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Legge sul Doggy Bag: Consumerismo sostiene la misura. Cosa prevede e perchè tanta contrarietà

Lo scorso 10 gennaio l’onorevole di FI Giandiego Gatta ha presentato in Parlamento la proposta di legge sulla “Doggy Bag” obbligatoria per i ristoratori italiani. Consumerismo, totale sostegno alla proposta di legge.

 L’iniziativa accolta di buon grado da molti ambientalisti e sostenitori della lotta allo spreco alimentare, ha suscitato invece non poche polemiche da parte della categoria dei ristoratori; preoccupati per gli extracosti del materiale e dell’organizzazione necessari a rispettare il possibile obbligo a loro carico, nonché per le sanzioni (da 25 a 125 euro) previste in caso di mancata ottemperanza.

La doggy bag, alla lettera “borsa per cani”, è il sacchetto salva-avanzi per portare a casa ciò che resta del nostro pasto al ristorante. Uno strumento semplice ed efficace per combattere l’annoso problema dello spreco alimentare che attanaglia tutte le società, in particolare le più ricche, che sprecano molto cibo soprattutto in fase di consumo. Pranzi in famiglia, cene, eventi, cerimonie ad esempio ci fanno buttare via più pietanze del solito, così una grande quantità di alimenti perfettamente “edibili” (così e definito tecnicamente il cibo commestibile) finisce dalla cucina direttamente in pattumiera. Si stima, ad esempio, che durante le festività natalizie circa 500mila tonnellate di cibo sono gettate via, con uno spreco di denaro pari a 80 euro a famiglia. Un valore non da poco!

Il problema dello spreco alimentare, certo, c’è tutto l’anno. In base a uno studio Sloow Food e Ministero delle Politiche Agricole, su 840 kg di cibo prodotto annualmente per persona ne vengono consumati 560; 1/3 è buttato via, insieme al denaro, al lavoro e alle risorse (acqua, energia e materie prime) impiegate nel percorso di produzione, trasporto, distribuzione. Un’inefficienza davanti alla quale non è più possibile voltare lo sguardo!
La doggy bag è uno strumento per combattere questa inefficienza e la proposta di legge offre una marcia in più rispetto al passato. Di fatto, in tanti stati al mondo, in particolare dell’America e dell’Asia, la doggy bag è ritenuta da sempre simbolo di impegno etico contro lo spreco alimentare. In Italia invece questa abitudine stenta a decollare. C’è una sorta di riluttanza a chiederla, forse perché considerata ancora un rimedio “da avari”.

E allora per i ristoratori non basterà solo averla ed esporla nei propri locali, ma per incoraggiarne l’uso la proposta di legge prevede il ricorso ad apposite locandine esplicative. Un’accortezza per generare un necessario cambio di mentalità nei consumatori.
In Francia, simbolo di raffinatezza nella ristorazione e avanguardia nel settore della gastronomia, la doggy bag è diventata obbligatoria per i ristoratori già dal 2021, e diversi anni prima una campagna promozionale del Ministero dell’agricoltura aveva lanciato la doggy bag con lo slogan, “democratizzazione della gourmet bag”. Un nome più accattivante per promuovere l’uso del cibo avanzato ma tutti gli effetti sano, commestibile, che è stato dai consumatori regolarmente acquistato e ha pieno valore e utilità.

Miriam Spalatro, comitato scientifico Consumerismo No Profit

Il testo di legge:

Disposizioni concernenti la riduzione di rifiuti da cibi e bevande non consumati in loco presso attività di somministrazione al pubblico.
Art. 1. – Obblighi delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, gli esercizi di ristorazione commerciale e gli esercizi di ristorazione con consumazione in loco sono obbligati a mettere a disposizione dei propri clienti contenitori riutilizzabili o riciclabili che, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, consentano di portare via cibi o bevande non consumati in loco.
Possono subordinare la consegna dei contenitori riutilizzabili al versamento di una cauzione proporzionata al valore economico degli stessi od all’utilizzo di diversi appositi strumenti, anche tecnologici, idonei ad incentivare la successiva restituzione ed a penalizzare la mancata restituzione entro un termine stabilito.
Informano adeguatamente i consumatori attraverso appositi cartelli informativi collocati nei locali e ben visibili.
Art. 2. – Sanzioni.
In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 1 si applica nei confronti del soggetto obbligato la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 ad € 125.
Per l’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 3. – Facoltà del consumatore di fornire direttamente il contenitore.
Il contenitore riutilizzabile o riciclabile può essere fornito direttamente dal consumatore, purché esso rispetti le norme igienico-sanitarie.
Un apposito cartello informativo collocato all’interno dei locali informa il consumatore finale sulle regole per la pulizia e l’idoneità dei contenitori riutilizzabili o riciclabili.
In tale caso, il consumatore è esclusivo responsabile dell’igiene e dell’idoneità del contenitore.
Lo stabilimento può rifiutarsi di servire il consumatore se il contenitore portato da quest’ultimo è palesemente sporco o non idoneo. In tal caso, deve fornire un contenitore riciclabile o riutilizzabile adeguato.
Art. 4. – Rifiuto del consumatore.
Il consumatore può rifiutare di portare via cibi e bevande non consumati in loco. In tal caso, viene meno l’obbligo previsto dall’art. 1 e la relativa sanzione.
Art. 5. – Norma transitoria.
Al fine di consentire alle attività coinvolte di adeguarsi alle presenti disposizioni, esse entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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