopo aver letto i documenti, senza promettere risultati.

Per approfondire: Sportello per il consumatore Energia e Ambiente · Codice del consumo

Hai un problema? Compila il modulo di segnalazione

Se hai un problema con la bolletta, con un contratto o con il fornitore di luce e gas, compila il modulo di segnalazione dello Sportello +Tutela: un operatore che si occupa di energia ti ricontatta per capire il caso e indicarti il percorso corretto. Puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o chiamare lo 0694805440.

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Domande frequenti

La prescrizione vale anche per il gas?

Sì. La prescrizione di due anni vale per l’elettricità sulle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018, per il gas su quelle con scadenza successiva al 1° gennaio 2019 e per l’acqua su quelle con scadenza successiva al 1° gennaio 2020. Riguarda i consumatori e le microimprese. Per bollette scadute prima di quelle date può valere ancora la prescrizione di cinque anni.

Se ho già pagato un conguaglio prescritto, posso chiedere il rimborso?

In linea generale chi paga spontaneamente un debito prescritto non può chiederne la restituzione: per questo è importante contestare prima di pagare. Se avete già pagato, o dovete pagare prima di ricevere risposta, comunicate subito per iscritto al fornitore che il pagamento è stato effettuato con riserva di ripetizione per la parte prescritta: così non potrà essere considerato spontaneo. Poi fate valutare il caso con i documenti.

Il fornitore dice che il ritardo è colpa del distributore. Cambia qualcosa?

No. Per il cliente conta solo il tempo trascorso: i rapporti tra fornitore e distributore non sono un suo problema. Anzi, la regolazione consente al fornitore di far valere a sua volta la prescrizione nei confronti del distributore quando il ritardo è dipeso da quest’ultimo. Una risposta che vi rimanda al distributore non è quindi una ragione per pagare consumi prescritti.

Devo pagare comunque nel frattempo?

La parte non contestata sì, ed è bene pagarla nei termini per non dare appigli a solleciti o a una procedura di morosità. Per la parte contestata si può sospendere il pagamento in attesa della risposta al reclamo, dichiarandolo espressamente per iscritto e indicando l’importo trattenuto. Pagare tutto per prudenza, invece, rende molto più difficile recuperare le somme in seguito.

Cosa succede se ignoro la bolletta?

Il fornitore può avviare la procedura di morosità e, alla fine, il distacco. Ignorare non è una strategia: contestare per iscritto sì.


Giovanni Riccobono

Da oltre 12 anni impegnato nel settore energetico ha deciso di specializzare la sua figura nella tutela energetica ovvero nel garantire diritti e doveri dei consumatori nel mondo delle utility luce e gas. Le sue competenze nel settore energetico sono certificate dalla norma UNI 11782:2020 di Utility Manager. Blogger e divulgatore energetico è autore di 3 libri per tutela energetica dei consumatori. Ha preso parte, inoltre, a diverse iniziative per aumentare l’informazione e la consapevolezza dei consumatori di energia elettrica e gas. È un conciliatore esperto nelle controversie energetiche: ha gestito oltre 4000 reclami e recuperato oltre un milione di euro a favore dei consumatori.

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