Osservatorio C.E.R.

Comunità energetiche, ecco il decreto spiegato

In data 23 gennaio 2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto CER, che incentiva la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

Articolo a cura di 
Dott.ssa Vanessa Ciana
Dott. Guglielmo Vacca

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Il decreto è entrato in vigore, a tutti gli effetti, il 24 gennaio, essendo avvenuta la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l’approvazione della Commissione europea. Ora, entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del GSE, le regole operative che andranno a disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.

Andiamo ad analizzare le novità previste dal decreto CER.

Innanzitutto, i soggetti beneficiari degli incentivi sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile o CACER. Si fa riferimento, perciò, ad una delle configurazioni di cui alle lettere e), f) e g) dell’art. 2, che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili, quindi sia ai “sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza” sia alle “comunità energetiche rinnovabili”.

Le misure previste sono due e sono cumulabili:

1) un incentivo in tariffa riconosciuta sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale e 2) per i comuni con meno di 5.000 abitanti è prevista l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo. Le tariffe incentivanti non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l’obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all’articolo 119, comma 7, del predetto decreto.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2, il decreto si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Il decreto introduce una distinzione tra “data di entrata in esercizio di un impianto” e “data di entrata in esercizio commerciale di un impianto”. Con “data di entrata in esercizio di un impianto” si intende la data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (art. 2 lett. c), mentre con la dicitura “data di entrata in esercizio commerciale di un impianto” si intende la data comunicata al GSE a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione (art. 2 lett. d)).

Questa distinzione risulta essere rilevante poiché A) le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio (art. 3, comma 2 lett. c) e B) il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni (art. 4 comma 3). Pertanto la “data di entrata in esercizio di un impianto” è rilevante per la costituzione di una CER, mentre la “data di entrata in esercizio commerciale di un impianto” è da tenere in considerazione per calcolare il giorno da cui decorre il diritto alla tariffa incentivante.

Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso agli incentivi l’articolo 3 specifica che:

a) la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non deve essere superiore a 1 MW;
b) le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita;
c) gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria;
d) gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all’Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 11 del presente decreto;
e)le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1, ovvero il 55% del totale dell’incentivo, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (limite per la distribuzione dell’incentivo alle imprese al 55% del totale);
f) le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante di cui all’articolo 4;

La tariffa premio spettante applicabile all’energia elettrica condivisa viene determinata sulla base di questa formula:

a) per impianti di potenza > 600 kW
TIP: 60 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

b)per impianti di potenza compresa tra i 200 kW e i 600 kW
TIP: 70 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

c)Per impianti di potenza ≤ 200 kW
TIP: 80 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh. + (Maggiorazione per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella)
– Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) + 4 €/MWh;
– Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) + 10 €/MWh
La tariffa incentivante è composta da una parte fissa più una parte variabile.
La parte fissa è individuata in funzione della potenza dell’impianto (60 per impianti di potenza superiori a 600 kW; 70 per impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW; 80 per impianti di potenza inferiore a 200 kW). A tale importo si aggiunge un’eventuale maggiorazione fissa fino a 10€/MWh in base alla localizzazione geografica per tenere conto dei diversi livelli di insolazione.
La parte variabile varia, appunto, in funzione del prezzo di mercato dell’energia.

In particolare, l’incentivo è indirettamente proporzionale al prezzo dell’energia: all’aumentare del prezzo dell’energia diminuirà l’incentivo e, per contro, diminuendo il prezzo dell’energia aumenterà l’incentivo.
Difatti, analizzando la formula, è necessario prendere in considerazione il valore più alto tra 0 e (180 – Pz), dove Pz sta per “Prezzo Zonale dell’energia”. Dovendo, quindi, considerare il valore massimo tra 0 e (180 – Pz), tale valore non potrà mai andare in negativo sotto lo 0, anche se il Pz dovesse essere superiore a 180.
In ogni caso la tariffa premio non può eccedere i valori indicati (100€/MWh per impianti di potenza superiori a 600 kW; 110€/MWh per impianti di potenza compresa tra i 200 kW e i 600 kW; 120€/MWh per impianti di potenza inferiore a 200 kW).

Pertanto, la parte variabile non potrà mai essere superiore a 40€, che si ottiene sottraendo alla tariffa premio massima il coefficiente fisso (ad esempio nel caso degli impianti di potenza superiori a 600 kW è 100-60 = 40).
Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. La tariffa spettante resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi.
Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Per avere accesso agli incentivi previsti bisogna presentare domanda di accesso entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito www.gse.it. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il giorno di ricevimento alla data della comunicazione tardiva.
Il GSE dispone la decadenza degli incentivi con l’integrale recupero delle somme eventualmente già versate nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3;
b)dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento.

È possibile richiedere al GSE, su base volontaria, una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto. Il GSE esamina i progetti presentati e ne dà comunicazione all’interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La comunicazione reca, ove ne ricorrano le condizioni, un parere preliminare positivo per l’ammissibilità del progetto ai benefici previsti dal decreto, ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
L’articolo 15 prevede la possibilità per le CACER ubicate sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia (e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio alle tariffe incentivanti) di accedere alle tariffe incentivanti. Sono ammesse alle tariffe incentivanti a condizione che (I) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante, redatto ai sensi degli artt. 16 e 17 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 (II) l’accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell’importazione fisica o del trasferimento statistico dell’elettricità rinnovabile prodotta (|||) le CACER rispettino tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal decreto per le CACER realizzate sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE nelle regole operative di cui all’articolo 11.

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