Osservatorio C.E.R.

Comunità eneregetiche rinnovabili. Come partecipano gli enti pubblici?

La partecipazione dell’ente pubblico alla comunità di energia rinnovabile

Molto spesso ci viene chiesto in che modalità sia possibile per un ente pubblico partecipare ad una comunità di energia rinnovabile.

In questa speciale fattispecie giova considerare la natura peculiare dell’ente pubblico che, in quanto tale, è assoggettato alle funzioni di controllo della Corte dei conti nonché alla novellata normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023).

Nel caso in cui un ente pubblico intenda partecipare come socio di una Comunità di energia rinnovabile potrebbe trovare applicazione l’art. 5 d. lgs. n. 175 del 2016 sulle società a partecipazione pubblica. Questo, infatti, si attua nel caso in cui l’ente pubblico intenda partecipare ad una comunità di energia rinnovabile nella forma di società (es. allorché si opti per la società cooperativa). In questo caso è fondamentale procedere con richiesta di parere alla Corte dei conti, la quale è tenuta a deliberare entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto deliberativo di costituzione della società o di partecipazione ad una società preesistente, pena applicazione dell’istituto del silenzio assenso.

 

L’utilizzo del consorzio all’interno delle comunità di energia rinnovabile

Il consorzio, così come la società cooperativa e gli enti del terzo settore, sono una delle forme cui si può far ricorso per poter accedere agli incentivi relativi alle comunità energetiche.

Si tratta di una delle figure maggiormente utilizzate in ambito industriale/societario ed è consentito anche il suo utilizzo in forma societaria (ad esempio nella forma di società consortile a responsabilità limitata). Il consorzio è definito all’articolo 2602 del Codice civile come “il contratto mediante il quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

 

Una grande impresa può partecipare ad una comunità di energia rinnovabile?

 La comunità di energia rinnovabile può avere come dirette partecipanti quelle che vengono definite piccole e medie imprese (ma non le grandi).

La definizione di piccola/media impresa trova origine all’interno della disciplina comunitaria che, ripresa dal decreto del 18 aprile 2005, definisce misure e criteri.

A tal proposito la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b)  hanno  un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure  un  totale  di  bilancio  annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Questo, tuttavia, non impedisce ad imprese più grandi di partecipare comunque alle comunità di energia rinnovabile o ad altre configurazioni di autoconsumo diffuso, ad esempio, mettendo a disposizione l’impianto per la comunità oppure optando per la configurazione più flessibile di autoconsumo a distanza.

 

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