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Costruttore e addebito di spese condominiali all’acquirente: quando il Codice del Consumo può ritenersi violato

L'Avv. Fabrizio Plagenza del Foro di Roma ci spiega le ultime sentenze che vedono il condominio alla stregua del consumatore.

La Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, con la sentenza 2 aprile 2020 resa nella causa C-329/19, ha riaperto la questione relativa alla configurabilità, in capo al condominio, della qualifica di consumatore, sdoganandone in via definitiva la possibilità e accogliendo l’ipotesi che un condominio, benché non soggetto espressamente indicato nel Codice del Consumo, possa essere riconosciuto consumatore. Con tutti i benefici che la maggior tutela del D.Lgs. 205/2006 comporta.

Con ulteriori e successive pronunce di merito, rese da Tribunali che sembrano aver definitivamente sposato la possibilità di qualificare il condominio alla stregua del consumatore, così come disciplinato dal Codice del Consumo, anche la Suprema Corte di Cassazione, con due sentenze recentissime (la n. 20007/2022 e la n. 19756/2022), torna a parlare di Condominio e Consumatore, guardando la questione da un ulteriore punto di vista.

Riconoscendo al condominio la qualità di consumatore, si afferma, nelle due pronunce, che la clausola del regolamento contrattuale che esonera il costruttore dalle spese condominiali va valutata alla luce delle nullità di protezione previste dall’art. 33 cod. consumo. Per cui, “la clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell’edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d’ufficio dal giudice nell’ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene”.

Con la sentenza n. 19756/2022, poi, la Corte afferma che debba ritenersi vessatoria, e pertanto nulla, in base all’articolo 33 del Codice del Consumo, la clausola del regolamento contrattuale, predisposto dal costruttore dello stabile, che esoneri dal pagamento delle spese condominiali quest’ultimo, relativamente agli appartamenti invenduti, senza limite temporale, esonerandolo totalmente e senza che l’importo di cui si faccia carico il compratore sia specificato nel contratto di compravendita. Una importante decisione che contrasta con una prassi consolidata nel corso degli anni. Per potersi considerare lecitamente apposta e non vessatoria, il costruttore/venditore dovrà fornire la prova che la clausola in questione abbia formato oggetto di specifica trattativa tra le parti, imprenditore e consumatore, e che quest’ultimo abbia ottenuto un vantaggio contrattuale che riequilibri lo svantaggio dovuto all’accollo delle spese condominiali.

Fabrizio Plagenza

Resposabile Dipartimento Casa di Consumerismo no profit. Avvocato del Foro di Roma. Nasce in Sicilia e si laurea all’Università di Pisa per poi trasferirsi a Roma, dove diventa Avvocato. E’ Mediatore dal 2011. Scrive per Il Sole 24 Ore ed è autore di diversi articoli in materia condominiale e locatizia. Cura la formazione e l’aggiornamento degli amministratori di condominio, con particolare riferimento agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. E’ spesso relatore in diversi convegni su temi che riguardano la materia condominiale, la mediazione e le A.D.R.. Nel 2019 fonda la rete Plagenza & Partners e nel 2020 diventa titolare dello Studio Legale Plagenza, con sede principale in Roma e altre sedi in Napoli, Palermo e Milano. E’ docente Unipegaso e della Camera Arbitrale Internazionale. E’ stato selezionato quale Avvocato del Patrimonio. E’ membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Nazionale Condomini e Responsabile degli Affari Legali della Nobile Accademia Leonina. Recentemente è diventato consulente legale di Sicilia Consulenza. Esperto di diritto dell’ISFOL. E’ stato Presidente della Camera Condominiale di Roma e di C.o.n.a.i.p., nonché Responsabile dell’Ufficio Legale Unimmobiliare e componente del Direttivo e Legale di ASSPII. Dal 2009 al 2012 è stato Consulente Legale per Co.di.ci..
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